In tema di sospensione condizionale della pena, l’imputato può dolersi, con ricorso per Cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito? Per approfondimenti sul ricorso per Cassazione e la sua inammissibilità, consigliamo il volume “Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia”
Indice
1. La questione: omessa concessione della sospensione condizionale
La Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di estinzione per rimessione della querela emessa dal Tribunale di Como, appellata dal Pubblico Ministero, ritenuta l’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen, condannava l’imputato alla pena di otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, in relazione agli episodi di truffa contestati, previo riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, primo comma, cod. pen. equivalente alla suddetta aggravante, ritenuta la continuazione ed operata la riduzione per il rito abbreviato.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Per approfondimenti sul ricorso per Cassazione e la sua inammissibilità, consigliamo il volume “Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia”
Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia
Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, l’imputato non può dolersi, con ricorso per Cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in tema di sospensione condizionale della pena, l’imputato può dolersi, con ricorso per Cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo per cui, in tema di sospensione condizionale della pena, l’imputato non può lamentarsi in Cassazione della mancata concessione, se non l’ha richiesta durante il giudizio di merito.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di siffatto approdo ermeneutico, addurre una doglianza di questo genere in un ricorso per Cassazione ove ciò non sia già stato fatto nel giudizio di merito (come è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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