Sospensione del corso della prescrizione e principio di immutabilità del giudice: un caso mirabolante!

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            Tempo addietro ho avuto modo di esprimere, tramite gentile concessione dell’esperto web che ancora oggi mi accoglie con estrema precisione e gentilezza (nonché, grazie all’operato di un illustre e disponibilissimo collega), l’opinione di parte della dottrina – che condivido appieno – in merito all’applicazione dell’art.157 co.5, del Codice Penale, in tema di decorrenza dei termini di prescrizione per i reati di competenza del Giudice di Pace penale.
            Ancora e sempre sullo stesso sito, ho altresì riportato un interessante vicenda relativa al principio di immutabilità del giudice, in sede di giudizio abbreviato condizionato.
            Gli argomenti sviluppati con le recensioni appena indicate, si sono guarda caso ripresentati in maniera del tutto improvvisa e attuale nel corso di un giudizio penale dinnanzi al Giudice di Pace di (…), promosso a carico di (…) in seguito a denuncia-querela sporta nel 2003 dalla Signora (…), persona offesa costituita parte civile, in quanto vittima dei reati di lesioni personali e minacce in suo danno, ai sensi degli artt.582 e 612 Cp..
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            Con decreto di citazione a giudizio emesso nell’anno 2004, veniva fissata la prima udienza del relativo procedimento penale nel mese di marzo 2005.
            Nel corso del lungo iter processuale, protrattosi per oltre due anni, venivano escussi diversi testimoni e disposti due rinvii delle udienze, sussistendo legittimo impedimento dell’imputato e del proprio difensore.
Il processo veniva infine rinviato per la discussione finale al mese di aprile 2007 e, in quella sede, il Giudice di Pace emetteva sentenza di improcedibilità per essersi il reato estinto per effetto della decorrenza dei termini prescrizionali massimi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.157, co.5 e 161, co.2 del Cp..
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Tralasciando ogni ulteriore commento in ordine alla concreta applicabilità del richiamato comma 5 dell’art.157 del Cp ai reati giudicati dagli uffici del Giudice di Pace, ciò che giova segnalare con tutta forza è che, oltretutto (sic!), il medesimo giudicante ha palesemente disapplicato la legge nel rendere la propria sentenza!.
Mi spiego meglio: il processo, iniziato come detto nel mese di marzo 2005, ha subito nelle more alcuni rallentamenti dovuti, una prima volta, ad un rinvio della causa per certificato legittimo impedimento dell’imputato, in quanto affetto da postumi post-operatori e, pertanto, assolutamente impossibilitato a comparire all’udienza previamente fissata, mentre ad una successiva udienza, il processo è stato ulteriormente rinviato de plano ad altra data, sussistendo questa volta un legittimo impedimento del difensore dell’imputato, avendo egli aderito all’astensione dalle attività giudiziarie indetta e proclamata dagli organismi forensi nazionali.
Come noto a tutti – anche se non particolarmente ferrati in materia di prescrizione (tematica peraltro che dovrebbe costituire imprescindibile e ovvio bagaglio di base per ogni professionista legale e, ancor più, per qualsiasi giudice) –  l’istituto della prescrizione ha subito una profonda rivisitazione per effetto della legge 5 dicembre 2005, n.251.
In seguito a tali modifiche, per ciò che interessa in questa sede, è stato inserito nel corpo del rinnovato art.157 del Cp un nuovo comma 5, il quale stabilisce testualmente che: “Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni”.
A ciò si deve aggiungere, nell’ambito delle modifiche operate dalla summenzionata legge in materia di prescrizione, che secondo il combinato disposto degli artt.160, co.3 e 161, co.2, del Cp, anch’essi oggetto di modifica, “…la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione…ma in nessun caso i termini stabiliti nell’art.157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’art.161, secondo comma…” il quale prevede che…”in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all’art.99, secondo comma, di due terzi nei casi di cui all’art.99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli artt.102, 103 e 105”.
La vicenda sottoposta all’attenzione del Giudice di Pace pareva rientrare nel caso di cui al primo capoverso dell’art.161 co.2, per cui, essendo legittimamente intervenuto un atto interruttivo del corso della prescrizione, quale l’emissione del decreto di citazione a giudizio, i termini prescrizionali ordinari dovevano ritenersi prolungati di un quarto (non essendo l’imputato né recidivo specifico o reiterato, né tantomeno delinquente abituale o professionale), portando così il tempo massimo necessario a prescrivere i reati in oggetto, alla fatidica quota di anni 3 e mesi 9 (cioè i tre anni ordinari più un quarto per effetto dell’atto interruttivo), oramai sistematicamente – e come già sviluppato altrove arbitrariamente – applicata da tutti i Giudici di Pace del circondario interessato, nonostante sia tuttora in corso una questione di legittimità costituzionale sollevata proprio in merito alla problematica in parola.
Ripeto, non voglio occupare queste preziose pagine web per ribadire tutto il mio disappunto in ordine all’arbitraria e non fondata applicazione del comma V, dell’art.157 del Cp. ai reati di competenza dei Giudici di Pace (tanto che, nemmeno il legislatore lo ha previsto espressamente), ma intendo peraltro soffermarmi sulla mancata pacifica applicazione della legge da parte di coloro che, invece, sono preposti dall’ordinamento proprio a tal fine.
Tutto ciò perché, nel caso di specie, i differimenti delle udienze sopra accennati avrebbero dovuto determinare, senza ombra di dubbio, lo slittamento dei termini prescrizionali a mente dell’art.159, comma 1, n.3) del Cp., prolungandone la scadenza per tutto il tempo di durata del legittimo impedimento, come indiscutibilmente previsto dalla legge e non invece considerato in alcuna maniera dal giudicante investito della vicenda.
Il nuovo art.159, co.1, n.3) del Cp., istituisce infatti il principio secondo il quale: “il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso di…3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni…”.
Cosa significa tutto ciò?. Mi pare di avere capito, in tutta modestia, che se una o più udienze vengono rinviate per legittimo impedimento delle parti o dei loro difensori i termini di prescrizione devono ritenersi sospesi, e tale sospensione comporterà un rinvio dell’udienza da operarsi non oltre i sessanta giorni dalla prevista cessazione dell’impedimento e che, qualora ciò non fosse possibile o prevedibile o, comunque, in ogni altro caso, dovrà sommarsi al tempo necessario a prescrivere quello dell’impedimento, aumentato di ulteriori sessanta giorni.
Quindi, tornando al nostro esempio, se il termine massimo di prescrizione è di tre anni più un quarto, cioè tre anni e nove mesi, un eventuale rinvio dell’udienza per legittimo impedimento delle parti e dei difensori andrà a prolungare il termine di prescrizione, quanto meno, di ulteriori sessanta giorni, portando così il tempo massimo di prescrizione ad anni 3 e mesi 11, e così via.
Opinando diversamente, infatti, si consentirebbe a qualunque imputato di programmare sistematicamente puntuali rinvii delle udienze per legittimo impedimento, fino al raggiungimento del termine prescrizionale massimo previsto dalla legge – senza tener conto appunto della sospensione – potendo così bellamente ottenere – in barba alla legge – una pronuncia di improcedibilità ed evitare il giudicato. Ed è proprio ciò che il legislatore invece ha voluto evitare, perchè assolutamente illegittimo e abnorme, nel prevedere l’istituto della sospensione della prescrizione.
Dottrina e giurisprudenza sono ormai da diverso tempo pienamente concordi nell’affermare tali principi e non spetterà certamente allo scrivente ricordare quante volte i Tribunali, le Corti d’Assise e le Corti d’Appello hanno negato pronunce di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, stante l’applicazione della norma sopra indicata in seguito ai reiterati rinvii delle udienze per legittimo impedimento delle parti e dei difensori. E quante volte gli stessi Giudici hanno voluto fare espressamente inserire dai propri assistenti la dicitura, nel corpo del verbale di udienza, “restando sospesi i termini di prescrizione del reato”, in accoglimento di istanze di rinvio per legittimo impedimento.
Che il termine di prescrizione resti sospeso, ce lo conferma del resto lo stesso legislatore con il comma 3, dell’art.159, ove si prevede infatti che: “La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenze dell’11 gennaio 2002, Cremonese e 12 giugno 2003, Putrella, avevano inoltre già da tempo definitivamente puntualizzato che: “…la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento, comportano la sospensione dei relativi termini (di prescrizione) ogniqualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro non siano determinate da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa, a prescindere dallo stato di detenzione dell’imputato”.
Il Giudice di Pace di (…), non ha minimamente tenuto in conto tali circostanze ed ha invece arbitrariamente disapplicato la legge, la giurisprudenza dei suoi “colleghi” superiori, le istanze avanzate dal difensore di parte civile e il parere espresso in udienza dal Pubblico Ministero, anch’egli concorde nel ritenere non prescritti i reati di cui in imputazione per essersi effettivamente integrato l’effetto sospensivo della prescrizione ex art.159 del Cp..
Ricordiamolo: ben due udienze erano state rinviate de plano per legittimo impedimento, prima dell’imputato e poi del proprio difensore.
Ciò avrebbe dovuto comportare lo slittamento in avanti del termine prescrizionale, secondo quanto sinora illustrato, ad un momento successivo a quello di prescrizione ordinaria (che cadeva nella fattispecie a gennaio 2007, mentre per effetto delle due sospensioni, si sarebbe dovuto verificare, conti alla mano, nel maggio 2007).
All’udienza finale dell’aprile 2007 pertanto, il processo non si era affatto prescritto; l’udienza era stata appositamente fissata per la discussione e la parte civile, ovviamente in caso di condanna dell’imputato, avrebbe potuto ottenere una sentenza favorevole ed attivarsi per poter recuperare le somme alla stessa eventualmente accordate a titolo di risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e morali subiti per effetto della condotta delittuosa tenuta dall’imputato medesimo.
Tutto ciò è stato correttamente e pacamente rappresentato dalla difesa di parte civile al Giudice di Pace, tanto che quest’ultimo è andato persino a rileggersi, su indicazione dello stesso difensore, l’articolo 159 del codice penale.
La risposta del Giudice è stata inverosimile e terrificante: secondo il Giudice di Pace di (…) l’art.159 del Cp non trovava cittadinanza nel processo, a lui quella norma non diceva niente, il reato doveva ritenersi comunque prescritto perché lui sapeva solo che entro 3 anni e 9 mesi doveva emettere sentenza, in ogni caso, altrimenti i reati dovevano considerarsi per forza prescritti!.
L’ ”innovativa” sentenza del Giudice di Pace di (…) ha prodotto in un colpo solo svariati pregiudizi.
Il primo, alla giustizia e alla legalità del processo: come si può ritenere di essere giudicati da un giudice imparziale e rispettoso delle leggi se lo stesso non le applica in maniera corretta ed anzi, a suo piacimento?. E si badi bene, si trattava di applicare un principio basilare, che ogni giudice dovrebbe ormai conoscere a menadito, e non di decidere in merito ad un’eccezione complicatissima, mai trattata prima di allora e non assistita da alcun precedente giurisprudenziale. La legge è tanto chiara sul punto, bastava solamente applicarla come previsto!.
In secondo luogo, alle ragioni della parte offesa, che ha purtroppo vanamente creduto fino in fondo ad un giusto processo, che ha impiegato inutilmente risorse economiche e tempo prezioso, anche del proprio lavoro, per assistere e partecipare attivamente a tutte le udienze, spesso protratte per tutta la mattinata, che ha ingiustamente subito lesioni e minacce e che ancora oggi riporta postumi permanenti che non le verranno mai più risarciti. Cosa credete che abbia detto questa persona al proprio difensore all’indomani della sentenza? Pensate che creda ancora nella giustizia?.
Solamente grazie alla correttezza dell’imputato e del suo difensore, ha potuto ottenere un minimo e simbolico risarcimento – nonostante la sentenza sfavorevole – ed ha perciò rinunciato a procedere ulteriormente con eventuali gravami.
Poi alla volontà, alla passione e al corretto esercizio difensivo da parte degli avvocati, che si asterranno certamente per il futuro dal proporre istanze ed eccezioni troppo “macchinose” e complicate per i Giudici di Pace, atteso che comunque decideranno secondo il loro personalissimo codice, che purtroppo non è possibile conoscere in anticipo.
Infine, alla professionalità e credibilità della categoria di appartenenza del Giudicante, sempre più esposta alla berlina delle critiche e delle accuse di inefficienza, ora ancor più alimentate da simili ed imperdonabili accadimenti.
E giungo infine a trattare anche l’aspetto relativo all’immutabilità del giudice, non mi sono dimenticato.
Dulcis in fundo, la prima udienza del processo di cui si discute si è tenuta dinnanzi al designato Giudice di Pace (X), il quale ha altresì deciso sulle questioni preliminari, aperto il dibattimento, esaminato i testimoni e la persona offesa, gestito insomma tutto il processo, tranne che l’ultima udienza nella quale, altro aspetto deprecabile, lo stesso Giudice (X) ha fatto pervenire comunicazione di cessazione dall’ufficio (lasciando dunque incompiuti anche tutti gli altri processi in corso da lui trattati).
In detta udienza è invero “magicamente” comparso il Giudice di Pace (Z) il quale, non avendo (e non potendo ragionevolmente nemmeno avere) la minima idea di cosa stesse trattando, ha subito pronunciato la sentenza in parola, disattendendo le doglianze del difensore della parte civile in merito alla non intervenuta prescrizione dei reati e senza nulla statuire in ordine alla possibilità  (dovuta per legge se richiesta), di rinnovare il dibattimento. Detto e fatto: non pare proprio che il principio di immutabilità del giudice abbia funzionato in questa occasione!.
Mi rendo conto che la critica appare serrata e pungente, capisco anche che errare è umano, ma nel caso che ho riportato si è verificato un imperdonabile e “mirabolante” errore, anzi più di uno, in grado di poter influenzare anche l’operato di altri Giudici, con ovvie conseguenze pregiudizievoli per tutti i cittadini che si sono affidati o che si affideranno al loro operato.  
La vicenda meritava pertanto di essere segnalata, quanto meno come spunto di riflessione per il futuro.
 
 
Avv.Alessandro Buzzoni – Rimini

Avv. Buzzoni Alessandro

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