L’art. 295 c.p.c.
L’art. 295 c.p.c., infatti attualmente detta: il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni altro caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Pertanto il giudice civile deve vagliare se la propria decisione è condizionata o meno da un antecedente logico che sia oggetto dell’altro procedimento; in concreto l’instaurazione di un giudizio di falso in sede penale determinerà la sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., di un eventuale giudizio pendente, nel quale il documento contestato funga da indispensabile mezzo di prova.
L’orientamento della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha in particolare osservato che il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata è reso impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del creditore non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull’esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale.
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