Sospensione feriale dei termini e arbitrato

Redazione 06/02/20

di Lucilla Galanti*

* Assegnista di ricerca nell’Università di Firenze

Sommario

1. I termini della questione

2. Sospensione feriale e termine di deposito del lodo

3. La proposizione della domanda arbitrale (e l’impugnazione del lodo)

4. Conclusioni

1. I termini della questione

Nella prassi, il dubbio circa l’applicazione della sospensione feriale dei termini all’arbitrato non è privo di rilevanza concreta, ai fini sia della tempestiva proposizione della domanda arbitrale di fronte ad eventuali preclusioni previste ex lege, sia della pronuncia del lodo. Scorrendo le decisioni in materia arbitrale[1], infatti, ci si ravvede di come spesso venga formulata, in via pregiudiziale, un’eccezione di rito volta a far valere la tardività del ricorso per arbitrato riguardo ad un termine preclusivo spirato durante il (o a seguito del) periodo di sospensione feriale, e di come, allo stesso modo, vi sia tra i motivi di impugnazione del lodo il mancato rispetto del termine per la pronuncia, mentre in entrambi i casi il termine potrebbe dirsi rispettato scomputando dal calcolo il periodo di sospensione.

[1] Ci si riferisce, in particolare, ad alcune recenti pronunce dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Decisioni ACF del 26 marzo 2019, n. 1492; del 5 novembre 2019, n. 1979; del 5 novembre 2018, n. 1037; del 7 maggio 2018, n. 420, tutte reperibili in https://www.acf.consob.it/) che si esamineranno nel prosieguo.

2. Sospensione feriale e termine di deposito del lodo

La questione è stata affrontata in termini espressi rispetto al deposito del lodo da una (ormai datata) pronuncia della Corte di cassazione. Quest’ultima, nel 2008, ha adottato la soluzione negativa, ritenendo che la sospensione feriale dei termini non si applichi all’arbitrato[2].

La ragione di una tale conclusione è stata prevalentemente fondata sulla natura contrattuale dell’istituto, in linea con la tesi all’epoca maggioritaria in giurisprudenza[3]: poiché la legge n. 742/1969 riferisce la sospensione feriale alla giurisdizione ordinaria e amministrativa[4], ne sarebbe conseguentemente esclusa l’applicabilità all’arbitrato, il quale non è riconducibile alla giurisdizione[5]. D’altronde, come la Corte ha sottolineato nel citato arresto, la medesima conclusione si coordina con la necessità di rispettare l’esigenza di celerità sottesa all’arbitrato, che dell’istituto rappresenta uno dei tratti essenziali[6].

Tuttavia, se già nell’imminenza della pronuncia del 2008 non è mancato chi ha criticato la posizione della Corte a fronte delle garanzie difensive che la sospensione feriale mira a tutelare[7], da allora lo stesso scenario giurisprudenziale è mutato non di poco. Si allude, in particolare, alla natura di equivalente giurisdizionale ormai pacificamente riconosciuta all’arbitrato, così da privare del suo più rilevante fondamento la posizione precedentemente assunta dalla S.C. rispetto all’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini[8]. D’altronde, negli ultimi tempi la Corte è tornata ad affrontare soltanto incidentalmente la questione[9], mentre in precedenza non sono mancati arresti di segno contrario, nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito[10], così lasciando emergere la mancanza di un orientamento consolidato sul punto.

Il problema può considerarsi (almeno in parte) risolto ove i regolamenti delle singole istituzioni arbitrali prendano un’esplicita posizione sulla questione, introducendo espressamente, come talvolta accade, una disposizione che disciplini la sospensione feriale dei termini[11].

Può altresì soccorrere una dispensa concordata dal computo del periodo di sospensione feriale entro il termine di deposito del lodo, ma si deve sottolineare che pure rispetto all’accordo delle parti la giurisprudenza è estremamente restrittiva; dovrebbe infatti ipotizzarsi uno specifico riferimento al beneficio della sospensione feriale dei termini senza che possa servire, invece, un generico rinvio finalizzato a disciplinare il procedimento arbitrale richiamando le norme processuali codicistiche[12].

[2] Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 2008, n. 24866.

[3] A partire da Cass. civ., sez. un., 3 agosto 2000 n. 527 si è infatti affermata la «natura privata» dell’arbitrato, come istituto «ontologicamente alternativo» e «antitetico» alla giurisdizione statuale.

[4] L’art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742 (come modificato dalla legge n. 162/2014 rispetto al periodo di sospensione dall’1 al 31 agosto di ciascun anno) si riferisce infatti alle giurisdizioni ordinarie e amministrative.

[5] In tal senso, la Corte ha affermato che l’arbitrato «non è […] riconducibile alla giurisdizione» ma «rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre dei diritti soggettivi e costituisce espressione di autonomia negoziale»: Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 2008, n. 24866. Anche la dottrina maggioritaria si pone nella medesima direzione. In senso adesivo alla pronuncia, v. C.M. Barone, in nota, in Foro it,, 2008, 3073. Nel medesimo senso che l’arbitrato «non è giurisdizione ordinaria e, pertanto, non gode della sospensione feriale», v. F. Ungaretti Dell’Immagine, La sospensione feriale dei termini non si applica all’arbitrato, in Riv. arb., 2008, 233, nonché 235 ss., ove pure si mette in rilievo che il termine di deposito del lodo, «dettato per l’arbitro, rientra tra gli obblighi contratti con l’accettazione dell’incarico e riesce pertanto difficile immaginare che possa essere qualificato come processuale». D’altronde, «[l]’analitica individuazione nell’art. 820 c.p.c. dei casi nei quali il termine può essere prorogato» implicherebbe «a contrario, che se questi non ricorrono resta il termine originariamente fissato»: D. Grossi, La sospensione feriale dei termini processuali e l’arbitrato dopo la riforma del 2006, in Riv. arb., 2009, 243. Già prima, in senso contrario all’applicabilità della sospensione feriale, v. C. Cecchella, Il termine per la pronuncia arbitrale, in Riv. arb., 2000, 842; cfr. Id., L’arbitrato, Torino, 2005, 127 ss.; N. Soldati, L’atto decisorio del procedimento arbitrale, in Contr. impr., 2002, 752; nonché A. Fusillo, In tema di proroga del termine per il deposito del lodo, decadenza degli arbitri e sospensione feriale nell’arbitrato, in Riv. arb., 2000, 489, per il quale, in questo ambito, l’istituto non mirerebbe a tutelare l’interesse delle parti coinvolte nella controversia (sortendo anzi «l’opposto effetto» di ledere l’interesse «ad una sollecita definizione della lite»), bensì «il solo interesse dell’arbitro […] ad andare in ferie», che, «paradossalmente, sarebbe proprio lo stesso arbitro a vulnerare ex tunc nell’accettare volontariamente un incarico il cui termine finale di scadenza, ricadente nel periodo feriale o interferente con lo stesso, gli è ben noto sin dall’inizio». Nel senso dell’inapplicabilità v., di recente, S. Boccagna, sub art. 820 (agg. da F. De Angelis), in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile, Commentario, IV, Milano, 2018, 1424; I.C. Maggio, I termini processuali, in L. Dittrich (a cura di), Diritto processuale civile, Torino, 2019, I, 1158.

[6] La celerità, infatti, rappresenta per la S.C. «una delle ragioni fondanti della scelta delle parti per la risoluzione delle controversie attraverso questo mezzo alternativo alla giurisdizione»: Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 2008, n. 24866. In tal senso, l’esigenza di definizione del processo arbitrale nel tempo prestabilito «non può che prevalere su quella, riconducibile (in senso lato) al diritto di azione e di difesa delle parti»: D. Grossi, op. cit., 243.

[7] Si è infatti obiettato che, «se la sospensione estiva a tutela delle parti (e a favore dei difensori) è prevista nel processo ordinario dove non ci sono termini per la pronuncia della sentenza, a maggior ragione essa deve essere riconosciuta nell’arbitrato, dove i tempi del processo sono scanditi e ridotti proprio grazie alla fissazione del termine per la pronuncia del lodo» e che, in caso contrario, alla medesima stregua «dovrebbero essere escluse per l’arbitrato» anche «le altre garanzie fondamentali»: T. M. Pezzani, L’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al procedimento arbitrale rituale e problemi connessi, in Riv. dir. proc., 2009, 1413.

[8] Con Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153 si è infatti riaffermata la «natura giurisdizionale» dell’arbitrato, come «modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale». Di conseguenza, viene meno anche il fondamento sistematico all’esclusione della sospensione dei termini. Si mette infatti in rilievo che la conclusione tratta dalla S.C. sulla base della natura dell’arbitrato mostri «un significativo punto di debolezza» alla luce dell’«attuale rapporto tra arbitrato e giurisdizione», che «non consente di escludere in apicibus l’applicazione della sospensione feriale perché l’attività di accertamento e di decisione che si svolge nel processo arbitrale rituale, dopo la riforma del 2006, produce effetti sovrapponibili a quelli dei processi giurisdizionali»: D. Grossi, op. cit., 236 e 239. Anzi, riemergerebbero, come non si è mancato di sottolineare, dubbi di costituzionalità, alla luce della sua «comparabilità» rispetto al procedimento ordinario: T.M Pezzani, op. cit., 1411.

[9] Così Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12956, ove si è, pur incidentalmente, ribadito che non si applichi «agli arbitrati la sospensione feriale dei termini»; e la pronuncia del 2008 è stata richiamata anche da Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2016, n. 16251.

[10] Così Cass. civ. 3 aprile 1987 n. 3221, in Rep. Foro it., 1987, voce Delibazione, n. 30, ha ritenuto che, al fine di assicurare un diritto di difesa effettivo anche nel giudizio arbitrale, sia compito del giudice quello di valutare se l’eventuale decorrenza di un termine nel periodo feriale di cui alla l. 7 ottobre 1969, n. 742 «si traduca nell’impossibilità o rilevante difficoltà di ricorrere al patrocinio di un legale». Nello stesso senso, si v. C. app. Milano, 9 agosto 1999 (Pres. Novità, est. Vanoni), in Riv. arbitrato, 2000, 481, per la quale al termine di cui all’art. 820 c.p.c., cui va riconosciuta natura processuale, deve essere in via analogica applicata la sospensione feriale, sulla base di una ratio finalizzata alla tutela del riposo feriale; C. app. Palermo, 20 luglio 1988, in Rep. Foro it., 1989, voce Arbitrato, n. 100, per la quale il termine per la pronuncia del lodo rimane sospeso nel periodo feriale previsto; nonché, nella giurisprudenza arbitrale, Arb. Roma, 18 ottobre 2006, ivi, 2007, voce Arbitrato, n. 158, per il quale al procedimento arbitrale «si applica la regola fondamentale del processo civile relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale».

[11] Si v., al proposito, l’art. 19 del Regolamento ACF (Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 – Istituzione dell’Arbitro per le Controversie finanziarie e adozione del regolamento di attuazione dell’art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, reperibile in https://www.acf.consob.it/normativa/normativa-acf), ai sensi del quale «[t]utti i termini previsti dal […] regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno».

[12] Nel succitato caso sottoposto alla S.C. nel 2008, le parti avevano rinviato «tout court al rito ordinario disciplinato dal c.p.c.»; tale determinazione, tuttavia, «in assenza di ogni ulteriore specificazione, anche in considerazione della diversa sedes materiae della disciplina della sospensione in esame» è stata ritenuta riferibile «esclusivamente alla disciplina dello svolgimento del giudizio, non all’applicabilità di un istituto non collocato nel codice di rito»: Cass. civ., sez. I, 8 ottobre 2008, n. 24866. Sull’interpretazione «alquanto limitativa del riferimento alle norme del codice di rito recepito nel patto compromissorio», v. L. Salvaneschi, sub art. 816-bis, in S. Chiarloni (a cura di), Commentario del codice di procedura civile, Bologna, 2014, 395-397, per la quale, invece, quando i canoni interpretativi «portano a confermare la volontà delle parti di applicare proprio le disposizioni del codice di rito, queste ultime non possano che essere recepite nella loro interezza». Sulla validità della clausola con cui le parti differiscono il termine per la pronuncia del lodo concedendo una proroga da calcolare solitamente rispetto all’ultima attività difensiva svolta (e, quindi, con dies a quo mobile: c.d. clausola del termine mobile) v. Id., Sul termine per la pronuncia del lodo, sulla sua disponibilità e sulla validità della previsione di un termine “mobile”, in Riv. arb., 2015, 518-520; cfr. M. Marinelli, Indefettibilità di un termine per la pronuncia del lodo rituale, in Giur. it., 2015, 937. Tuttavia, anche una proroga prevista dalle parti nel senso di autorizzare e dispensare «il collegio dal rispetto dei termini contrattuali e legali per l’emissione del lodo», chiedendo «inoltre di beneficiare del periodo di sospensione feriale dei termini processuali», rappresentando una proroga «ad libitum», è stata ritenuta «nulla, e, quindi, sostituita di diritto dalle previsioni normative normalmente intese a disciplinare la durata del procedimento arbitrale»: Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2015, n. 744.

3. La proposizione della domanda arbitrale (e l’impugnazione del lodo)

Le ragioni rivolte ad estendere all’arbitrato la sospensione feriale dei termini sembrano preponderanti laddove dalla relativa applicazione possa discendere la tempestività dell’azione arbitrale, altrimenti tardiva. La questione riguarda le domande la cui proposizione è sottoposta ad un termine (come avviene, in particolare, per le ipotesi di impugnazione di delibera assembleare societaria[13] e condominiale[14]), rispetto alle quali la dottrina non manca di denunciare la differenza di trattamento in cui incorrerebbe chi, dovendo sottostare alla potestas arbitrale, non possa beneficiare del periodo di sospensione feriale[15].

In effetti, l’attuale connotazione dell’arbitrato quale equivalente giurisdizionale determina una sensibile divergenza nel trattamento processuale della parte che, con la proposizione della domanda arbitrale, possa incorrere in una decadenza anticipata rispetto a quella che caratterizzerebbe la stessa domanda se proposta al giudice ordinario[16]. D’altronde, pure la dottrina che non ritiene applicabile la sospensione feriale al deposito del lodo in ragione della necessità di contenere i tempi del procedimento arbitrale, è di diverso avviso rispetto allo scomputo del periodo dal termine di proposizione della domanda[17].

Merita inoltre sottolineare che non si pongono seri dubbi circa l’applicazione della sospensione feriale al termine di impugnazione del lodo[18]; circostanza dalla quale si desume una ulteriore ragione di contraddittorietà nell’orientamento che vorrebbe escluderne l’estensione alla domanda introduttiva dell’arbitrato, così sottoponendo ad una diversa disciplina le varie fasi del giudizio sulla stessa controversia[19].

Le ragioni di disparità di trattamento sottese alla proposizione della domanda in sede arbitrale si attenuano, al più, qualora la previsione di un termine si inserisca all’interno di un particolare procedimento di arbitrato. Quando infatti è il regolamento dell’istituzione arbitrale a introdurre determinati termini per la proposizione della domanda, questi ultimi, in quanto coordinati con le specificità del procedimento, sembrano coerentemente esclusi dall’applicazione della sospensione feriale che non sia, essa stessa, espressamente richiamata. Sia sufficiente al proposito il rimando al regolamento ACF, il quale prevede per la proposizione del ricorso un termine dilatorio di 60 giorni decorrente dal reclamo all’intermediario ed un termine finale annuale[20]; anche in tal caso, però, la soluzione è solo parziale. Merita infatti sottolineare che, seppure il regolamento disponga espressamente in ordine alla sospensione dei termini[21], la giurisprudenza arbitrale, che pure la applica ai termini endoprocedimentali[22], la esclude, invece, rispetto a quello di introduzione del procedimento[23].

[13] Ai sensi dell’art. 2377 c.c., l’impugnazione per annullamento della deliberazione dell’assemblea dei soci di s.p.a. deve essere proposta nel termine decadenziale di 90 giorni dalla data della deliberazione o, se soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese o a deposito presso il relativo ufficio, entro 90 giorni dall’incombente; e lo stesso vale per le nullità di cui all’art. 2379 nei termini previsti dall’art. 2379-ter di 180 giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese (o, nel caso di mancata convocazione, 90 giorni dall’approvazione del bilancio) per l’impugnativa dell’aumento o riduzione di capitale o emissione di obbligazioni. Sulla compromettibilità delle questioni di validità delle delibere assembleari si v. E. Zucconi Galli Fonseca, Arbitrabilità dell’impugnativa della delibera sul bilancio, nel rinnovato sistema giurisprudenziale delle nullità negoziali, in Giur. arbitrale, 2016, 366 ss.; S. A. Cerrato, Il ruolo dell’autonomia privata nell’arbitrato societario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, 223 ss.; P. Montalenti, Arbitrato societario e materie compromettibili, in Riv. arb., 2017, 231 ss.

[14] Ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., infatti, contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di 30 giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Sulla possibilità di compromettere in arbitri le controversie condominiali si v., di recente, C. app. Taranto, 9 marzo 2017, n. 86 (Pres. Scisci, rel. Campanale).

[15] L’implicazione per la quale i termini previsti «per impugnare le deliberazioni di assemblee condominiali o societarie sarebbero sottratti alla sospensione feriale allorchè la domanda vada proposta ad arbitri, suscita qualche perplessità, perché in questo modo sarebbe il medesimo termine ad essere attratto o meno, a seconda dei casi, nell’area regolata dalla l. n 742/1969»: N. Rascio, Considerazioni (perplesse) su arbitrato rituale e sospensione feriale dei termini processuali, in F. Auletta, G.P. Califano, G. Della Pietra, N. Rascio (a cura di), Sull’arbitrato, Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010, 681.

[16] La «disparità di trattamento tra situazioni analoghe se si paragona la posizione del socio che impugna la delibera assembleare di una società per azioni davanti al giudice ordinario e quella del socio che impugna la delibera di società nel cui atto costitutivo, ex art. 34, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sia stata inserita una clausola compromissoria», che della sospensione in tal caso «non beneficia», è messa in risalto da M. T. Pezzani, op. cit., 1411-1412; ove peraltro si sottolinea che invece «la sospensione feriale dei termini sostanziali a rilevanza processuale risponde all’esigenza di tutela del diritto di difesa delle parti».

[17] In tal senso, «una ragionevole sintesi […] potrebbe giustificare la proposta interpretativa di considerare assoggettati alla sospensione feriale eventuali termini di decadenza per l’introduzione del giudizio arbitrale, il cui prolungamento non rifluisce sul tempo a disposizione degli arbitri per la decisione e così sulla durata dell’arbitrato», sottraendo dalla sospensione «i termini interni al procedimento arbitrale»: così N. Rascio, op. cit., 687.

[18] Secondo il consolidato orientamento della S.C., «in relazione all’impugnazione per nullità del lodo arbitrale – che introduce un ordinario procedimento giurisdizionale nel quale, in mancanza di diversa disciplina, valgono le norme processuali ordinarie -, opera di diritto la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale»: v. Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2015, n. 2821; nello stesso senso, v. Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2000, n. 12392. Di recente, v. C. app. Campobasso, 23 maggio 2018 (pres. D’Errico, rel. Spinelli); C. app. Ancona, 4 aprile 2017, n. 1655 (pres. est. Marcelli); C. app. Torino, 20 maggio 2016, n. 847 (pres. Silva, rel. Alvau).

[19] La circostanza per la quale il termine di impugnazione del lodo sarebbe compreso nell’ambito applicativo della l. n. 742/1969, mentre l’introduzione del giudizio arbitrale ne resterebbe escluso, «in considerazione pure della continuità della litispendenza […] che lega la vicenda arbitrale alla successiva fase di impugnazione», pare di difficile spiegazione: v. N. Rascio, op. cit., 687; ciò pure, come non manca di rilevare l’A., alla luce dell’«argomento speso da Corte cost., n. 278/1987», che, nell’estendere la l. n. 742/1969 ai processi militari in tempo di pace, ritenne che non fosse in alcun modo razionalmente giustificabile l’esclusione nelle fasi di merito della sospensione feriale dei termini invece applicabile nel relativo giudizio di legittimità.

[20] L’art. 10 del succitato Regolamento ACF, ai commi 2 lett. b e 3, prevede che il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti, è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che sia stata fornita risposta; e che, in ogni caso, debba essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario.

[21] Come si è dato conto (supra, par. 2), il regolamento ACF prevede infatti che i termini siano sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.

[22] In tal senso, la disposizione relativa alla sospensione feriale dei termini ha trovato applicazione per il deposito di controdeduzioni da parte dell’intermediario (Decisione ACF del 5 novembre 2018, n. 1037, cit.) o di deduzioni da parte dell’interveniente (Decisione ACF del 7 maggio 2018, n. 420, cit.).

[23] Così in un caso in cui, in via pregiudiziale, era stata eccepita l’improcedibilità del ricorso, depositato prima dello scadere del termine dilatorio dei 60 giorni, il collegio arbitrale ha ritenuto il ricorso procedibile, in quanto l’art. 19, comma 1 «trova applicazione solo con riferimento ai termini endoprocedimentali» (Decisione ACF del 26 marzo 2019, n. 1492, cit.). Lo stesso con riferimento al termine finale; infatti, in un caso in cui l’intermediario aveva chiesto di dichiarare in via preliminare il ricorso improcedibile perché la sua presentazione sarebbe avvenuta oltre un anno dopo (31 luglio 2018) rispetto alla presentazione del reclamo (26 luglio 2017), il collegio arbitrale ha “salvato” la tempestività della proposizione del ricorso, seppure sulla base di un diverso argomento: infatti, pur ribadendo che la sospensione dei termini riguarda solo gli atti interni al procedimento, ha ricalcolato il termine di ricezione (in quanto il reclamo, spedito il 4 agosto 2017, era stato ricevuto dall’intermediario l’11 agosto 2017): Decisione ACF del 5 novembre 2019, n. 1979, cit.

4. Conclusioni

In mancanza di un orientamento unitario sulla questione, l’applicabilità della sospensione feriale all’arbitrato resta allora un problema aperto, come pure l’ulteriore delimitazione dell’istituto, in ipotesi, alla sola fase introduttiva, endoprocedimentale, o anche decisoria.

Pare che più di una ragione sistematica potrebbe rendere auspicabile un approfondimento delle tesi sostenute dalla Suprema Corte, quando non giustificarne già un ripensamento[24]. Il mutamento di prospettiva che ha coinvolto il procedimento arbitrale sembra, in effetti, aver privato la tesi restrittiva del suo principale fondamento argomentativo; inducendo a domandarsi se la ratio difensiva sottesa alla sospensione dei termini non dovrebbe, più coerentemente, trovare applicazione nell’ambito sia della giurisdizione sia di un equivalente giurisdizionale quale si configura, ormai, l’arbitrato.

[24] In termini dubitativi si pone N. Rascio, op. cit., 679 e 687. Si afferma inoltre che, seppure sia «discusso e discutibile» se alla pronuncia del lodo debba applicarsi la sospensione feriale – e la «risposta prevalente e quindi prudenziale» sia «quella negativa» -, il tema però «potrebbe essere riaperto alla luce della sempre più netta equiparazione tra il lodo arbitrale e la sentenza»: L. Salvaneschi, sub art. 816-bis, 722.

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