Sospensione necessaria del giudizio a seguito di eccezione di litispendenza internazionale ex art. 29 Regolamento Europeo n. 1215/2012

Redazione 14/01/20
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di Stefano Barbiani*

* Avvocato Collaboratore delle Cattedre di Dir. Processuale Civile e Dir. Fallimentare nell’Università di Bologna

Sommario

1. La vicenda.

2. Il decreto ingiuntivo europeo e la litispendenza internazionale.

3. La pendenza della lite secondo la litispendenza comunitaria.

4. L’identità oggettiva della causa e rapporti con la continenza.

5. La sospensione d’ufficio.

6. Riflessioni conclusive.

1. La vicenda

Il caso sottoposto alla decisione del Tribunale di Rimini afferisce ad un rapporto commerciale intercorso tra una società italiana ed un’impresa tedesca in forza del quale quest’ultima richiedeva ed otteneva dal Tribunale Monitorio Europeo di Berlino un’ingiunzione di pagamento nei confronti della società italiana.

La ingiunta, a sua volta, dopo aver radicato presso l’Autorità giudiziaria tedesca la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, procedeva successivamente con un’azione autonoma innanzi al Giudice italiano per la restituzione del deposito di una somma ricollegata al medesimo rapporto commerciale, già azionato dalla controparte con il procedimento monitorio.

In sede di prima udienza la convenuta sollevava eccezione di litispendenza internazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento Europeo n. 1215/2012, ed il Tribunale nazionale sospendeva il giudizio in attesa che il Giudice tedesco accertasse la propria competenza sulla prevenuta domanda monitoria esperita dalla convenuta nei confronti della società italiana.

2. Il decreto ingiuntivo europeo e la litispendenza internazionale

L’ordinanza in commento offre interessanti spunti di riflessione su due istituti processuali, quali il procedimento monitorio europeo (IPE)[1] e la litispendenza internazionale, che si stanno affacciando nei nostri Tribunali e che necessitano di essere conosciuti attraverso la disamina del diritto interno e delle fonti comunitarie.

L’antefatto giuridico che ha originato il provvedimento di sospensione è la pendenza di un procedimento monitorio europeo (opposto).

Trattasi di uno strumento istituito con il Regolamento n. 1896/2006 entrato in vigore il 12 dicembre 2008[2] che consente di recuperare, con forma agevole e tempistica celere, crediti pecuniari non contestati, che derivino da rapporti transfrontalieri di natura civile e commerciale, alle condizioni che la somma da ingiungersi sia liquida ed esigibile, che una delle parti abbia domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito e che la vertenza riguardi rapporti tra imprese, ovvero tra imprese e consumatori.

Tale istituto anticipa una procedura di tipo opzionale che gli Stati di ciascun ordinamento sono obbligati a gestire su istanza della parte ricorrente, la quale, viceversa, resta libera di adire le corti secondo le forme del diritto processuale nazionale e, così, dunque, nel caso nostro, con il rito monitorio di cui agli articoli dell’art. 633 c.p.c. Si dovrà comunque fare riferimento alla lex fori qualora il debitore proponga opposizione al decreto instaurando un ordinario processo di cognizione sulla pretesa creditoria.

La presentazione della domanda è particolarmente semplificata perché avviene mediante l’utilizzo di moduli prestampati, fatto salvo l’obbligo del ricorrente di dichiarare la natura transfrontaliera della lite, di giustificare la competenza giurisdizionale della corte adita, di indicare le prove a supporto della domanda nonché di fornire informazioni idonee ad identificare in forma chiara la richiesta ed il suo fondamento in maniera da consentire al convenuto di scegliere con cognizione di causa tra le due opzioni possibili: quella della presentazione della opposizione ovvero la non contestazione del credito.

L’emissione del provvedimento è di norma celere e l’opposizione che l’ingiunto ha l’onere di promuovere innanzi al Giudice del monitorio per contestare l’ingiunzione di pagamento è piuttosto sollecita dovendo essere formalizzata entro il termine di giorni 30 dalla notifica del decreto ingiuntivo europeo.

Al concretizzarsi di tale ipotesi il procedimento seguirà il proprio corso ordinario secondo la legislazione del foro competente e non sarà più soggetto alla legislazione europea. Viceversa, qualora la parte ingiunta decida di non opporsi nel termine il giudice dichiarerà esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea adottando un provvedimento simile al decreto di esecutorietà disciplinato dall’art. 647 c.p.c.

Ora, la questione giuridica affrontata nel caso in esame concerne la verifica della sussistenza o meno di litispendenza e, con essa, la possibilità per il giudice italiano di pronunciarsi su di una domanda correlata ad altra preventivamente incardinata innanzi all’autorità di uno Stato membro dell’Unione Europea.

Muovendo dalla nozione tecnica di litispendenza intesa come la contemporanea pendenza della stessa causa innanzi a due giudici diversi, è possibile rappresentare la tematica sia come l’effetto che la proposizione di una domanda giudiziale produce nel procedimento al quale essa stessa dà l’avvio, sia, al contempo, come la conseguenza che essa determina nel diverso giudizio in cui venga successivamente proposta, finché il primo giudizio non venga definito con sentenza passata in giudicato.

Nel primo caso, la proposizione della domanda fa sorgere il dovere decisorio del giudice sul merito, salvo che non sussistano altre ragioni di rigetto in rito, nel secondo caso, specularmente, il procedimento è destinato a concludersi con una pronuncia di rito che, ove il giudice adito sia lo stesso, sarà di riunione dei due procedimenti.

L’effetto preclusivo della litispendenza, inteso nella sua seconda accezione, concorre, con quello del giudicato sostanziale, all’attuazione del principio del ne bis in idem, è posto a presidio di interessi pubblicistici volti ad evitare lo spreco di risorse giurisdizionali ed il formarsi di possibili contrasti tra giudicati, è perciò rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, si applica ai procedimenti di cognizione e regola esclusivamente i rapporti intercorrenti tra giudici e non anche tra giudici ed arbitri.

L’istituto in esame ha una portata generale che supera i confini nazionali in quanto assume rilevanza anche in pendenza della lite presso una giurisdizione straniera ed in base all’ambito territoriale di detta giurisdizione ci si potrà imbattere in una litispendenza comunitaria, ovvero, ampliando ulteriormente lo spazio giuridico, in una litispendenza internazionale[3].

La normativa di riferimento, stando all’ambito europeo al quale si limiterà il presente contributo, è rappresentata dal Regolamento n. 1215/2012 che contiene disposizioni sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

L’impianto della disciplina della litispendenza europea ricalca fedelmente quello della fonte comunitaria precedente (Regolamento Bruxelles I), fatta salva l’introduzione di un canale di scambio informativo tra le Autorità degli Stati membri sollecitati a dialogare tra loro al fine di comunicare “senza indugio” la pendenza delle cause di cui sono stati reciprocamente investiti. L’inserimento dell’inciso, di cui al paragrafo 2 dell’art. 29 del reg. Eur. n. 1215/2012, seppur non dotato di una disciplina operativa di dettaglio, impone ad ogni autorità giurisdizionale appartenente allo spazio giuridico europeo, di rispondere con sollecitudine all’istanza che venga rivolta da altra autorità giurisdizionale preventivamente adita comunicando la data della pendenza della propria causa, e ciò con l’evidente obiettivo di risolvere ogni conflitto e ritardo circa la determinazione della data di pendenza tra giudizi concorrenti.

[1] In generale, sull’IPE, si richiama la seguente letteratura giuridica: l’opera monografica di Romano, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, Regolamento (CE) n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006, Milano, 2009; Commentario a cura di Biavati, in Leggi Civ. Comm.,2010, 387 e segg.; Biavati, Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento d’ingiunzione europeo, in Manuale di diritto processuale civile europeo a cura di Taruffo, Varano, Torino, 2011, 311 e segg; Cataldi, Il Regolamento n. 1896/2006 sul decreto ingiuntivo europeo in Il processo civile e la normativa comunitaria a cura di Scarafoni, Torino 2012, 527 e segg;Farina, Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia, Roma, 2012, 209 e segg.; M.A. Lupoi, Crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell’armonizzazione processuale in Europa, in Studi in onore di Carmine Punzi, V. Torino, 2008, 411 e segg; Porcelli, I regolamenti Ce n. 805 del 2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e n.1896 del 2006 sul procedimento di ingiunzione europeo, in Regole europee e giustizia civile a cura di Biavati, M.A. Lupoi, Bologna, 2013, 2° ed., 131 e segg.; Lupoi, Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell’armonizzazione processuale in Europa, in Riv. trim. dir. e proc. civ, 2008, 171 e segg.

[2] Vedi sul punto la rassegna di Porcelli (2006: 1268 s.s.), in Riv. dir. Proc. civ. ed ulteriori rif. Carratta-Chizzini-Consolo-DeCristofaro, Risposte al libro verde sul procedimento ingiuntivo europeo, in Int’l Lis, 2003, 145 ss.

[3] In tema di litispendenza internazionale si segnala Marongiu Buonaiuti, Litispendenza internazionale, in Baratta, Diritto internazionale privato, Milano, 2010, 208; Marongiu-Bonaiuti, Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile, Napoli, 2008; Lupoi, La “nuova” litispendenza comunitaria: aspetti procedurali, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2004, 1285; Persano, Il rilievo della litispendenza internazionale nella convenzione di Bruxelles del 1968: La nozione di “stesse parti”, in Riv. Dir. Intern. Priv. e Process.,2000, 713; Marengo, La litispendenza internazionale, in Biblioteca di diritto processuale civile, collana a cura di Chiarloni, Consolo, Giorgio, Luiso, Sassani, Torino, 2000.

3. La pendenza della lite secondo la litispendenza comunitaria

L’unico aspetto pratico che la fonte comunitaria ha ritenuto di dover disciplinare nel flusso informativo tra le Autorità appartenenti ai diversi Stati membri circa la determinazione della pendenza della lite concerne l’applicazione, a tale scopo, delle regole contenute nell’art. 32 del reg. Eur. n. 1215/12 tutelando l’esigenza di garantire omogeneità di valutazione su di un punto cardine della litispendenza, qual è il criterio di prevenzione, superando le possibili differenze nazionali.

Secondo l’art. 32, comma 1, del regolamento europeo il momento della proposizione della domanda si determina in base al deposito del ricorso presso l’autorità giurisdizionale, ovvero, se trattasi di atto che necessita di essere notificato o comunicato prima del suo deposito, nel momento in cui l’autorità competente per la notificazione e/o comunicazione lo riceve, con la precisazione che l’effetto è risolutivamente condizionato alla diligente coltivazione della introduzione della causa.

Diverge sul punto, il diritto nazionale in quanto, se con riferimento alle domande che si introducono con ricorso si ha riguardo al momento del deposito dell’atto, e ciò anche per il procedimento monitorio, nonostante l’art. 643, comma 3, c.p.c. preveda che la pendenza della lite sia determinata dalla notificazione del pedissequo decreto, potendosi retrodatare la pendenza al momento della presentazione alla condizione che segua tempestiva la notifica[4], si registrano, invece, differenze per la proposizione della domanda che si radichi con atto di citazione. Con riferimento a tali casi la giurisprudenza ha negato che rilevi il mero assolvimento degli oneri di impulso ad opera del notificante, occorrendo avere riguardo alla data in cui l’atto viene consegnato al destinatario ed in caso di nullità della notifica, la sua tempestiva rinnovazione, può produrre effetto sanante retroattivo[5].

Ebbene, tornando alla disciplina della litispendenza comunitaria, la regola fatta propria dal Regolamento 1215/2012 è quella tradizionale senza alcuna innovazione per quanto concerne i suoi presupposti né in merito agli effetti, eccettuata soltanto la previsione di un’eccezione al criterio della priorità temporale per l’ipotesi in cui il giudice adito per secondo sia quello scelto dalle parti in una valida clausola di proroga del foro.

Da ultimo, in tema di litispendenza, vi è da segnalare la sentenza n. 2840 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 31.01.2019.

Secondo la Suprema Corte i giudici di merito (Tribunale di Torino e Corte d’Appello di Torino che ha confermato la decisione di primo grado) hanno errato nel ritenere che a seguito dell’opposizione all’IPE, salvo che il creditore non abbia espresso volontà contraria, l’azione deve proseguire secondo quanto disposto dall’art. 645 c.p.c. e cioè secondo le regole della procedura civile ordinaria del diritto interno di esso. Questo è il motivo per cui il legislatore europeo aveva rinviato agli Stati membri la predisposizione di un’apposita disciplina per regolare il passaggio al procedimento civile ordinario; normativa che l’Italia non ha provveduto ad emanare.

Le Sezioni Unite, pertanto, in assenza di tale legislazione interna, rinvengono la soluzione del problema nello stesso Regolamento (art. 17) ed alla luce del Considerando n. 24 di esso.

Quest’ultimo prevede che l’ufficio giudiziario che ha emesso l’IPE sia lo stesso cui compete ricevere l’eventuale opposizione; infatti, lo stesso art. 17, comma 3, espressamente dispone che il ricorrente è informato dell’eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell’eventuale passaggio al procedimento civile ordinario.

Il Giudice dell’IPE, poi, fisserà (solo) un termine al medesimo creditore invitandolo ad esercitare l’azione secondo la disciplina processuale civile ordinaria con la forma che egli (creditore) individuerà in base alla disciplina processuale civile italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, restando escluso il potere del Giudice di procedere a tale individuazione. L’inosservanza di tale termine determina a norma dell’art. 307, comma 3, c.p.c. l’estinzione del giudizio.

Per effetto della prosecuzione del giudizio, invece, con la forma di introduzione della tutela di cui il creditore è onerato, la litispendenza si determinerà con riferimento al deposito della domanda di ingiunzione Europea.

[4] Cassazione civ., 26 aprile 2012, n. 6511 – Cassazione civ, S.U., 6 novembre 2014, n. 23675.

[5] Cassazione civ., 21 maggio 2015, n. 10509.

4. L’identità oggettiva della causa e rapporti con la continenza

Quanto ai presupposti, si richiede la identità soggettiva delle parti processuali, anche ovviamente a posizioni invertite, e l’identità dell’oggetto della causa così che può definirsi litispendenza internazionale la contemporanea pendenza tra le stesse parti di due o più processi aventi ad oggetto la medesima causa innanzi a Giudici di Stati differenti.

La decisione in commento ripercorre l’iter valutativo di accertamento della litispendenza così come tracciato dalla fonte comunitaria, muovendo dalla disamina, risolta positivamente, della sussistenza dei presupposti di natura soggettiva ed oggettiva.

Quanto all’uno, evidenzia il Tribunale di Rimini come il giudizio pendente presso il Tribunale tedesco fosse radicato tra le stesse parti e, quanto al secondo presupposto, dà conto, attraverso la minuziosa disamina di tutta la documentazione versata in atti, della riconducibilità allo stesso rapporto commerciale intercorso tra le parti della richiesta di restituzione della somma in deposito azionata innanzi al Giudice italiano.

Nello specifico, l’esito di questo secondo accertamento, laddove conduce il Giudice a ritenere che la domanda di ripetizione successivamente proposta fosse contenuta, per titolo ed oggetto, nelle pretese azionate in via monitoria, sebbene riecheggi la nozione di continenza caratterizzata, come è noto, diversamente dalla litispendenza, da una variazione quantitativa del petitum, non si sottrae, tuttavia, alla disciplina prevista dall’art. 29 del Regolamento n. 1215/2012.

Poiché l’istituto della continenza non è contemplato dalla legge n. 218/1995 e neppure dal Reg. UE n. 1215/2012 la giurisprudenza comunitaria[6] ha da tempo chiarito che la nozione della litispendenza, ai fini dell’applicazione della normativa di riferimento, deve ritenersi comprensiva delle ipotesi di continenza e nella stessa direzione si è orientata la giurisprudenza di legittimità ai fini dell’applicazione della norma di diritto interno[7].

Non si può, quindi, che convenire con la decisione assunta dal Tribunale di Rimini sia per l’identità degli effetti che si producono in ambito internazionale ove la contemporanea pendenza delle liti riguardi cause identiche ma anche cause includenti e contenute, sia in quanto la stessa nozione di identità della causa, secondo pronunce della nostra giurisprudenza di legittimità, va interpretata nell’accezione che sono fondate sul medesimo titolo ed hanno il medesimo oggetto le domande che riguardano lo stesso rapporto giuridico[8].

[6] Corte giust., 8 dicembre 1987, C.-144/1986, Gubisch Maschinenfrabrik Ag c. Giulio Palumbo; Corte giust., 6 dicembre 1994, The Owners of the Cargo Lately laden on Board the ship Tatry c. The Owners of the Ship Maciej Ratraj, Corte giust., 27 febbraio 2014, cartier

[7] Cassazione civ., S.U., 28 novembre 2012, n. 218.

[8] Cassazione civ., 15 maggio 2007, n. 11185 – Cassazione civ., S.U., 17 maggio 2002, n. 7299.

5. La sospensione d’ufficio

Merita un ultimo cenno la previsione, che potrebbe apparire apparentemente confliggente, di un provvedimento con il quale il Tribunale, pur a fronte della dichiarata disamina di un’eccezione di parte di litispendenza internazionale, dispone d’ufficio la sospensione del giudizio.

La questione della rilevabilità d’ufficio della litispendenza comunitaria, oggi espressamente sancita dall’art. 29 Reg. Eur. n. 1215/2012, si era posta con riferimento all’art. 7 della legge n. 218/1995 di Riforma del Sistema italiano di Diritto internazionale privato in ragione della formulazione letterale della disposizione che richiamando espressamente la formalizzazione nel corso del giudizio, di un’eccezione di previa pendenza di un processo straniero, poteva adombrare la necessità di un atto di impulso della parte affinché il Giudice potesse pronunciarsi sull’eccezione.

I dubbi interpretativi sono stati risolti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite [9] per la quale “la litispendenza internazionale può essere dichiarata d’ufficio, atteso che la ratio dell’art. 7, comma 1, l. n. 218/1995, diretta a favorire l’economia dei giudizi e ad evitare conflitti tra giudicati, non consente di subordinare all’eccezione di parte l’intervento sospensivo del giudice. Ne consegue che la formulazione letterale della menzionata norma (quando nel corso del giudizio sia eccepita la previa pendenza) va intesa nel senso che la litispendenza deve essere dichiarata dal giudice quando l’esistenza dei relativi presupposti emerga dagli elementi offerti dalle parti.

[9] Cassazione civ., S.U., 28 novembre 2012, n. 21108.

6. Riflessioni conclusive

Nel segnalare, quanto alla prevenzione, come la verifica sia stata condotta applicando i criteri previsti dall’art. 32 del reg. Eur. n. 1215/12 e come la scansione temporale delle attività giudiziali espletate dalle parti innanzi alle diverse autorità giurisdizionali sia stata puntualmente ricostruita dal Tribunale di Rimini in ogni suo passaggio, anche con richiami alla normativa processuale tedesca, si apprezza la decisione del giudice italiano il quale, verificata la previa pendenza tra le stesse parti della causa comunitaria includente quella di ripetizione successivamente incardinata, nonché l’assenza di una clausola di proroga del foro con la quale le parti avessero eletto nell’autorità giurisdizionale italiana quella competente, in via esclusiva, a dirimere la controversia, non poteva che sospendere d’ufficio il giudizio in attesa delle determinazioni del Tribunale tedesco in merito alla propria competenza.

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