Avverso la sanzione irrogata – inizialmente il Coa procedeva alla cancellazione dall’albo – l’avvocato ricorreva dapprima al Consiglio nazionale forense, lamentando, tra l’altro, come non vi fosse alcuna incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e la carica di amministratore, posto che la società amministrata aveva ad oggetto attività ludico sportive nell’ambito di una federazione dilettantistica, e dunque non con finalità di lucro.
Il Cnf, accogliendo parzialmente il ricorso, modificava la sanzione e disponeva la sospensione dall’esercizio della professione per tre anni, in luogo della cancellazione dall’albo inflitta in primo grado dal Coa. L’avvocato ricorreva in Cassazione, riproponendo le medesime censure portate avanti al Cnf, tra cui l’insussistenza della contestata incompatibilità fra la citata carica societaria e l’iscrizione all’albo professionale.
La Suprema Corte tuttavia, nel respingere la doglianza, ribadisce che l’affermazione secondo cui l’amministrata s.r.l. non avesse finalità lucrativa, è rimasta priva di dimostrazione ed è comunque irrilevante, a fronte dell’attività commerciale svolta da una società di capitali qual è, appunto, la s.r.l.
Cancellazione dall’albo non più in vigore, lecita la sospensione
Inoltre – con altra censura perimenti respinta – il legale contesta la sostituzione della sanzione disciplinare (dalla cancellazione dall’albo alla sospensione per tre anni), facendo riferimento alla prassi che sarebbe correttamente seguita, di consentire la reiscrizione all’albo dopo 18 mesi dalla cancellazione, in conseguenza del buon comportamento successivo alla violazione disciplinare. Un’affermazione che non consente comunque di ritenere più vantaggiosa nemmeno in concreto – secondo la Corte – l’applicazione della cancellazione, quale sanzione non più in vigore.
Precisano gli Ermellini che, nel sostituire la sanzione con la sospensione pari a tre anni, il Cnf ha fatto corretta applicazione del principio già enunciato dalle stesse Sezioni Unite, secondo cui il nuovo codice deontologico non prevede più la sanzione della cancellazione dall’albo; sicché trattandosi di disciplina più favorevole per l’incolpato rispetto al regime previgente, quella sanzione è inapplicabile, ex art. 65 comma 5 Legge n. 247/2012, anche nei procedimenti disciplinari in corso alla data della sua entrata in vigore (si veda per tutte Cass. civ. S.U. sentenza n. 30993/2017).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento