Uno dei più significativi effetti direttamente consequenziali alla abolizione della distinzione delle tabelle ministeriali, in base alle quali veniva determinato il differente trattamento sanzionatorio concernente le tipologie di sostanze stupefacenti, viene considerato ed approfondito – dalla Suprema Corte – attraverso la sentenza che in questa sede si commenta.
La Corte di legittimità interviene per porre rimedio ad un grave errore commesso dal giudice di prime cure, e prima di lui dalle parti processuali, le quali avevano omesso di considerare come il vigente regime normativo, ponendo fine alla distinzione tra droghe “pesanti” e droghe “leggere”, abbia determinato la disapplicazione dell’istituto della continuazione in caso di condotte illecite aventi ad oggetti sostanze psicotrope tra loro differenti.
Ricorderanno, infatti, gli attenti lettori che – antecedentemente al regime introdotto con la L. 49 del 2006 – la previsione di autonomi regimi di pena, derivanti, ovviamente, dall’inquadramento di una specifica sostanza illecita in una della categorie tabellari previste dal dpr 309/90, piuttosto che in un’altra, contribuiva, in relazione allo scrutinio di condotte criminose contestuali, [ma aventi ad oggetto pluralità di sostanze tra loro differenti e non omologabili o sussumibili nel medesimo elenco o tabella], a creare una genetica, quanto insuperabile situazione di indipendenza ed eterogeneità dei comportamenti oggetto di indagine o procedimento penale.
Così, laddove ci si fosse imbattuti in un episodio involgente una detenzione di cocaina (sostanza inserita nella tabella I) ed hashish (sostanza inserita nella tabella IV), la giurisprudenza escludeva che si trattasse di un reato unitario e, per converso, in maniera tassativa e costante, affermava che si potesse, in siffatta circostanza, ravvisare solo una unità di disegno criminoso, con applicazione dell’istituto di diritto sostanziale del reato continuato ai sensi dell’art. 81 c.p. .
In una visione globale ed escatologica del problema, non si giungeva, peraltro, ad individuare parametri che permettessero di adeguare un corretto percorso ricostruttivo del trattamento sanzionatorio al comportamento di fatto rilevato, il quale appariva certamente ispirato e riconducibile ad un unicum criminoso sostanziale, e non già ad una mera fictio giuridica.
Prevaleva, anzi, quell’insegnamento, il quale sanciva una palese distonia fra fatto e diritto, in quanto faceva prevalere il dato formalistico della asserita e ritenuta non reciproca omologabilità delle differenti sostanze stupefacenti, su quello fattuale della contestualità temporale delle condotte, della loro similarità o strumentalità e dell’attribuibilità delle stesse al medesimo autore.
Come felicemente ed acutamente si sottolinea in un brevissimo excursus storico contenuto nella pronunzia della S.C. in commento, la ratio di questa scelta derivava dall’apprezzamento quale parametro delibativo principale di una presunta diversità del requisito dell’offensività – con riguardo allo specifico piano dell’oggettività giuridica – che si sosteneva caratterizzare le droghe “pesanti” dalle droghe “leggere”.
Si affermava, in sintesi, che la maggiore pericolosità (concreta e potenziale) di talune tipologie di sostanze stupefacenti (cocaina od eroina ad esempio) rispetto ad altre (hashish o marijuana) appariva dato idoneo e sufficiente a suscitare un differente allarme sociale, fenomeno, pertanto, tradotto legislativamente, soprattutto in una più pesante trattamento punitivo.
Il bene giuridico tutelato normativamente, dunque, pur apparendo in linea teorica il medesimo – (sia rispetto alle droghe pesanti, che a quelle leggere) e consistente nella salute pubblica dei cittadini – si riteneva venisse, di fatto, a subire un’aggressione differente e disomogenea, si chè non si potesse affatto pervenire al concetto di assorbimento, spesso invocato dalla più attenta dottrina.
Esempio giurisprudenziale della dicotomia interpretativa venutasi a configurare si ebbe con l’intervento della Sez. IV, in data 21-02-1997, n. 3208, ********, [in Cass. Pen., 1998, 947, Giust. Pen., 1998, II, 116], che sottolineò come “…La detenzione di sostanze stupefacenti diverse, nella specie cocaina ed hashish, integra due diverse ipotesi di reato tra le quali è possibile ravvisare la continuazione, trattandosi di distinte azioni tipiche a diversa oggettività giuridica, con differente trattamento sanzionatorio, non alternative tra loro nè inquadrabili in un rapporto di assorbimento tra un "maius" (assorbente) ed un "minus" (assorbito), come potrebbe essere tra trasporto e detenzione o tra importazione e detenzione….”.
Veniva, pertanto, con tale pronunzia, negata la fondatezza della già ricordata visione, la quale, partendo dalla considerazione dell’esistenza di un denominatore comune, consistente nel disvalore sociale che entrambe le azioni configuravano, propugnava che tale paradigma fosse viatico per la sussunzione della fattispecie di minore gravità in quella più grave.
E’ questa, quindi, posizione ideologica che si è protratta e mantenuta nel tempo, sino alla novella della L. 49 del 2006 e che ha trovato ulteriori significative conferme, sia in sede di legittimità che di merito.
Nel primo ambito va ricordata la presa di posizione della Sez. VI, 16-04-2003, n. 35637, *****, [in Riv. Pen., 2004, 1034], che recitò testualmente in riferimento ad un’ipotesi concreta di detenzione di cocaina e marijuana “…La detenzione di sostanze stupefacenti di specie diverse, in quanto ricomprese in differenti tabelle, integra due autonome ipotesi di reato tra le quali è possibile ravvisare la continuazione, trattandosi di distinte azioni tipiche a diversa oggettività giuridica, con differente trattamento sanzionatorio, non alternative tra loro né inquadrabili in un rapporto di assorbimento tra un maius (assorbente) ed un minus (assorbito), come potrebbe essere tra trasporto e detenzione o tra importazione e detenzione”.
Anche in questo caso, come d’altronde nella pronunzia precedentemente segnalata, il giudice di legittimità evidenzia e sottolinea come l’unico profilo che possa giustificare l’adesione alla teoria dell’assorbimento attenga esclusivamente al rapporto fra condotte poste in essere dall’agente, le quali possono manifestarsi come espressioni di una progressività criminosa, che finisce per ricomprenderle complessivamente nel loro alveo.
Si afferma, così, che le singole azioni integranti violazioni normative (importazione, trasporto o detenzione), quindi, poiché afferiscono alla medesima tipologia di sostanza stupefacente, finiscono per vulnerare un unico bene giuridico e, in pari tempo, si mostrano come idonei indicatori atti a manifestare un livello di offensività, che permane in maniera costante ed, anzi, che non muta affatto (non mostrando sostanziali alterazioni) nel corso dell’iter criminoso così delineatosi.
In ambito di giurisdizione di merito, si ricorda, inoltre, sempre sulla stessa lunghezza d’onda, la decisione della corte d’Appello di Roma Sez. III, 16-06-2005, B.M.S., [ in
www.leggiditalia.it], che sostenne come “
La contemporanea detenzione di sostanze stupefacenti appartenenti a due diverse tabelle di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, integra due diverse ipotesi di reato, tra le quali è possibile ravvisare la sussistenza del vincolo della continuazione”.
Le osservazioni che precedono, quindi, dimostrano come – sino al momento della recente modifica legislativa – l’orientamento ripercorso in sede giurisprudenziale, fosse insuscettibile di modifiche e come, dunque, non potesse esservi dubbio od incertezza alcuna, in ordine alla applicabilità ed operatività dell’istituto della continuazione in situazioni di presenza di sostanze droganti tra loro naturalisticamente diverse (siccome riconducibili a tabelle differenti), pur nell’ambito della medesima vicenda comportamentale.
Come molte modifiche giuridiche o giurisprudenziale, quindi, anche quella che si commenta, si reputa sia stato, in realtà, frutto di un caso e, comunque, certamente, siamo dinanzi ad un effetto indotto ed indiretto del restiling normativo operato, non certo preveduto espressis verbis e scientemente dal legislatore.
Al più (volendo, con sforzo di enorme magnanimità, attribuire al legislatore una lungimiranza che esso non manifesta usualmente e che non pare rilevabile o percepibile nella L. 49/069) potrebbe trattarsi di una conseguenza che una volta rilevata, è stata tollerata, nell’ottica del presunto inasprimento delle sanzioni del dpr 309/90, non potendosi optare altrimenti.
Stando al fine di inasprimento del trattamento repressivo ed alla volontà di un impegno di antagonismo alla circolazione degli stupefacenti, quello in esame (e l’abbassamento dei minimi edittali di cui all’art. 73 dpr 309/90) appare in palese contraddizione con le linee guida della riforma.
Va detto che, peraltro, il principio affermato dalla Suprema Corte giunge quale conferma e riscontro ai massimi livelli ermeneutici di intuizioni che già sono state esplicitate in sede di merito.
In proposito, va, infatti, ricordata la sentenza del Tribunale di Camerino, in data 29-09-2006 X. e altri, [in Riv. Pen., 2006, 12, 1330], che sancì il principio racchiuso nella massima che segue “Posto che nel nuovo art. 13 del T.U. n. 309 del 1990 (introdotto con D.L. n. 272 del 2005, conv. con legge n. 49 del 2006) le tabelle delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono passate da sei a due, ed è scomparsa la distinzione tabellare fra droghe leggere e droghe pesanti (tutte le sostanze vietate sono inserite nella tabella I) la detenzione di sostanze di natura diversa (es. cocaina e "hashish") costituisce un reato unico, e non più (come sotto la previgente normativa di settore) un reato continuato”.
La decisione della Corte di Cassazione, pur senza rivestire un carattere di primizia giurisprudenziale, offre, però, in coerente ed armonica linea con la funzione di interpretazione del diritto, che è istituzionalmente attribuita al giudice di legittimità, una tranquillizzante conferma a conclusioni avanzate da giudici di merito.
Rimini, lì 8 Marzo 2008
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Stupefacenti, spaccio di hashish e cocaina, reato unico, continuazione
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 14.01.2008 n° 1735
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Stupefacenti – spaccio di hashish e cocaina – reato unico – continuazione – insussistenza [art. 73, D.P.R. n. 309/1990]
La detenzione a fini di spaccio di hashish e cocaina, venuta meno la base giuridica sulla quale si fondava la distinzione tra "droghe pesanti" e "droghe leggere", non può che dar luogo alla realizzazione di un unico reato.
Ne consegue che la sentenza di patteggiamento che contiene un aumento di pena per il computo della continuazione si risolve in un provvedimento di applicazione di pena illegale. (1) (2) (3)
(1) Relativamente allo spaccio di sostanze stupefacenti avente per oggetto sostanze non comprese nella lista, si veda Cassazione penale 19056/2007.
(2) Sull’aggravante dell’ ingente quantità, si veda Cassazione penale 30534/2007.
(3)Sulle misura cautelare della chiusura temparanea di un bar per spaccio, si veda Cassazione penale 20204/2007.
(Fonte: Altalex Massimario 8/2008)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 14 gennaio 2008, n. 1735
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bologna applicava a T.L. e T.M., a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro tremila di multa al primo e di anni uno di reclusione ed Euro 2.600,00, al secondo, in ordine al reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per detenzione a fini di spaccio di hashish e cocaina (in Bologna il 12 febbraio 2007).
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che si dolgono della mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., e della ritenuta continuazione, perchè la contestazione di due diversi tipi di stupefacenti avrebbe dovuto dar luogo alla contestazione di un unico reato a seguito della riforma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14, ad opera della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha introdotto un’unica tabella di sostanze stupefacenti.
Il difensore di T. deposita memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, insiste nella violazione dell’art. 81 c.p., e D.P.R., art. 73, e sulla mancanza di motivazione in ordine alla eventuale presenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è destituito di specificità e comunque è manifestamente infondato, atteso che il giudice ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., facendo riferimento in particolare alla relazione della p.g. in sede di convalida e di giudizio direttissimo, ai verbali di sequestro e di arresto e alla consulenza tecnica tossicologica. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di *********; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, ********; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Nella vigenza della normativa sugli stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, anteriore alla riforma introdotta con L. n. 49 del 2006, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione era consolidata (non constano decisioni difformi) nel ritenere che le previsioni di cui del D.P.R. cit., art. 73, commi 1 e 4, concretassero due distinti e autonomi reati, ontologicamente diversi, di modo che, nel caso di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze differenti inserite nelle tabelle 1 e 3 e in quelle 2 e 4 dell’art. 14 stesso decreto, sussistesse concorso di reati e non assorbimento dell’uno nell’altro, con la conseguenza che l’imputato rispondeva di due diversi delitti eventualmente unificati con il vincolo della continuazione nella ipotesi in cui ne ricorressero i presupposti (tra le tante: Sez. 6, u.p. 16 aprile 2003, *****; Sez. 4, u.p. 21 febbraio 1997, ********).
Al contrario, quando due o più sostanze appartenevano alla medesima tabella o a tabelle omogenee, ricorreva un solo reato.
La distinzione, che allora trovava riscontro nella differenza utilizzata nel lessico comune tra "droghe pesanti" e "droghe leggere", si fondava su una ratio decidendi che individuava nel fatto distinte azioni tipiche con diversa oggettività giuridica, rimarcata dal differente trattamento sanzionatone In sintesi, si sosteneva che il commercio illecito di "droghe pesanti" recava in sè una maggiore offensività rispetto a quello di "droghe leggere" con riferimento ai beni presidiati dalle norme penali sia individuali che collettivi, riconducibili alla salute e all’ordine pubblico.
Tale soluzione, pacifica in giurisprudenza, aveva destato non poche perplessità in dottrina, sosteneva che dovesse ravvisarsi un concorso apparente di norme coesistenti da risolversi con il criterio dell’assorbimento, dovendo ritenersi l’esistenza di un reato unico:l’ipotesi configurava infatti, in concreto, un fatto unitario, con la conseguenza che la fattispecie minore (meno grave) da un punto di vista del disvalore sociale doveva rimanere assorbita in concreto nella più grave delle norme incriminatrici, con esclusione di qualsiasi ipotesi concorso.
Sono note le scelte del legislatore del 2006 che ha escluso qualsiasi distinzione di trattamento giuridico tra le sostanze classificate come stupefacenti nell’unica attuale tabella I contenuta nel D.P.R. cit., art. 14, sulla base della considerazione che la detenzione a fini di commercio di qualsiasi sostanza drogante abbia la medesima efficacia lesiva dei beni protetti dalla normativa, come reso evidente anche dalla unificazione del trattamento sanzionatorio ormai indifferenziato.
La unità della disciplina normativa in parte qua, ad avviso della Corte, ha fatto venir meno la base giuridica sulla quale si fondava la distinzione tra "droghe pesanti" e "droghe leggere", con la conseguenza che oggi deve pervenirsi a una diversa soluzione del problema. L’azione consistente nella contestuale detenzione di droghe di qualsiasi tipo non può che dar luogo alla realizzazione di un unico reato, non essendo più giustificabile il criterio basato su una diversità di tabelle corrispondenti a una diversa gravità del reato ritenuta dal legislatore, criterio che sembra essere l’unico che potesse legittimare la giurisprudenza sopra richiamata, formatasi sotto la disciplina della previgente normativa.
Ne consegue che la sentenza di patteggiamento che contiene un aumento di pena per il computo della continuazione si risolve in un provvedimento di applicazione di pena illegale nella parte di riferimento.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008
La contemporanea detenzione di sostanze stupefacenti appartenenti a due diverse tabelle di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, integra due diverse ipotesi di reato, tra le quali è possibile ravvisare la sussistenza del vincolo della continuazione.
App. Roma Sez. III, 16-06-2005
B.M.S.
FONTI
Massima redazionale, 2005
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