Sostanze stupefacenti: le conseguenze dell’attività di “spaccio”

Redazione 17/05/21
La disciplina dei reati in materia di stupefacenti è complessa a tal punto che, ad oggi, non esiste una nozione ontologicamente condivisa di “sostanza stupefacente”. Attualmente, la “nozione legale” di stupefacente comporta che una sostanza può essere definita tale qualora sia specificatamente indicata nelle “tabelle” appositamente predisposte dal Ministero della Salute. Tuttavia, non sono mancate pronunce giurisprudenziali che hanno declinato la nozione legale di stupefacente in maniera più flessibile, considerando penalmente rilevante la detenzione di “derivati” (per sintesi chimica o naturale) da sostanze ricomprese nelle suddette tabelle.

I reati, come quello di “spaccio” in materia di sostanze stupefacenti vengono analizzati in modo completo e alla luce della recente giurisprudenza nel volume La disciplina dei reati in materia di stupefacenti di Santi Bologna, Alessandro Bosco e Alfredo Spitaleri, edito da Maggioli Editore, di cui riportiamo di seguito un estratto.

Morte o lesione subita dal tossicodipendente come conseguenza dell’attività di spaccio

La responsabilità dello spacciatore per la morte dell’assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce argomento da tempo al centro delle riflessioni della dottrina e della giurisprudenza.
In particolare, la questione oggetto del dibattito scientifico verte sulla possibilità che, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dello spacciatore per la morte dell’acquirente in conseguenza della cessione o di cessioni intermedie della sostanza stupefacente che risulti letale per l’assuntore, sia sufficiente la prova del nesso di causalità materiale fra la precedente condotta e l’evento diverso ed ulteriore, purché non interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale, ovvero se debba essere altresì dimostrata la sussistenza di un profilo colposo per non aver preveduto l’evento.

In materia di stupefacenti, per affrontare i delicati problemi interpretativi sottesi alla questione appena segnalata possono trarsi utili indicazioni dall’art. 81 T.U. stupefacenti, che la disciplina solo implicitamente con la previsione di un’attenuante speciale finalizzata ad incentivare il ravvedimento dell’agente nella forma del soccorso al consumatore che si trovi in pericolo di vita.
Quanto alle forme che può assumere la responsabilità dello spacciatore, viene anzitutto in rilievo il caso in cui il soggetto che ha spacciato la sostanza o, comunque, ne ha agevolato l’assunzione, debba rispondere della morte del consumatore a titolo di omicidio volontario ex art. 575 cod. pen., ove sia accertabile, sulla scorta di elementi concreti, la presenza di una volontà omicida, quantomeno nella forma del dolo eventuale.
Sebbene tale ipotesi sia concretamente possibile, il caso che con maggiore frequenza si pone all’attenzione dei nostri tribunali è certamente quello in cui la morte dell’acquirente di sostanze vietate consegua, quale evento non voluto, all’attività di spaccio.

In tali casi, viene in rilievo il disposto di cui all’art. 586 cod. pen., secondo cui: «Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate». La colpa, espressamente menzionata dall’art. 83 e, in modo indiretto, dall’art. 586, mediante il richiamo agli artt. 589 e 590, deve connotare in concreto un contegno che, pur non diretto a uccidere o a ledere, metta a repentaglio la vita o l’incolumità individuale. In ordine alla natura della responsabilità prevista dall’art. 586 cod. pen., la giurisprudenza ha mostrato un andamento oscillante, mostrandosi talvolta ispirata da una impostazione di chiara matrice oggettivistica; talaltra, da una più marcatamente soggettivistica.

In particolare, secondo l’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente sino al 2009, qualora dall’attività di spaccio fosse derivata, quale conseguenza non voluta, la morte dell’assuntore, lo spacciatore della dose letale doveva risponderne ex art. 586 cod. pen., purché il nesso di causalità materiale fra la condotta dell’agente e l’eventomorte non risultasse interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale.

Continua ad approfondire il tema nel volume:

La disciplina dei reati in materia di stupefacenti

Forte della consolidata esperienza degli Autori, l’opera si pone quale strumento utile al Professionista per affrontare la trattazione dei reati in materia di stupefacenti, nell’ambito dell’aula giudiziaria.Aggiornato alla recente giurisprudenza, il volume costituisce una vera e propria guida, privilegiando l’analisi degli aspetti operativi e processuali e fornendo una rassegna giurisprudenziale al termine di ogni singolo capitolo.L’opera si completa di un dettagliato indice analitico che permette un’agevole consultazione, realizzando il diretto richiamo a tutte le singole questioni trattate.Il volume include una rassegna giurisprudenziale al termine di ciascun capitolo.Santi BolognaMagistrato ordinario con funzioni di giudice distrettuale per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, già Giudice del dibattimento presso la Prima sezione penale del Tribunale di Caltanissetta. Docente, ad incarico, nella materia del Diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali costituita dall’Università degli studi di Enna Kore, negli anni accademici 2017-2021. Ha curato la redazione dei Capp. I, III, V.Alessandro BoscoMagistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma, già abilitato all’esercizio della professione forense. Dottore di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», Cultore della materia presso l’Università LUISS «Guido Carli» di Roma e l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata». Ha curato la redazione dei Capp. XI, XII, XIII.Alfredo SpitaleriMagistrato dal 2017, è Giudice del Tribunale di Siracusa dove ha svolto fino al 2020 le funzioni di Giudice del dibattimento penale. Si è occupato di numerosi e rilevanti procedimenti in materia di Criminalità organizzata, stupefacenti e reati contro la persona. Attualmente svolge le funzioni di Giudice civile presso lo stesso Tribunale. Ha curato la redazione dei Capp. II, IV, VI, VII, VIII, IX, X.

Santi Bologna, Alessandro Bosco, Alfredo Spitaleri | 2021 Maggioli Editore

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