Che valutazione è tenuto a fare il giudice nel sostituire le pene detentive brevi? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: che valutazione deve fare il giudice nel sostituire le pene detentive brevi
La Corte di Appello di Brescia, quale giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza volta ad ottenere la sostituzione di una pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’istante ricorreva per Cassazione, deducendo violazione degli artt. 545 bis cod. proc. pen., 53 e 58 L. 689/81. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamati i seguenti orientamenti nomofilattici: 1) in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Sez. 3 – , Sentenza n. 9708 del 16/02/2024); 2) la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che valutazione deve fare il giudice, laddove debba sostituire le pene detentive brevi.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la sostituzione delle pene detentive brevi è a discrezione del giudice, che deve seguire i criteri di cui all’art. 133 cod. pen..
Ove dunque il giudice si sia attenuto a tale criterio di valutazione, è sconsigliabile, perlomeno alla stregua di codesto approdo ermeneutico, contestare la mancata sostituzione di siffatte pene.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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