La sostituzione di una delibera assembleare impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto (cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata) e rimuova l’iniziale causa di invalidità. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio.
1. La sostituzione della delibera dopo l’impugnazione
La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex articolo 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione (Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020, n.10847). Qualora il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere nell’impugnazione di una delibera condominiale, analogamente a quanto viene disposto dall’art. 2377 c.c., comma 8, (il quale, peraltro, nel testo successivo al D.Lgs. 6/2003, prevede espressamente che il giudice deve provvedere sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società), la pronuncia finale sulle spese deve avvenire in base ad una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del merito è espressamente tenuto ad eseguire un giudizio complessivo ed unitario relativamente all’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere sull’incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese. Si noti che è destinato a soccombere il condomino che avvia il giudizio di annullamento impugnando una delibera già inefficace al momento della notifica dell’atto di citazione (cioè già sostituita da altra delibera), non potendosi pertanto configurare in capo a essa alcun interesse sul piano giuridico e fattuale all’adozione della sentenza. La domanda perciò viene ritenuta inammissibile e inevitabilmente ne deriva la soccombenza, sia pure virtuale, con conseguente condanna alle spese di lite (Trib. Pavia 22 novembre 2022 n. 1441). Se invece l’assemblea decide di revocare la precedente deliberazione e procedere con l’adozione di una nuova delibera avente però portata e contenuti organizzativi del tutto nuovi, non si verificherà l’effetto processuale della cessazione della materia del contendere e gli effetti di quest’ultimadecorrono soltanto dalla sua data di adozione. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio.
Manuale di sopravvivenza in condominio
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.
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2. La ratifica
Non si può escludere che l’assemblea condominiale, al fine di evitare l’impugnazione della delibera da parte di un condomino che (prima della citazione) abbia presentato l’istanza per esperire il propedeutico procedimento di mediazione, provveda a ratificare la predetta delibera, votando sugli stessi temi già oggetto dell’ordine del giorno della precedente assemblea. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la norma dell’art. 2377 c.c., benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee condominiali, cosicché va dichiarata cessata la materia del contendere, quando risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata(Cass. civ., sez. II, 06/12/2016, n. 24957; Cass. civ., Sez. II, 10/02/2010, n. 2999; Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961). In altre parole, qualora sopravvenga la sostituzione della delibera invalida, l’annullamento non può avere luogo e interviene la “cessazione della materia del contendere”, restando sottratto al giudice adito per l’impugnazione il potere-dovere di sindacare incidentalmente la legittimità dell’atto di rinnovo, il quale potrà semmai essere sottoposto ad ulteriore impugnazione, se si ritenga che anch’esso non sia conforme alla legge o all’atto costitutivo. Nell’ipotesi in questione non è rilevante che la successiva assemblea si sia limitata a deliberare sui medesimi argomenti posti all’ordine del giorno nella precedente assemblea, senza annullare la precedente delibera, affetta da vizi e/o irregolarità, né sostituire la delibera impugnata di cui è causa. Si deve però precisare che, se il condomino che ha impugnato la prima delibera non si preoccupa di impugnare anche la delibera successiva e il vizio riguarda un caso di mera annullabilità (e non un caso di nullità che, come tale, non rimane soggetto ad alcun termine di decadenza o prescrizione), una volta decorso il termine di decadenza per l’impugnazione prescritto dall’art. 1137 c.c., di fatto la (seconda) delibera, seppure affetta dallo stesso motivo di illegittimità, non può più essere annullata mediante il ricorso all’autorità giudiziaria e, in tal modo, la seconda delibera, per quanto riguarda il suo contenuto (per esempio un riparto di spesa adottato in violazione della legge oppure del regolamento), diventa vincolante in modo definitivo anche per i condomini che non l’hanno votata.
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