Chi può rispondere del reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli prodotti energetici? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: mancato individuazione del responsabile del reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa
La Corte di Appello di Napoli respingeva un’impugnazione proposta nei confronti di una sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 7.746,00 euro di multa, in relazione al reato di cui all’art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità in relazione alla detenzione di bombole contenenti GPL sottratto al pagamento delle accise, non essendo stato individuato il soggetto su cui gravava il pagamento delle accise, gravante sul produttore e non anche sulla società amministrata dal ricorrente. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto fondato, con particolar riguardo a quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa, il soggetto attivo del reato di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995 può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, in quanto non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l’immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell’accisa (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014; v. anche Sez. 3, n. 39090 del 19/07/2017).
Difatti, per gli Ermellini, proprio alla stregua di tale approdo ermeneutico, se ne faceva conseguire la reputata erroneità della affermazione del ricorrente secondo cui, gravando l’obbligo di pagamento dell’accisa sul produttore, solamente costui potrebbe rispondere del delitto di cui all’art. 40 d.lgs. 504/95, in quanto tale disposizione, che reca le sanzioni per la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, sanziona, tra l’altro, la condotta di chi “sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa” (art. 40, comma 1, lett. B, d.lgs. 504/95) e, dunque, anche la condotta contestata all’imputato, sempre ad avviso dei giudici di piazza Cavour, consistente nella detenzione per il commercio di un notevole quantitativo di gas con modalità tali da impedire ogni accertamento sulla provenienza e l’assolvimento dell’imposta, faceva sì che questi, operando in tal guisa, avesse cooperato alla sottrazione da parte del soggetto obbligato al pagamento della accisa.
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3. Conclusioni
Fermo restando che, come è noto, l’art. 40, co. 1, d.lgs, 26/10/1995, n. 504 dispone che è “punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo gli prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l’impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l’ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito chi può rispondere di tale illecito penale.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in tema di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa, il reato di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995 può essere commesso da chiunque compia l’azione vietata e, quindi, anche dai consumatori che possiedono prodotti energetici senza averne titolo o che li usano per scopi non consentiti, fermo restando che per la sua configurazione del reato è necessario che i prodotti sottratti siano immessi o destinati al commercio.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere chi può essere reputato autore di codesto delitto.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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