Sovraindebitamento, chiarimenti sui costi della procedura

Redazione 27/02/18

Sovraindebitamento: quali contributi unificati vanno versati?

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato lo scorso 23 gennaio una comunicazione contenente i chiarimenti necessari sulle attività e le funzioni degli organismi di composizione della crisi. In particolare, è stato ribadito che lo strumento è rivolto ai soggetti che non possono accedere alle procedure fallimentari e che si trovano in situazione di insolvenza.

Inoltre, le problematiche sulle quali il Ministero ha ritenuto doveroso intervenire, riguardano gli aspetti fiscali delle procedure. I diversi uffici giudiziari, infatti, hanno manifestato una diversità di prassi in riferimento ad alcuni atti della procedura; precisamente, l’istanza di nomina del professionista, l’istanza di deposito dell’accordo di ristrutturazione, nonché l’istanza per l’accesso alle banche dati, quale l’anagrafe tributaria, presentata direttamente dall’organismo di composizione.

I dubbi nascono in quanto la legge non disciplina tutti gli aspetti: ad esempio, da un lato è disciplinata la procedura per i casi in cui la nomina dell’organismo derivi dallo stesso debitore; diversamente, non vi è disciplina per i casi in cui la nomina venga richiesta. Ai fini della determinazione del contributo unificato, il Ministero chiarisce che, in ogni caso, non si tratta di procedimento di volontaria giurisdizione.

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Il deposito dell’accordo di ristrutturazione determina l’avvio di procedure ad hoc, che si svolgono in camera di consiglio; ciò determina la necessità di versare un ulteriore contributo unificato, che dunque si aggiunge a quello corrisposto al momento della nomina dell’esperto. Analogamente avviene con la richiesta di omologa dell’accordo.

Per quanto riguarda l’accesso alle banche dati, occorre distinguere se la richiesta deriva dall’organismo nominato dal giudice ovvero dal debitore stesso. Nel primo caso, si è stabilito che la richiesta può essere inserita nello stesso fascicolo relativo alla nomina dell’organismo, senza dunque versare ulteriori contributi. Nel secondo caso, invece, la richiesta viene annoverata nei procedimenti di volontaria giurisdizione, con cui il giudice viene per la prima volta a conoscenza della sussistenza del procedimento di composizione della crisi, che si trova ancora in una fase prettamente amministrativa.

Per approfondire, leggi Il nuovo sovraindebitamento dopo la riforma

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