Tale sproporzione induce a fare ricorso a prestiti, finanziamenti, cessioni del quinto etc, ed al contempo, ad omettere i pagamenti delle rate del mutuo, delle bollette per utenze, i fornitori o le tasse, il tutto, con ulteriore aggravio dell’esposizione debitoria.
All’interno di questo panorama, trova il suo fondamento la legge n. 3 del 27 gennaio 2012, definita “legge salva suicidi” che ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione per aiutare i c.d. sovraindebitati a far fronte ai debiti contratti affinchè agevolmente e senza troppi sacrifici riescano ad estinguirli ed, al contempo, evitare che possano essere iniziate o proseguite, in loro danno, procedure esecutive (pignoramenti immobiliari, mobiliari e presso terzi).
Viene così delineato il concetto di Sovraindebitamento, inteso quale: “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (ex art. 6, comma 2, lett. a).
Per approfondire leggi anche “La tutela del debitore nella gestione della crisi” di Cira Di Feo
Chi puo’ accedere alla procedura
I soggetti che possono accedere alla procedura sono: imprenditori non fallibili – piccole imprese, aziende agricole -, privati e/o consumatori e/o professionisti.
Come avviare la procedura
La procedura ha inizio con il deposito, presso il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il sovraindebitato, dell’istanza di nomina del professionista incaricato denominato Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (c.d. OCC).
In questa fase il Giudice, di norma, non procede alla verifica dell’ammissibilità della domanda, purtuttavia, è opportuno che l’istanza sia completa e contenga l’indicazione del tribunale davanti al quale si promuove la procedura, i dati anagrafici del sovraindebitato (nel caso di persona fisica), la denominazione o la ditta (nel caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta), indicazione dei dati del procuratore, esposizione dei fatti e indicazioni delle voci di debito, oggetto della domanda e richieste.
Successivamente, con decreto, viene nominato l’OCC e fissato il termine per il deposito della proposta avanzata dal debitore e la relazione sulla fattibilità del piano e/o accordo del Professionista.
Funzioni dell’occ
L’art. 15 comma 5 individua l’organismo di composizione della crisi, il quale assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso.
In particolare, ha il compito di aiutare il debitore nella gestione della situazione di sovraindebitamento e contemporaneamente tutela i creditori. E’ di ausilio al Giudice e svolge il ruolo di liquidatore giudiziale nell’accordo del debitore o nel piano del consumatore omologati o nella liquidazione del patrimonio.
Nelle more della procedura, l’OCC, in stretta collaborazione con il debitore e/o il procuratore che lo rappresenta, esegue un’attività penetrante di accesso ai dati presenti dell’anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate ed Equitalia) e alle informazioni creditizie presenti nelle centrali rischi di Banca d’Italia e di altri enti pubblici e privati, nonché richiede riscontro sulle ulteriori posizioni debitorie
In particolare, la L. 3/12 offre tre soluzioni per fronteggiare i debiti: la procedura dell’accordo del debitore (dedicata a imprenditori non fallibili, liberi professionisti e privati); la procedura del piano del consumatore (dedicata ai consumatori “meritevoli”; in alternativa, o in alcune ipotesi in conseguenza di tali due procedure, la procedura di liquidazione del patrimonio.
Tipologie di procedure per esedebitarsi
1. Il piano del consumatore
Il piano del consumatore può essere presentato soltanto dal privato consumatore che, secondo l’art. 6 comma 2 lett. b) della L. n. 3/2012, deve intendersi “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
In particolare, il piano del consumatore si esplica in una proposta di stralcio operato sulla complessiva esposizione debitoria e conseguente rateizzazione del debito residuo – in media 6/7 anni (la durata è molto variabile da un Tribunale a un altro).
Talvolta, in favore della procedura, possono essere inseriti in piano anche cessioni di beni, TFR, crediti futuri etc.
Il piano del consumatore, segue una valutazione molto stringente, dapprima dell’OCC, poi del Giudice, circa il requisito della meritevolezza del debitore. Infatti, può accedervi soltanto il sovraindebitato che ha, negli anni, assunto responsabilmente obbligazioni ritenendo di poterle ragionevolmente adempiere in base alle consistenze economico/reddituale del momento, ma che tuttavia, a causa di vicende sopravvenute ed estranee alla sua volontà lo hanno condotto al sovraindebitamento.
Valutata la meritevolezza del debitore, il Giudice omologa il piano e lo rende esecutivo nei confronti di tutti i creditori, prescindendo dal loro consenso, disponendo per tale provvedimento la pubblicità.
2. L’accordo di ristrutturazione dei debiti
L’accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, può essere presentato anche da enti e imprese non fallibili.
Dal punto di vista procedurale ha caratteristiche molto simili a quelle del piano del consumatore. Tuttavia, a differenza di quest’ultimo, l’accordo, non necessita di valutazioni penetranti sulla meritevolezza, ed inoltre, è subordinato al consenso di almeno il 60% dei creditori. Raggiunta la maggioranza, l’accordo è omologato, reso definitivo e sottoposto alla pubblicità come per legge.
3. Procedura di liquidazione dei beni
Con la liquidazione del patrimonio, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio in favore dei creditori cosicché da fronteggiare i propri debiti.
Nel frattempo, il Tribunale provvede a nominare un liquidatore per la vendita dei beni del debitore– salvo i beni e crediti impignorabili, i beni alimentari, stipendi, salari etc. – ed a pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti.
Conclusioni
La L. 3/2012 attualmente rappresenta un valido strumento processuale per risollevarsi dal “peso” dei debiti e, in tempi ragionevoli, riabilitarsi in società. È la giusta e la legale soluzione per fronteggiare anche i fenomeni delittuosi, es. usura, che, nelle situazioni di stato di bisogno e di necessità, trovano il terreno fertile per insinuarsi.
Seppur dall’entrata in vigore della legge, ad oggi, non v’è stato un uso diffuso della procedura, attualmente nelle aule dei Tribunali nazionali sempre più si inizia a farne ricorso. Attraverso la professionalità e la competenza di Avvocati specializzati ed esperti, i risultati che si possono raggiungere fanno ben sperare che ogni persona, sovraccaricata dai debiti, può ritornare a vivere una vita dignitosa. Per meglio comprendere, in concreto, pare il caso evidenziare che, recentemente, presso il Tribunale di Palermo, nell’ambito del procedimento n. R.G. 6058/17, è stato realizzato un grande risultato, infatti, si pensi che, attualmente il sovraindebitato sta pagando poco più di 90.000,00 a fronte di un complessivo debito di € 180.000,00.
Volume consigliato
La tutela del debitore nella gestione della crisi
Alla luce della riforma fallimentare, pubblicata in G.U. il 14 febbraio 2019, emerge un maggiore rispetto per il debitore: vengono infatti messi a sua disposizione diversi strumenti, allo scopo di gestire al meglio le situazioni di crisi e consentire la continuità del ciclo produttivo. I nuovi istituti di composizione della crisi e dell’insolvenza danno la possibilità di assommare le posizioni debitorie in un unicum procedurale che non necessariamente va gestito in tribunale, ma che può essere trattato, preliminarmente, presso gli OCC o gli OCRI. Non solo, attraverso un maggiore controllo interno ed esterno in seno alle aziende, che a volte potrebbe sembrare eccessivo ed invasivo, esse saranno tenute a monitorare la propria situazione economica e finanziaria, i propri equilibri, la propria gestione proprio al fine di prevenire e gestire la crisi in maniera adeguata, anche attraverso la previsione di misure premiali, per chi cerchi di affrontare le prime avvisaglie della crisi. In questo testo, non ci si limita ad affrontare la crisi dal punto di vista del debitore imprenditore, ma la si affronta anche dal punto di vista del debitore artigiano o professionista, nonché dal punto di vista del debitore rappresentato da privati cittadini o nuclei familiari e dal debitore vittima dei reati di usura ed estorsione. Accanto ad un’analisi giuridica, processuale, procedimentale e normativa che permea la trattazione, a ben vedere, tra le righe vi è sempre un approccio che parte dalla massima considerazione per il debitore.Cira Di Feo Mediatore, arbitro, gestore della crisi da sovraindebitamento. Avvocato specializzato in diritto della Unione Europea, risoluzione alternativa delle controversie, gestione della crisi da insolvenza e sovraindebitamento dei privati e delle imprese, antiusura. Responsabile scientifico della Legal Professional Network, network professionale che si occupa di mediazione civile, arbitrato e consulenza in materia di sovraindebitamento. Presidente della rete dei comuni S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO.FORMULARIO L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale on line. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area.La collana dedicata al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza prende in esame le novità della riforma attuata dal D.lgs n.14/2019 ed è diretta a tutti i Professionisti che agiscono nel settore delle procedure concorsuali: le opere che ne fanno parte trattano la tematica nel suo complesso, con uno sguardo d’insieme su ciò che cambia e un’analisi dettagliata e approfondita delle singole fattispecie. I volumi proposti rappresentano uno strumento di apprendimento rapido, concreto ed efficace: l’ideale per padroneggiare gli istituti appena emanati e farsi trovare preparati all’appuntamento con la loro pratica applicazione, sia in sede stragiudiziale che processuale.
Cira Di Feo | 2019 Maggioli Editore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento