Spaccio di stupefacenti quale corrispettivo di favori sessuali

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La sentenza in commenta affronta e derime una vicenda che presenta, nella sua ricostruzione fattuale, interessanti quanto inconsueti caratteri e problemi di diritto, concernenti la condotta ascritta all’imputato.
Sul piano formale ed all’apparenza, infatti, a carico del ricorrente veniva contestata la violazione degli artt. 73 ed 80 co. 1 lett. f) dpr 309/90 e cioè la cessione di sostanze stupefacenti a persona tossicodipendente, al fine di ottenere da questa prestazioni sessuali, nell’ambito di un vero e proprio rapporto di stretto sinallagma tra le due condotte.
E’, però, vero che il contegno fattuale tenuto concretamente dall’imputato e realmente accertato – anche tramite le risultanze del dibattimento – era risultato ed apparso, in seguito, composito ed articolato, non esaurendosi, infatti, nella sola attività di cessione materiale diretta dello stupefacente, eziologicamente tesa ad ottenere un utiliter di natura sessuale.
L’imputato operava illecitamente, alla luce di quanto emerso in sede processuale, anche, in una fase anteriore, nella quale la condotta penalmente rilevante consisteva nel fatto di accompagnare una delle donne (identificate come destinatarie lo stupefacente) in luoghi deputati allo spaccio, ove la ragazza interessata acquistava droga con il denaro che l’uomo le forniva e consegnava il compendio acquistato al proprio finanziatore, il quale procedeva, poi, alla consegna della dose strettamente necessaria.
Emergono, pertanto, da quanto sopra ricordato, plurimi profili giuridici, sia strettamente procedimentali che di natura sostanzialistica, che il ricorso, peraltro rigettato, pone in luce.
I due aspetti di maggiore e significativa pregnanza parere di chi scrive si compendiano:
1.      nella esatta qualificazione giuridica del fatto addebitato e nella successiva indagine in ordine alla circostanza che sia stato rispettato il paradigma codici stico stabilito dal combinato di sposto degli artt. 521 e 522 c.p.p.[1], in materia di correlazione tra imputazione e sentenza;
2.      nella tematica riguardante la pertinenza della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 80 co. 1 lett. f) citato[2].
 
1.  Per quanto attiene al primo punto, che è stato oggetto di vivace dibattito e contestazione – nei vari gradi di giudizio – da parte della difesa, nelle singole fasi procedimentali, si osserva che, preliminare ad ogni altra valutazione, appare la necessità di pervenire ad una corretta qualificazione giuridica della condotta dell’imputato.
Dalla lettura della sentenza, parrebbe che l’originario capo di imputazione portasse l’accusa di cessione di quantitativi di eroina, cioè di una condotta che presuppone necessariamente o l’accordo fra le parti (cessionario e cedente), oppure richieda, quando non sia ravvisabile soluzione di continuità fra accordo e dazione, la consegna materiale del compendio drogante al destinatario da parte dell’agente, all’acquirente.
Dalla stessa sentenza, però, parrebbe emerge la circostanza che, l’istruttoria dibattimentale avrebbe offerto una connotazione finale del fatto, sensibilmente differente rispetto al dato di partenza, posto che una delle parti offese avrebbe dichiarato che :
a)       l’imputato avrebbe finanziato gli acquisti di droga, con danaro proprio a fronte di prestazioni sessuali;
b)     l’imputato avrebbe, inoltre, accompagnato la parte offesa ad acquistare lo stupefacente, che egli avrebbe , poi, detenuto, consegnando di volta, in volta, alla destinataria, la dose che questa avrebbe utilizzato.
Ritiene chi scrive, per pervenire ad una corretta individuazione del nomen iuris, che deve attenere al fatto, che, dunque, appaia opportuna una segmentazione della scansione comportamentale sopra riportata.
Con ordine.
Il finanziamento dell’acquisto di droga in favore di terzi, operato con la messa a disposizione di danaro destinato all’acquisto, esaminato in via di autonomia ed in un contesto di parcellizzazione delle condotte, non può integrare né sul piano ontologico, tanto meno su quello giuridico l’ipotesi della cessione di stupefacenti.
Tanto meno, si può ritenere sussistente l’equiparabilità delle due condotte in questione (cessione e procuramento di droga), neppur nell’ipotesi di adesione a quell’indirizzo ermeneutico più rigoroso e civilisticamente orientato secondo il quale “La consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non richiede la cessione e la conseguente ricezione della droga, perfezionandosi la compravendita con il solo incontro della volontà del compratore e del venditore” [Cfr. App. Milano Sez. II, 07-06-2006, G.J. e altri, ******* redazionale, 2006 ; Cass. pen. Sez. IV, 11-05-2004, n. 32911, ***** e altri, Riv. Pen., 2005, 1025].
In ogni caso, la cessione postula, sul piano squisitamente materiale, come “realizzata la circolazione della droga” [Cfr. Cass. pen. Sez. Unite, 24-06-1998, n. 9973, Kremi, Giust. Pen., 1999, II, 100, ********. e Processo, 1999, 317 nota di *******].
Sicchè, reputa chi scrive che il comportamento, che avrebbe dovuto essere delineato e contestato sul piano giuridico, in relazione agli episodi relativi alle sole condotte di finanziamento dell’acquisto e di agevolazione dell’acquisto di stupefacente (condotta quest’ultima desumibile dalla ascritta presenza dell’imputato-finanziatore nei luoghi e nei momenti dell’acquisto), si potrebbe teoricamente inquadrare o nell’ipotesi del “procurare ad altri” prevista dal comma 1 dell’art. 73 dpr 309/90 od in quella del “concorso nella cessione” prevista dal comma 1 bis dell’art. 73 dpr 309/90.
La prima delle due condotte ricordate non è ipotesi usualmente contestata in materia di stupefacenti.
Essa appare, infatti, previsione di carattere generiche ben coerentemente armonizzata con il disegno del legislatore, mirante a creare una situazione di individuazione sistematica di tutte i comportamenti che possano descrivere approcci illeciti con il fenomeno della diffusione degli stupefacenti
Milita in favore della prima ipotesi la considerazione che, dalle risultanze di cui alla sentenza in commento, l’imputato – nella ricostruzione della dinamica del primo segmento fattuale della vicenda per cui è processo – è apparso svolgere un’attività che può essere equiparata a quella dell’intermediario.
Tale ruolo si sarebbe estrinsecato, non tanto e non solo, perché egli ebbe a fornire ad altra persona quelle risorse economico-finanziarie che sono destinate univocamente, esclusivamente e sin dall’origine, all’acquisto di droga da parte di colei (o coloro) che in cambio del danaro offrono prestazioni sessuali.
Detto ruolo sarebbe stato, ulteriormente, rafforzato dalla circostanza che, nella fattispecie, l’imputato mirava a creare le condizioni concrete che altri (e non sé stesso) ottenessero la disponibilità di sostanze stupefacenti [Cfr. Cass. Sez. VI, 19-12-1997, n. 1318, ********, Cass. Pen., 1998, 2720].
Si tratta di un elemento di carattere discretivo che venne ripreso dalla Sez. IV, nella sentenza 19-12-1996, n. 2586, Di *******, ******* juris, 1997, 967, laddove si operò la distinzione fra uso di gruppo e condotta di procuramento ad altri di droga e si evidenziò che, nel primo caso, l’acquisto di sostanze stupefacenti da parte di alcuni membri del gruppo per conto anche degli altri e la successiva ripartizione con costoro per l’uso comune della sostanza, configura l’illecito amministrativo di cui all’art. 75 t.u. n. 309 del 1990, mentre, nel secondo caso, l’azione dell’agente, nelle sue varie articolazioni, appare finalizzata a procurare la droga ad altri, ma non a sé stesso.
In favore della seconda condotta (“concorso nella cessione”), invece, depone l’osservazione che lo sviluppo della condotta in esame porta l’agente-finanziatore ed intermediario ad assumere ed acquisire la detenzione materiale dello stupefacente che ha procurato in favore di altra persona che è deputata all’assunzione.
In proposito, si deve richiamare la già citata sentenza 19-12-1997, n. 1318, ********, nella parte in cui essa esclude che si verta in ambito di intermediazione (ergo di procura mento di stupefacenti), laddove si venga a realizzare qualsiasi “situazione di detenzione diretta della droga”.
Ed ancora, rileva allo scopo di tentare di pervenire ad una soddisfacente circoscrizione della qualificazione giuridica della condotta in disamina, la considerazione che l’imputato accompagna l’acquirente tossicodipendente (che egli finanzia) a comperare la droga.
Un’antica – ma non per questo meno persuasiva – sentenza della Suprema Corte, del 25-09-1990, *****, ****. Cass. Pen., 1991, fasc.2, 91, ebbe ad affrontare una situazione analoga a quella in esame, pervenendo all’affermazione che “In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti l’attività consistita nell’accompagnare una persona in crisi di astinenza e nel coadiuvarla nell’acquisto della droga, integra l’ipotesi di concorso ai sensi dell’art. 71 ovvero 72, l. n. 685/1975 e non già l’ipotesi del procurare ad altri lo stupefacente descritta come autonoma e specifica attività illecita soltanto nell’art. 71 precitato; quest’ultima attività, infatti, si riferisce al caso del mandatario o dell’intermediario che assume su di sé il compito di procacciare la droga a terzi attingendo direttamente alle fonti di approvvigionamento senza la partecipazione personale e negoziale diretta del destinatario”.
La conclusione testè riportata appare, però, oltremodo restrittiva, perché non tiene conto della circostanza che l’attività del procacciatore, non sostituisce in alcun modo né la partecipazione fisica della destinatario dello stupefacente, né l’attività illecita del cessionario lo stupefacente.
Attese le premesse svolte, lo scrivente reputa, però che tramite le ipotesi sopra formulate non si possa pervenire ad una soluzione soddisfacente,
A parere di chi scrive, infatti, risulta decisiva ai fini del perfezionamento di un corretto iter ricostruttivo, in punto di diritto, la complessiva condotta dell’imputato, la acclarata circostanza che costui finisse per detenere, allo scopo di consegnarla, in varie successive soluzioni alla destinataria, la sostanza stupefacente acquistata tramite il finanziamento erogato.
Vale a dire, che le condotte tenute dall’uomo in precedenza (finanziamento per l’acquisto e partecipazione fisica all’acquisito dello stupefacente) finiscono per essere assorbite nella progressività temporale degli eventi, i quali vengono a constare, sul piano della rilevanza penale di due elementi:
  1. l’accordo preventivo fra l’imputato e la parte offesa finalizzato all’acquisto della droga presso terzi, sostanza destinata, indi, all’uso della donna e, da costei, ricevuta in cambio di prestazioni sessuali;
  2. la consegna materiale dello stupefacente all’originaria destinataria, anche se tale atto potrebbe essere considerato un post-factum non punibile, posto che già l’intervenuto accordo fra le parti sarebbe idoneo a perfezionare il reato.
Va, però, detto, in relazione a quest’ultimo aspetto, che la condotta detentiva dell’imputato, il quale risulta consegnare – di volta in volta – la dose da usare, è l’elemento qualificante, per potere concludere nel senso di configurare il reato di cessione di sostanze stupefacenti, così come affermato dai giudici di merito prima e dalla Corte di legittimità, poi.
 
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Pervenuti a questo primo risultato, si deve osservare che non pare sussistere, quindi, violazione del combinato disposto dagli artt. 521 e 522 c.p.p., lamentato, invece, dal ricorrente.
Né sotto il profilo sostanziale, tantomeno sul piano formale, come correttamente i Supremi giudici rilevano, il diritto di difesa dell’imputato parrebbe essere stato vulnerato o illegittimamente compresso.
Se, infatti, può apparire vero che la vicenda, nel suo sviluppo istruttorio, avrebbe presentato profili, di fatto, parzialmente differenti, da quello che pareva l’archetipo originario, pare – altrettanto – vero che :
  1. tali mutamenti non hanno inciso affatto sulla struttura dell’accusa, in special modo per quanto riguarda la qualificazione giuridica della condotta e l’individuazione – all’interno della pluralità di previsione portate dell’art. 73 dpr 309/90 – di quello che è il comportamento che deve essere indicato in concreto e che si identifica nella “cessione”;
  2. rispetto alle emergenze processuali, che avrebbero ampliato lo spettro di fatto della vicenda posta all’attenzione dei giudici, pur nella ricordata evidente differenza di taluni passaggi comportamentali e di talune scansioni temporali (dato non sufficientemente apprezzato dalla sentenza), non si ravvisa la sussistenza di una situazione di impossibilità, per l’imputato, a contestare efficacemente le risultanze istruttorie.
Pare, pertanto, di potere dire che la doglianza mossa dalla difesa e consistente nel mancato parziale adeguamento dell’accusa formale all’evoluzione processuale dei fatti e delle condotte ascrivibili all’imputato [al di là della ineccepibilità della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 80 lett. f) dpr 309/90] pare peccare, quindi, di infondatezza, per le ragioni appena esposte.
 
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2. Poche osservazioni, per quanto attiene al secondo profilo sollevato e relativo alla pertinenza della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 80 co. 1° lett. f) del dpr 309/90.
Sembra indiscutibile ritenere che tra le reiterate cessioni di stupefacenti da parte dell’imputato e la concessione di favori sessuali in favore dell’imputato, da parte delle persone che ricevevano la droga, intercorra un chiaro e diretto nesso sinallagmatico.
Come già evidenziato, una particolare importanza sul punto, riveste l’aspetto ideativo, cioè il movente dell’azione che consiste nello “spregevole approfittamento della condizione fisica e psicologica di particolare vulnerabilità di una persona tossicodipendente”.
La circostanza in parola, dunque, è senza dubbio pertinente a tutti quei casi nei quali è provata la dazione materiale dello stupefacente.
In dottrina, però, si è anticipata la soglia di applicabilità dell’aggravante in disamina, in quanto si è sostenuto che non pare necessaria la prestazione sessuale, in quanto sarebbe sufficiente l’accordo sulla concessione della stessa.
In giurisprudenza, inoltre, appare interessante la decisione della Suprema Corte, Sez. IV, 2 Dicembre 1998, n.6173, ********, la quale afferma come non sussiste incompatibilità tra il delitto di violenza carnale presunta in danno di persona in condizioni di inferiorità ex art. 519 comma 2 n. 3 c.p. e quello di cessione di sostanza stupefacente aggravato dalla finalità di ottenere prestazioni sessuali (art. 73 e 80 lett. f) d.P.R. n. 309/90) non essendo identici gli elementi che integrano le due ipotesi.
Infatti l’abrogato art. 519 cpv. n. 3 c.p. prevedeva, nella parte offesa, una condizione soggettiva consistente nella impossibilità di opporre resistenza per inferiorità psichica o fisica, mentre l’aggravante relativa alla cessione di sostanze stupefacenti si riferisce esclusivamente alle finalità del soggetto attivo.
Da tale ultima considerazione si è partiti per desumere che l’aggravante in questione debba prescindere in toto dalle condizioni psicologiche del soggetto passivo del reato, focalizzando – come detto – in via del tutto esclusiva lo scopo perseguito dall’agente, il quale deve essere animato dal dolo specifico.
Dimostrato, dunque, che l’imputato aveva mantenuto la disponibilità materiale della droga, acquistata con il suo denaro, proprio per graduare offerte e cessioni delle singole dosi in funzione delle pretese sessuali, si deve concludere per l’assoluta correttezza delle contestazione dell’aggravante in questione.
 
Rimini, lì 30 Luglio 2008
 
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 16 aprile – 19 maggio 2008, n. 20023
(Presidente ****** – Relatore Bricchetti)
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la condanna (alle pene di anni due di reclusione e L. 8 milioni di multa) di A.P., ritenuto responsabile del reato continuato di cui agli articoli 73, comma 1, e 80, comma 1, lettera f), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere, in Cugliate Fabiasco "fino al 9 settembre 1993", in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ceduto a B.C. e a S.G., persone tossicodipendenti, quantitativi di eroina al fine di ottenere dalle medesime prestazioni sessuali.
La Corte territoriale riconosceva la circostanza attenuante della lieve entità dei fatti, prevalente sulla menzionata circostanza aggravante e sulla recidiva reiterata infraquinquennale.
Osservava la Corte che l’affermazione di responsabilità dell’imputato era fondata essenzialmente sulle dichiarazioni rese da B.C. e S..G. .
Quest’ultima, in particolare, aveva riferito di avere assunto eroina per circa otto anni e di avere, per un certo periodo, frequentato con assiduità l’abitazione dell’imputato, il quale, consapevole della sua situazione di tossicodipendenza, "la manteneva nell’uso della droga, ricevendo in cambio prestazioni sessuali".
In particolare all’udienza dibattimentale del 29 ottobre 1992 la donna aveva dichiarato: "se volevo avere la roba, mi dovevo anche concedere"; "lui mi dava i soldi ed io gli davo qualche altra cosa".
I giudici di appello definivano le affermazioni della G.come "lineari, circostanziate, puntuali, reiterate, non contraddittorie".
Nell’atto di appello l’imputato aveva, tuttavia, sostenuto che le dichiarazioni della G. configurassero un fatto "totalmente diverso" da quello contestatogli (non era vero, in altre parole, che vi erano state cessioni di eroina; si era semmai trattato di consegne di denaro affinché la donna acquistasse la droga).
I giudici di appello replicavano che l’imputato era stato comunque posto nelle condizioni di difendersi dalle accuse rivoltegli dalla donna.
2. Avverso l’anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto personalmente sottoscritto, chiedendone l’annullamento ed affidando le proprie doglianze a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ribadisce la nullità della sentenza di primo grado, ex articolo 522 comma 1 c.p.p., per inosservanza della disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 521, che impone al giudice di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio o nell’eventuale atto di suppletiva contestazione.
Rileva il ricorrente:
– che era stato tratto a giudizio per avere, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ceduto eroina alla B. ed alla G.;
– che, nel corso del dibattimento del processo di primo grado, il pubblico ministero gli aveva contestato la circostanza aggravante di cui all’articolo 80, comma 1, lettera f), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ipotizzando che le cessioni fossero finalizzate ad ottenere prestazioni sessuali da persona tossicodipendente;
– che il Tribunale lo aveva condannato, dando tuttavia atto, nella motivazione della sentenza, che il fatto era "ben più articolato" rispetto a quello contestato (l’imputato accompagnava la G. nei luoghi di spaccio e la ragazza acquistava la droga con il denaro che l’uomo le forniva; P. custodiva lo stupefacente e consegnava alla ragazza soltanto la dose che avrebbe consumato);
– che una "migliore definizione" dell’imputazione gli avrebbe consentito di "articolare temi di prova a discarico" sull’esistenza "presso la propria abitazione" di "luoghi" ove occultare e custodire l’eroina, sull’esito negativo della perquisizione domiciliare subita, sull’effettiva possibilità "data la sua età" di accompagnare "in auto la G. addirittura a *****" e sull’effettiva disponibilità delle somme di denaro che la donna aveva asserito esserle state "fornite".
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’erronea affermazione della sussistenza della citata circostanza aggravante, sostenendo che finanziare l’acquisto della droga e custodirla non integrerebbe l’offerta o la cessione che caratterizza la circostanza.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la mancanza o la manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione all’affermata attendibilità delle dichiarazioni della G., sostenendo che la Corte di merito si sarebbe limitata a generici riferimenti al "disinteresse" ed alla "credibilità" della testimone.
Motivi della decisione
3. Il ricorso non é meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso é infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza (articoli 516-522 c.p.p.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato.
Ne consegue che le stesse non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette; in altre parole, non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto da modificazioni che pregiudichino le possibilità di difesa dell’imputato (cfr. ex plurimis Cass. I, 5 maggio 1994, Coturni, RV 198365).
La nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni anzidette, va, dunque, coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere soltanto le effettive lesioni del diritto di difesa.
In altre parole, i concetti di identità, diversità e novità (rectius, alterità) del fatto rivelano il loro contenuto in funzione del principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice), posto essenzialmente a tutela del diritto di difesa (nel senso che "risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi": cfr. Cass. VI 22 ottobre 1996, *******).
Ciò premesso, non resta che osservare come, nel caso in esame, la contestazione suppletiva, ritualmente formulata nel corso del dibattimento, sia servita ad addebitare all’imputato di avere "utilizzato" la droga per ottenere i favori sessuali delle due donne, mentre le dichiarazioni della G. , assunte nel rispetto del contraddittorio, abbiano determinato quella maggiore "articolazione" dei fatti di cui l’imputato si duole ingiustificatamente, atteso che nulla gli avrebbe impedito, se soltanto lo avesse voluto, di replicare, nell’ambito della contesa dibattimentale, alle accuse mossegli dalla donna.
Affermazioni, quelle rese dalla G. , che, tra l’altro, erano servite a chiarire che non si trattava dello spacciatore di eroina pronto a trarre anche profitto "sessuale" dalla clientela femminile; si trattava, piuttosto, di un uomo, avanti negli anni, che sfruttava in modo diverso la situazione di debolezza della donna, "gestendola" mediante mirate consegne di denaro da utilizzare per specifici acquisti di droga che rappresentavano, per lui, la chiave per raggiungere il reale obiettivo.
3.2. Il secondo motivo del ricorso é infondato.
È vero che l’articolo 80, comma 1, lettera f), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 delinea la circostanza aggravante in termini di "offerta" o "cessione" al fine di ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente.
È altrettanto vero, però, che l’imputato manteneva la disponibilità materiale della droga, acquistata con il suo denaro, proprio per graduare offerte e cessioni delle singole dosi in funzione delle pretese sessuali. Si tratta, dunque, di condotta rientrante a pieno titolo nel paradigma normativo e che esprime proprio ciò che il legislatore intendeva reprimere con la maggiore severità collegata alla previsione di una circostanza aggravante, vale a dire lo spregevole approfittamento della condizione fisica e psicologica di particolare vulnerabilità di una persona tossicodipendente.
3.3. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile.
Si tratta di censure non consentite nel giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte di cassazione non può sindacare la valutazione del giudice di merito sull’attendibilità della persona offesa ove sul punto sussista, come nel caso in esame, un’adeguata motivazione basata sull’estrema chiarezza della deposizione, definita "lineare, puntuale, circostanziata" (sull’esclusione della applicazione alla deposizione della persona offesa delle regole di cui all’articolo 192, commi 3 e 4, c.p.p., come per qualsiasi altra testimonianza, v. ex plurimis Cass. III, 18 ottobre 2001, Panaro, RV 220362).
A questo si aggiunga che i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
 


[1] ART. 521. CORRELAZIONE TRA L’IMPUTAZIONE CONTESTATA E LA SENTENZA.
1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. (1)
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.
(1) Il presente periodo è stato soppresso dall’art. 2-undecies, D.L. 7 aprile 2000, n. 82.
Art. 522. Nullità della sentenza per difetto di contestazione.
1. L’inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.
2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
[2] ART. 80. (LEGGE 26 GIUGNO 1990, N. 162, ART. 18 , COMMA PRIMO) AGGRAVANTI SPECIFICHE
1 . le pene previste per i delitti di cui all’articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 112 del codice penale;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
f) se l’offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
g) se l’offerta o la cessione è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi primo, secondo e terzo dello art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante di cui alla lettera e) del comma primo.
3. lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sè o per altri il profitto, il prezzo o l’impunità ha fatto uso di armi.
4. si applica la disposizione del secondo comma dell’ art. 112 del codice penale .
5. le sanzioni previste dall’art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma secondo.

Zaina Carlo Alberto

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