Indice
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 583, co. 2)
1. La questione
Il Tribunale di Ravenna, quale giudice di appello avverso le decisioni del giudice di pace, dichiarava inammissibile una impugnazione proposta avverso la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città in data 14 gennaio 2021 (depositata il 26 gennaio 2021) – che aveva condannato l’appellante alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. -, in quanto pervenuta alla Cancelleria del medesimo Tribunale in data 2 marzo 2021, scaduto, dunque (il 1 marzo 2021), il termine per impugnare.
Orbene, avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato censurando tale decisione, per violazione dell’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale aveva errato nel non considerare perfezionata l’impugnazione alla data di spedizione dell’atto, che aveva avuto luogo, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 26 febbraio 2021.
A sua volta, con apposita requisitoria, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, concludeva chiedendo che l’ordinanza impugnata fosse annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Ravenna per la valutazione nel merito dell’atto di appello.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso proposto era ritenuto meritevole di accoglimento sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 8 del 11/05/1993, con cui è stato chiarito che la spedizione dell’atto di impugnazione ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen., tramite raccomandata, non costituisce un terzo tipo di presentazione dell’impugnazione, in aggiunta a quelli stabiliti ai commi 1 e 2 dell’art. 582 cod. proc. pen., ma disciplina una particolare modalità di presentazione dell’atto: in tal caso – hanno affermato -: «l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata>> (art. 583, comma 2, cod. proc. pen.).
Orbene, poiché, ad avviso del Supremo Consesso, a tale principio di diritto il giudice censurato aveva dimostrato di non essersi attenuto, l’ordinanza impugnata era annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per quanto di competenza.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa comporta la spedizione, per raccomandata, dell’atto di impugnazione ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen..
Difatti, si afferma, in tale pronuncia, sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8/1993, che la spedizione dell’atto di impugnazione ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen., tramite raccomandata, non costituisce un terzo tipo di presentazione dell’impugnazione, in aggiunta a quelli stabiliti ai commi 1 e 2 dell’art. 582 cod. proc. pen., ma disciplina una particolare modalità di presentazione dell’atto e, quindi, in tal caso, l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se la spedizione di una impugnazione avvenuta con tali modalità abbia garantito la presentazione di tale atto nei termini richiesti.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta decisione, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
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