E’ da parecchi anni che molti comuni d’Italia, soprattutto quelli di una fascia al di sotto dei 10.000 abitanti, sono alla ricerca di soluzioni economiche per quanto riguarda l’attività di polizia municipale ed il controllo del proprio territorio.
In alcuni casi sono stati creati dei consorzi tra comuni, denominati Unione dei Comuni, che hanno mutuato, per le loro esigenze, quei piccoli nuclei di polizia comunali esistenti, ovvero, quelli più grandi hanno concesso, a queste innovative forme di compartecipazione amministrativa, il proprio servizio di polizia municipale.
Laddove questo non è stato possibile qualcuno ha pensato bene di affidarsi sostanzialmente, al corpo di polizia municipale del comune contermine o più vicino, operazione questa che ha fatto sorgere, senza ancora averle risolte, perplessità circa la legittimità dell’intervento dei membri del corpo municipale in territorio ove la loro giurisdizione non avrebbe effettività in quanto legata a vincoli di natura territoriale e giuridica.
Maggiormente il problema ha assunto forme ancora più controverse in caso di installazione, nel territorio del comune che mutua il servizio di polizia locale, di impianti di rilevamento di infrazioni al NCdS, utilizzando un procedimento rituale detto di “contestazione differita”, ovvero la successiva notifica del verbale di contestazione, ad opera degli agenti, eventualmente preposti, del comune concessionario.
L’art. 200 c. 1 del NCdS riconferma, ancora oggi, quello che anche nel precedente codice della strada (quello del 1959) era stato fissato come principio di tutela del cittadino per un immediato contraddittorio e quindi un effettivo esercizio del diritto alla difesa.
Esso esplicitamente afferma che : “Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”, evidenziando in modo particolare che, pur essendo quello della immediata contestazione il principio cardine a cui s’ispira la normativa di settore, sono ammesse delle deroghe previste al successivo art. 201 c.1 bis, ter e quater.
Proprio sull’obbligo della contestazione immediata la Corte di Cassazione, e più volte a Sezioni Unite, è stata altalenante in materia di violazione dei limiti di velocità accertata mediante apparecchi elettronici, in assenza di agenti accertatori o di omessa contestazione nella contestualità della commissione della violazione.
Il legislatore, in maniera autentica, ha parzialmente provveduto a sanare la questione attraverso il contenuto dell’art. 384 del Reg. del NCdS, indicandovi la legittimità di casi specifici, relativamente all’omessa contestazione immediata ai sensi dell’art. 201 c.1, fattispecie che, come accennato, è stata negli anni causa dell’altalenante indirizzo della Suprema Corte, a cui applicare l’esimente della obbligatorietà della contestazione e precisamente:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Purtroppo, sia per il proliferare di casi relativi a ricorsi amministrativi, a opposizione davanti ai competenti Giudici di Pace per infrazioni rilevate e non immediatamente contestate, sia per l’avvento della tecnologia che permette, oggi, modalità di accertamento, anche a distanza, di infrazioni al NCdS, si pensi all’Autovelox o al Telelaser, oppure ai sistemi elettronici posti all’ingressi delle zone ZTL, a cui teoricamente dall’altra parte del terminale vi dovrebbe essere sempre un agente accertatore, con tutti gli annessi e connessi relativi all’omologazione e manutenzione degli strumenti, il contenzioso ha trovato altri spazi per ampliarsi, costringendo il legislatore ad intervenire ulteriormente in merito.
Difatti, ancora una volta autenticamente, attraverso l’art. 36 della legge 29 luglio 2010 n. 1201 è stato modificato il contenuto dell’art. 201, ampliando la
panoplia di casi in cui non risulta essere necessaria, per il legislatore, la contestazione immediata dell’infrazione, anche a prescindere dalle possibilità effettiva di contestazione attraverso un servizio di prevenzione e controllo presente sul circuito stradale.
Giuridicamente dunque, in alcuni casi, è permesso telematicamente l’accertamento delle infrazioni al NCdS attraverso apparecchi remoti che consentono di rilevare comportamenti contrari al NCdS e di conseguenza la redazione del verbale differita con notifica entro i previsti 90 gg. dalla data dell’accertamento telematico.
Ovviamente il legislatore ha voluto mettere degli elementi di salvaguardia, a questo sistema di differita contestazione, alfine di garantire principi di correttezza amministrativa e certezza di natura giuridica, quali:
a) Nei casi previsti alle lettere b), f) e g)2 del comma 1-bis non e’ necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico (art. 201 c. 1 ter, 2 cpv.);
b) Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1 (art. 201 c.1 ter 3 cpv.);
c) In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis)3, non e’ necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Se ne deduce, peraltro, che esistono degli spazi di intervento avendo il legislatore omesso di indicare accertamenti telematici da remoto per quanto attiene per esempio i divieti di sosta, ma anche altre tantissime norme del NCdS, mentre ha decisamente riaffermato che in ogni caso dall’altra parte dell’apparato telematico deve essere presente un agente con qualifiche di agente di polizia stradale, come previsto dall’art. 12 c. 14 del NCdS, che abbia possibilità di monitorare la funzionalità stessa dell’apparato, presupposto fondante per un principio di legalità posto alla base dello stesso accertamento.
Nel caso sottoposto si aggiunge un ulteriore elemento di criticità, circa il corretto utilizzo di apparecchi telematici e della legale omissione immediata della contestazione, quale l’utilizzo di agenti di altro ente amministrativo per svolgere quelle funzioni demandate dal legislatore e che potrebbero essere fonte di carenza di giurisdizionalità soggettiva, considerate proprie le funzioni di tale speciale corpo municipale limitate al territorio di rispettiva competenza comunale.
Pertanto in linea generale è legittimo l’uso di apparati telematici di rilevazione d’infrazioni (alcune, non tutte) al NCdS e la successiva contestazione/notificazione differita, ma secondo modalità, tempi e uso strettamente ancorati alla tassatività delle norma di cui all’art. 201 del Codice della Strada.
1 Art. 36.
(Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di notificazione delle violazioni)
1. All’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) al comma 1, dopo il quarto periodo e’ inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione»;
c) al comma 1-bis, la lettera g) e’ sostituita dalla seguente:
«g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
d) al comma 1-bis, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente:
«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento»;
e) al comma 1-ter, l’ultimo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e’ necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1»;
f) dopo il comma 1-ter e’ inserito il seguente:
«1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e’ necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale
di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono
individuati tenendo conto del tasso di incidentalita’ e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico».
2. Le disposizioni dell’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
2 b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; (Si tratta degli accertamenti sulla velocità attraverso autovelox)
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3 g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
4 Art. 12.
Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all’Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’àmbito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
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