Lo scorso 23 ottobre è iniziato l’iter di approvazione, alla Camera, del d.d.l. bilancio 2025. Il Capo I del Titolo XIV (norme finanziarie di revisione della spesa) contiene alcune disposizioni di revisione della spesa in materia di giustizia. Si va a incidere sul contributo unificato e le spese di copia.
Indice
- 1. Modifiche al Codice di procedura civile
- 2. Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana
- 3. Misure in materia di spesa di giustizia
- 4. Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi
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1. Modifiche al Codice di procedura civile
La bozza dell’art. 105 del d.d.l. bilancio 2025 introduce nel codice di rito civile l’art. 307-bis, rubricato “Estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato”. Al c. I è previsto che il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Al c. II è disposto che alla prima udienza il giudice, verificato l’omesso o parziale pagamento, assegna all’interessato 30 giorni per il versamento o l’integrazione del contributo e rinvia l’udienza a data immediatamente successiva; a tale udienza il giudice, in ipotesi di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l’estinzione del giudizio. Il c. III reca la disciplina relativa all’ipotesi di omesso o parziale pagamento, nel termine assegnato ai sensi del c. II, del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l’intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell’impugnazione incidentale. In tal caso di prevede che il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda cui si riferisce l’inadempimento. Il c. IV individua l’ambito di applicazione dell’art. 307-bis, specificando che la norma non si applica ai procedimenti cautelari e possessori, bensì alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo. Si chiarisce, quindi, che l’art. 307-bis costituisce una norma generale, applicabile pure a procedimenti ulteriori rispetto a quelli regolati dal libro II del codice di rito.
2. Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana
L’art. 106 aumenta il contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. La materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 150/2011, che all’art. 19-bis rubricato «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia» prevede che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies e ss. c.p.c. La Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del 17 marzo 2023 in tema di «Contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione», ha stabilito che per i procedimenti semplificati di cognizione disciplinati dagli articoli 16-17-19-bis e 19-ter del d.lgs. n. 150/2011 è dovuto il contributo unificato per intero determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’art. 13, c. 1, d.P.R. n. 115/2002, con esclusione del dimezzamento. Per i processi civili di valore indeterminabile, quali quelli relativi alla cittadinanza, l’art. da ultimo citato prevede che la misura del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della causa, a prescindere dal numero di richiedenti, sia 518 euro. La norma intende aumentare il contributo unificato per l’iscrizione a ruolo delle cause relative all’accertamento della cittadinanza a 600 euro per ogni ricorrente.
3. Misure in materia di spesa di giustizia
L’art. 107 si propone di adeguare e armonizzare le modalità di rilascio delle copie di atti e di documenti contenuti in un supporto differente da quello cartaceo con la corrispondente riscossione dei diritti di rilascio e di copia degli stessi atti e documenti, superando il sistema previsto dal d.m. n. 44/2011 integrato dal decreto n. 217/2023 a seguito dell’approvazione delle norme attuative del processo telematico. Pertanto, il primo intervento (lettera a) viene condotto sull’art. 269, c. 1 del D.P.R. 115/2002, premettendo al termine “documenti” quello di “atti” che è presente sia nelle norme primarie del processo telematico che nel d.m. n. 44/2011 come modificato dal d.m. n. 217/2023, riguardo alle specifiche tecniche in materia di depositi telematici per specificare quanto già previsto dall’art. 21 del suddetto decreto del 2023 riguardo all’estrazione e rilascio di entrambi (sia copie di atti che di documenti). La precisazione successiva (c. 1-bis), di conseguenza, è apparsa necessaria per estendere sempre, sia agli atti che ai documenti, l’esonero (già previsto nel d.m. n. 217/2023) dal pagamento dei diritti di copia prive di attestazione di conformità da parte di coloro (difensori o parti private) che estraggono gli atti direttamente dal portale dei servizi telematici, senza che vi sia richiesta e mediazione del personale di segreteria o cancelleria, non chiamate ad alcun adempimento (né duplicazione né trasmissione). La lettera b) prevede l’introduzione dell’art. 269-bis del d.P.R. n.115/2002, subordinando il rilascio da parte della cancelleria o della segreteria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale, al versamento di un contributo afferente alla riscossione del diritto di copia forfettizzato, secondo la misura stabilita nel nuovo allegato 8, che sopprime ogni riferimento a supporti fisici ormai obsoleti e adegua i criteri di determinazione del diritto forfettizzato alle nuove disposizioni, il quale contiene il prospetto riepilogativo delle modalità di rilascio delle copie in ragione del supporto previsto e la correlata entità del pagamento del diritto forfettizzato, nonché le diverse modalità di trasmissione telematica degli atti e documenti richiesti e la correlata entità del diritto di trasmissione in forma elettronica (lettera c)).
4. Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi
Infine, l’art. 108 intende estendere anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi la disposizione contenuta all’art. 1, c. 294-bis, della legge finanziaria 2006, ai sensi della quale “Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri”, per impedire l’esecuzione forzata sui suddetti fondi.
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