Spese di giustizia: si restringe l’area delle esenzioni. Il processo è uno strumento per tutti?

Filomia Lucia 21/01/10

La Legge finanziaria 2010 ( legge 23.12.2009 n.191, pubblicata in G.U. n.302 del 30.12.2009- suppl.ord. n.243) interviene al comma 212 dell’art.2 per apportare nuove modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (d.p.r.30.5.2002 n.115) , modifiche che accrescono i costi del processo, per un verso mediante l’abrogazione di norme che prevedevano l’esenzione dal contributo unificato per taluni tipi di controversie, per altro verso ( almeno così sembra) attraendo nell’ambito delle previsioni generali in materia di contributo unificato,dettate per il processo ordinario di cognizione, anche procedimenti che si connotano per la loro specialità ,avuto riguardo alla materia , ed infine prevedendo addirittura una duplicazione di pagamento (processo cautelare attivato in corso di causa).

Così ad una prima lettura della nuova disciplina, può rilevarsi che:

a)Con l’abrogazione del comma 4 dell’art.10 d.p.r. 115/2002 e la correlativa modifica del comma 2 dell’art.13 stesso d.p.r., vengono assoggettati al pagamento del contributo unificato nella misura di € 30  i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore ad € 2.500, prima esenti;

b)Con l’abrogazione del comma 5 dell’art.10 d.p.r. 115/2002, viene eliminata l’esenzione per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

Poiché nulla si dice in ordine alla misura del contributo dovuto , potrebbe ritenersi che si applichi il contributo unificato nella stessa misura già versata per la causa principale ,nella quale i predetti strumenti processuali si inseriscono, ovvero che,alla luce dell’oggetto di tali procedimenti, debba applicarsi il contributo previsto per le cause di valore indeterminabile.

c)Con l’aggiunta di un comma 6-bis all’art.10 d.p.r. 115/2002 ,si assoggettano al pagamento del contributo unificato e delle spese forfettizzate anche i procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative di cui all’art.23 legge 689/1981,prima esenti. E,in mancanza di specificazione dell’importo dovuto, è da ritenere che valgano gli importi correlati al valore del procedimento e quindi all’importo della sanzione irrogata.

L’avverbio “soltanto”  fa presumere che non si applichi a tali procedimenti l’imposta di registro, ma la formulazione legislativa non si sottrae alle imperfezioni cui siamo – ahimè- abituati.

d) Lo stesso comma 6-bis introduce ,poi, il contributo unificato anche per le controversie di lavoro ( e per le altre controversie in cui si applica l’articolo unico della legge 319/1958 : ossia controversie concernenti il pubblico impiego e controversie di previdenza e assistenza obbligatorie)  limitatamente al giudizio di cassazione . La modifica del comma 2bis dell’art.13 d.p.r. citato esclude,poi,per tali controversie e relativamente al giudizio di cassazione, la debenza dell’imposta fissa di registrazione.

e) In conseguenza della abrogazione del comma 4 dell’art.13 d.p.r. 115/2002, che prevedeva un contributo fisso nella misura di € 103,30 per i processi in materia di locazione, comodato,occupazione senza titolo ed impugnazione di delibere condominiali ,sembrerebbe applicabile a tali procedimenti il contributo ordinario rapportato al valore.

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E dunque : non solo alle continue e frammentarie riforme del codice di rito non si accompagnano stanziamenti di bilancio diretti a potenziare gli organici ed aumentare l’efficienza delle strutture, ma i costi della giustizia continuano a lievitare.

Che si voglia con ciò implicitamente agire sul piano della riduzione delle sopravvenienze e quindi del carico giudiziale ( id est restrizione dell’accesso alla tutela giudiziale) ?

 

 

 

Avv.C.Lucia Filomia

Filomia Lucia

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