Con la sentenza numero 4275 del 16/02/2024 la III sezione della suprema Corte (Pres. Destefano – relatore Rossetti) chiarisce l’onere di specifica domanda che l’assicurato che chiama in causa l’assicuratore deve proporre, per ottenere la ripetizione delle spese di resistenza ex. art. 1917 III comma cc.
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Indice
1. I fatti di causa e i giudizi di merito
Tizio, quale proprietario di un esercizio commerciale, veniva convenuto in giudizio da Caio, il quale ne assumeva la responsabilità per i danni subiti in seguito ad una caduta subita all’interno dei locali commerciali. In particolare Caio affermava che la caduta era stata indotta da liquido disperso durante i lavori di rifacimento dell’impianto di condizionamento dell’aria ad opera degli operai impiegati nei lavori da Tizio.
Tizio, ricevuta la notifica dell’atto di citazione, chiese ed ottenne di chiamare in garanzia il suo assicuratore Alfa. Il giudizio di primo grado vedeva il rigetto della domanda risarcitoria formulata da Caio e l’integrale compensazione delle spese.
Tizio impugnò in via principale la sentenza, nella parte in cui compensava le spese di causa, e quindi in danno di Caio, e ove mancava di porre le stesse a carico dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1917 III comma cc, pertanto nei confronti di Alfa; Caio propose appello incidentale, chiedendo l’accoglimento della originaria domanda risarcitoria.
L’appello principale venne accolto limitatamente alla domanda sulle spese, con relativo rigetto dell’impugnazione incidentale, che venivano poste a carico di Caio, mentre veniva rigettata l’impugnazione di Tizio nella parte in cui chiedeva l’applicazione del III comma dell’art. 1917 cc, con relativa condanna a carico dello stesso alle spese di lite in favore dell’assicuratore Alfa.
2. Il giudizio di legittimità
Tizio ricorre per cassazione, censurando la pronuncia della Corte di merito nella parte in cui manca di porre le spese di lite a carico dell’assicuratore Alfa, censurando la violazione dell’art. 1917 III comma cc, ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3 cpc.
La censura, in particolare, investe l’art. 345 cpc poiché la corte di merito aveva ritenuto tardiva la domanda di Tizio volta ad ottenere che le spese di resistenza fossero poste a carico dell’assicuratore.
Tizio, infatti, in primo grado aveva concluso chiedendo una laconica condanna alle spese e la manleva dell’assicuratore da ogni eventuale condanna. Secondo la Corte di appello, quindi, il motivo di impugnazione afferente la mancata applicazione dell’art. 1917 III comma cc era da ritenersi tardiva e, quindi, in violazione dell’art. 345 cpc.
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La Riforma Cartabia della giustizia civile
Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.
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3. Le norme in discussione
Tizio invoca l’applicazione dell’art. 1917 III comma cc che dispone:
“Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.”
Si tratta delle cd. spese di resistenza che spettano all’assicurato che, convenuto in giudizio chiama in garanzia l’assicuratore e che trova fondamento nel contratto di assicurazione stipulato, da intendersi integrato ex lege dalla previsione normativa in esame.
Del pari Tizio lamenta la errata applicazione dell’art. 345 I comma cpc, che recita:
“Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio.”
La norma dispone che il Giudice d’appello deve dichiarare inammissibili le domande nuove formulate in sede di gravame.
4. Spese di resistenza ex art. 1917, co. 3 c.c. a carico dell’assicuratore: la decisione
La motivazione consente alla Corte di fare chiarezza sull’onere di domanda da parte dell’assicurato che intenda avvalersi della facoltà di ottenere la ripetizione delle spese di resistenza.
La corte premette che l’assicurato che, convenuto in giudizio dal danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore in garanzia, può far rilevare nei confronti dell’assicuratore tre distinte ragioni di credito:
“a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa; questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, ex art. 91 c.p.c.;
b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l’iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l’assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.”
Venendo all’onere di domanda da parte dell’assicurato, convenuto e chiamante, la Corte chiarisce che i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l’assicuratore anche alle spese sub (b), attesa la diversa natura e fondamento delle due condanne.
Nel caso che occupa, Tizio, nel giudizio di primo grado ha precisato le conclusioni nei confronti di Alfa chiedendo che l’assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne “da ogni pronuncia e da ogni condanna“, aggiungendo: “in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”, senza ulteriori precisazioni.
Questa domanda, secondo il Giudice di legittimità, correttamente è stata interpretata dalla Corte d’appello come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese sostenute per resistere alla domanda di B.B. (cd. spese di resistenza ex. art. 1917 III comma cc).
In particolare affermano gli Ermellini che “la richiesta di essere tenuto indenne “da ogni pronuncia e da ogni condanna” non poteva essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l’obbligo dell’assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell’assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l’assicurato infatti avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell’assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo – salvi naturalmente gli effetti della compensatio lucri cum damno, se quelle spese gli siano state già versate dal terzo – o di compensazione giudiziale delle spese.”
La Corte di legittimità, quindi, conclude affermando che “la generica domanda dell’assicurato di condanna dell’assicuratore alla rifusione “di spese, diritti ed onorari di giudizio”, in mancanza di ulteriori precisazioni, non poteva che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza.”
Il ricorso viene quindi rigettato.
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