Spese processuali, liquidazione globale inferiore ai minimi tariffari

Redazione 21/08/18
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Onere di adeguata motivazione

In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operate, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi.

Così ha statuito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 19829 del 26 luglio 2018, cassando la sentenza con cui la Corte d’Appello, quale giudice del rinvio, aveva condannato l’originario attore della controversia a rimborsare, agli iniziali convenuti,  una cospicua somma a titolo di spese di lite, relativamente ai gradi di giudizio svoltisi sino a quel momento.

I convenuti lamentavano tuttavia come la Corte territoriale avesse operato la liquidazione per ciascun grado di giudizio in misura inferiore ai minimi tariffari, di cui al D.m. ratione temporis vigente, con indicazione di un importo omnicomprensivo, senza specificazione degli importi delle spese, dei diritti e degli onorari e con riduzione immotivata delle somme domandate con le note depositate in esito ai vari gradi.

Liquidazione spese processuali: non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato

Sul punto, la Corte Suprema rammenta – anche in base ad un ormai consolidato indirizzo – che la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe. Nel caso di specie, viceversa, ciò non è evidentemente avvenuto.
Va ribadito, in proposito, l’insegnamento per cui la liquidazione globale – sempre che siano indicati separatamente gli onorari di avvocato rispetto ai diritti di procuratore – può essere ammessa solo se sia stata presentata, ai sensi dell’art. 75 disp. att. C.p.c.., la nota delle spese a cura della parte cui vanno rimborsate, dovendosi in tal caso presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità di tale nota. Nel caso di specie, viceversa, i ricorrenti hanno depositato la nota spese sia per il giudizio di primo grado sia per il giudizio di appello e per il giudizio di rinvio; ciò nonostante deve escludersi che la Corte distrettuale abbia atteso alle liquidazioni in conformità alle depositate note.

Sentenza collegata

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