Lucia Nacciarone
Con la sentenza n. 13457 del 29 maggio 2013 la terza sezione civile della Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero, tendente a veder riconosciuta la responsabilità anche del Comune in cui era avvenuto l’episodio.
La vittima, una bambina della seconda elementare, era stata aggredita e violentata a scuola da un operaio che all’epoca dei fatti faceva lavori di manutenzione.
L’uomo si era appostata in prossimità dei bagni femminili, in assenza di qualsivoglia tipo di vigilanza.
La famiglia della vittima aveva quindi agito in giudizio e nel giudizio di merito era stato condannato il Ministero dell’Istruzione, che aveva poi chiamato in causa il Comune.
Sul punto, i giudici di legittimità precisano che la responsabilità è unicamente a carico dell’istituto, relativamente ai danni ‘di qualunque genere’ che occorrono agli alunni durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola.
Quanto più piccoli sono gli alunni, continua la Corte suprema, tanto maggiore deve essere la vigilanza.
La Corte di merito, dunque, correttamente ha configurato la responsabilità contrattuale del Ministero essendo l’azione di risarcimento danni da parte dei genitori della piccola fondata sull’inadempimento dell’obbligo di vigilanza.
Infatti, nel corso del processo era emerso che l’assenza di sorveglianza aveva agevolato l’azione criminosa, contribuendo al verificarsi dell’evento.
E, si legge in sentenza: «se è vero che rientra nell’ambito dei comportamenti patologici il caso di adulti che abusino sessualmente di minori, è altrettanto vero che la mancata organizzazione della sorveglianza nei pressi dei bagni, che avrebbe dovuto essere predisposta più accuratamente per la presenza autorizzata di estranei nell’edificio, ha contribuito al verificarsi dell’evento».
Perciò la responsabilità è anche dell’istituto.
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