Precedenti giurisprudenziali: Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n. 13533; Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577;
Fatto
A seguito del decesso di una signora, i figli, eredi legittimi, si erano rivolti al giudice di primo grado al fine di vedere condannare l’Azienda Sanitaria Locale – presso la quale era stata prestata assistenza sanitaria alla madre – al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti dai medesimi a causa della scomparsa del genitore (deceduta dopo aver contratto una malattia) causata – secondo la tesi attrice – dal negligente comportamento dei medici della struttura sanitaria.
Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello in secondo grado rigettavano la domanda attrice.
Gli eredi, dunque, non soddisfatti dalla decisione di entrambi i Giudici, decidevo di ricorrere alla Suprema Corte, presentando un ricorso fondato su due motivi.
Con il primo motivo di ricorso la parte attrice lamentava il fatto che la Corte d’Appello avesse rigettato la richiesta risarcitoria ritenendo erroneamente non provato il nesso di causalità nella convinzione che l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra l’errata diagnosi e l’evento di morte fosse in capo alla parte attrice della domanda di risarcimento.
Con il secondo, ed ultimo motivo, invece, le ricorrenti lamentavano il fatto che la Corte d’Appello nel formare il suo giudizio avesse aderito acriticamente alla C.T.U senza tenere in debita considerazione le risultanze emerse dalla relazione dell’ausiliario ematalogo e dai dati clinici depositati agli atti.
La decisione della Corte
I Giudici della Corte di Cassazione esaminati i singoli motivi di ricorso hanno ritenuto infondati entrambi i gravami, rigettando così la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata nei confronti dell’Azienda Sanitaria dagli eredi della paziente.
Rispetto al primo motivo di ricorso, richiamando un ormai consolidato orientamento, la Corte di Cassazione ha osservato che spetta al paziente, che ritiene di aver subito un danno da responsabilità medica, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico ed il danno subito. Laddove il paziente non riuscisse a provare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e l’evento, la causa del danno lamentato dal paziente resterebbe incerta e la domanda altro non potrebbe che essere rigettata.
I Giudici di Cassazione ricordano come la disposizione contenuta dall’art 1218 del cod. civ. in materia di responsabilità del debitore, esonera il creditore dell’obbligazione non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall’onere di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno subito, e di cui si richiede il risarcimento.
Soffermandosi sulla disposizione del Codice Civile di cui sopra la Corte di Cassazione evidenzia che la causa della non imputabilità del mancato adempimento della prestazione, a cui si riferisce la norma in oggetto, si colloca nelle cause estintive dell’obbligazione, e l’onere di provare che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore spetta proprio a quest’ultimo. Secondo i Giudici di legittimità la fattispecie disciplinata dal codice Civile concerne un ciclo causale distinto da quello relativo all’evento dannoso conseguente all’adempimento mancato o inesatto.
In fine, sul tema di onere della prova del nesso di causalità tra la condotta e l’evento, la Cassazione, richiamando un orientamento delle Sezioni Unite citate da parte attrice per sostenere che l’onere probatorio dell’assenza di nesso causale ricadrebbe sulla struttura sanitaria creditrice, ribadisce e conferma che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Tuttavia precisa che tale orientamento non contrasta con quanto affermato in precedenza circa l’onere di provare il nesso causale in capo al debitore, in quanto il medesimo si applica ai casi in cui è palese l’esistenza del nesso di causalità tra il fatto medico e la patologia insorta o aggravarsi.
In riferimento, invece, al secondo motivo di gravame, la Corte di Cassazione si è limitata a riconoscere che il Giudice di Appello aveva argomentato in modo logico e comprensibile il suo convincimento circa la correttezza della consulenza tecnica d’ufficio, non avendo prodotto in giudizio, parte attrice, nessun elemento in grado di dimostrata l’erroneità delle conclusioni della C.T.U. La Corte, poi, si è espressa ritenendo questo motivo di gravame inammissibile, in quanto la richiesta così come formulata da parte ricorrente, altro non era che una richiesta di rivalutazione dell’elaborato tecnico al fine di ottenere una ricostruzione diversa, valutazione questa preclusa alla Corte di legittimità.
Volume consigliato
Manuale del risarcimento per il danno alla persona
Aggiornata con la cd. Legge sulla Concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) e la riforma della responsabilità medica (L. 8 marzo 2017, n. 24), la II edizione di questa Guida esplica la disciplina del danno alla persona e fornisce al Professionista gli strumenti conoscitivi e operativi per il riconoscimento, la valutazione e il risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, morale o esistenziale, alla luce della più recente giurisprudenza, di merito e di legittimità. L’opera esamina non solo gli aspetti generali in materia di responsabilità civile, ma si sofferma anche sui temi di maggiore criticità per le fattispecie più diffuse e più complesse di responsabilità come quella medico-sanitaria, da circolazione stradale, nel rapporti di lavoro e per illeciti endo e esofamiliari. Il volume raccoglie anche una rassegna delle più significative sentenze, incluse quelle dell’anno in corso, suddivise in base alle più importanti e attuali questioni giurisprudenziali, come ad esempio: • Come si accerta la responsabilità “ex contractu” in relazione alle obbligazioni assunte con il contratto di patrocinio? • L’avvocato che fa parte di uno studio legale associato conserva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente? • Quale la responsabilità del medico ginecologo, cui fiduciariamente una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, che non abbia adempiuto correttamente la prestazione, per non avere prescritto l’amniocentesi ed all’esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell’accertamento avrebbe potuto svelare, se due mesi dopo quella prestazione la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all’amniocentesi presso una struttura ospedaliera in occasione di ulteriori controlli? • Quale il riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità per i danni cagionati da animale? • Quale la responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli minori? • Quale l’operatività del danno non patrimoniale cd. da perdita di una persona cara? • Quale il rapporto tra invalidità temporanea e invalidità permanente? • È possibile risarcire il danno parentale da morte sopraggiunta a distanza di quattro anni dal fatto illecito? • Quale il rapporto tra licenziamento e recesso dal patto di prova? • Sussiste una responsabilità del sanitario qualora questi, a fronte di una rara, alterazione, rinvii per più dettagliate informazioni la paziente non a uno specialista dell’alterazione stessa, ma a soggetto non maggiormente specializzato? Novità di questa edizione, il software su Cd-rom allegato al Manuale per il calcolo del risarcimento del danno alla persona, capace elaborare in tempo reale le più articolate e complesse richieste risarcitorie; di facile e intuitivo utilizzo, l’applicativo contiene tutte le tabelle per la liquidazione del danno biologico di uso corrente e costante sul territorio nazionale e consente nell’ipotesi risarcitoria la visualizzazione del danno non patrimoniale da morte e il danno morale collegato alla gravità dell’invalidità.Giuseppe Cassano, Già Docente di Istituzione di Diritto privato nell’Università LUISS di Roma, è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Roma e Milano della European School of Economics. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia e della responsabilità civile, dirige collane giuridiche per i principali editori giuridici. Ha al suo attivo oltre duecento pubblicazioni incentrate sulle figure emergenti del diritto, con particolare riferimento al nuovo impianto del danno non patrimoniale.Requisiti minimi hardware e software- Sistema operativo Windows® 98 o successivi- Browser Internet- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)
Giuseppe Cassano (a cura di) | 2017 Maggioli Editore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento