Spetta invero esclusivamente al legislatore individuare le fattispecie alla cui violazione connettere una sanzione, attenendo tale individuazione all’esercizio della discrezionalità legislativa; sono sempre esistite, del resto, le c.d. leges imperfectae,

Lazzini Sonia 16/02/06
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IL Tar Lazio, Sezione di Latina, con la sentenza numero 409 dell? 11 giugno 2004, ribadisce un concetto molto importante in tema di (il)legittimit? di escussione della provvisoria in mancanza di una precisa fonte normativa.

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Come gi? ribadito in altre occasioni, da ultimo T.A.R. Lombardia?Milano ? Sez. III – Sentenza 21 novembre 2005, n. 4727 e in precedenza da Consiglio di Stato n. 2721 del 4 maggio 2004 e n. 4789 del 28 giugno 2004, anche i giudici laziali sostengono che:

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< le norme sanzionatorie non possono applicarsi al di fuori dei casi e dei tempi in esse considerati (cfr.: art.14 delle disposizioni sulla legge in generale; art.1, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689).>

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per quanto concerne l?emarginata sentenza, in particolare merita sottolineare il seguente passaggio:

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< Con la conclusione che, comunque, le sanzioni previste nel comma 1-quater (dell?articolo 10 della L. 109/94 s.m.i. )in questione non si presentano applicabili con riferimento al comma 1-bis.

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??? ?Non ? utile quanto dal difensore del Comune resistente diffusamente sostenuto nel corso della discussione orale, e cio? che il predetto comma 1-bis ? norma di ordine pubblico, che trova applicazione indipendentemente da una specifica previsione in tal senso da parte dell?Amministrazione procedente, per cui sarebbe irrazionale lasciare il suo dictum sguarnito di sanzione per il caso della violazione >

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A cura di Sonia LAZZINI

  • qui la sentenza

Lazzini Sonia

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