Spoils system per il nucleo di valutazione negli enti locali

1. Il fatto oggetto della sentenza del giudice degli atti amministrativi 

Il fatto oggetto della sentenza n. 2347/2015 del TAR Campania , Napoli riguarda la modalità di costituzione, le funzioni, la durata e le cause di cessazione dalla carica di componente del Nucleo di Valutazione.

In particolare il regolamento comunale stabiliva in tre anni la durata dell’incarico “indipendentemente dall’eventuale termine di mandato del Sindaco e/o di scioglimento del Consiglio Comunale dell’Ente”, prevedendo che il Nucleo continuasse ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza fino alla riconferma o alla nomina del nuovo organismo di valutazione e che ogni componente del Nucleo di valutazione non potesse essere sostituito prima della scadenza “salvo sue dimissioni o gravi inadempienze”.

La ricorrente ha impugnato la delibera con la quale la Giunta ha modificato un articolo del Regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione, prevedendo che il predetto organismo “decade automaticamente con la fine del mandato del Sindaco” e ha inserito nel predetto regolamento una norma transitoria.

L’amministrazione sostiene che il petitum sostanziale della domanda azionata dalla ricorrente sarebbe rappresentato in realtà dalla tutela della propria sfera patrimoniale , la lesione della quale deve ritenersi devoluta, in base agli ordinari criteri fondati sulla causa petendi, alla cognizione del giudice ordinario.

2. La sentenza del TAR Campania

Il Tar campano, con la sentenza in rassegna, ha stabilito che in base all’ordinamento degli Enti Locali, è il Consiglio comunale l’organo d’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente locale, in base al combinato disposto dell’art. 14, comma 3, del d.lgs n. 150/2009 e dell’art. 42, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, deve ritenersi spettare all’Organo consiliare e non al Sindaco la competenza alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione.

Ha osservato la sentenza in rassegna che il Nucleo di Valutazione non può essere qualificato come mero organo fiduciario del Sindaco, né può conseguentemente ammettersi che la cessazione del mandato di quest’ultimo determini ipso facto la decadenza dei componenti del predetto organo di controllo interno.

L’art. 50 del d.lgs n. 267/2000 nell’individuare le competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia ( tra le quali non figura la nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione), attribuisce espressamente al capo dell’amministrazione comunale la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e l’attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Ne consegue che attribuire al Sindaco, sulla base di disposizione regolamentare priva di copertura legislativa, anche il potere di nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione e ricollegare la permanenza in carica dell’organo di controllo interno alla durata del mandato del Sindaco implica necessariamente una limitazione della “piena autonomia” attribuita dall’ordinamento giuridico all’organo di controllo interno ( nucleo di valutazione della performance) e soprattutto un’implicita limitazione della autonomia gestionale dei dipendenti titolari di funzioni dirigenziali ( dirigenti o responsabili dei servizi) rispetto all’organo politico di vertice dell’amministrazione comunale, nel quale verrebbero a  convergere il potere di nomina dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e il potere di nomina dei componenti dell’organo istituzionalmente deputato a valutare l’operato dei dipendenti titolari di funzioni gestionali.

3. Alcune riflessioni finali

La CIVIT, con deliberazione n. 21/2012 conferma gli avvisi già espressi.

La conclusione è la seguente:

“… a conferma delle precedenti decisioni adottate sul punto, negli enti locali, l’organo competente ad adottare il provvedimento di nomina dell’Organismo indipendente di valutazione, deve essere individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è l’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente locale”.

Le motivazioni, in sintesi:

– il Consiglio Comunale (organo ritenuto competente per la nomina dal TAR Campania con sentenza 28 marzo 2012, n. 1510), secondo il TUEL, è sì l’organo di indirizzo politico-amministrativo dei Comuni, ma le sue competenze sono tassativamente previste dall’art. 42 e non sono in nessun modo estensibili o integrabili, neppure con fonte statutaria o regolamentare;

– il Sindaco (art. 50 TUEL) è l’organo responsabile e rappresentante del Comune ed annovera, tra le proprie competenze, anche diversi poteri di nomina;

– l’art. 4, comma 2, lettera g) della legge delega n. 15/2009 espressamente prevede che“i sindaci e i presidenti delle province nominano i componenti dei nuclei di valutazione (in sede di decreto delegato “Organismi Indipendenti di Valutazione)”;

pertanto, un’ interpretazione sistematica dei riferimenti normativi (d.lgs. 267/2000, legge 15/2009, d.lgs. 150/2009) suffraga la tesi secondo cui, per la nomina dell’OIV o di altro organismo analogo, l’organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune è individuato nel Sindaco.

Casesa Antonino

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