I tirocini formativi e di orientamento, comunemente denominati “stage” (art. 18 L. n. 196 del 1997), costituiscono un ottimo strumento per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, tale strumento opera mediante l’avvicinamento fra mondo dell’istruzione e della formazione e mondo del lavoro1. I tirocini formativi e di orientamento sono definiti come periodi di formazione “on the job”, e si sostanziano in forme di inserimento temporaneo all’interno dell’azienda, senza costituire però dei rapporti di lavoro, con l’obiettivo di consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro.2 I criteri e le modalità di svolgimento sono fissati dal D.M. 25-3-1998, N.142 anche se la loro effettiva disciplina resta demandata alla competenza legislativa di ciascuna Regione, la durata dei tirocini, varia a seconda del tipo di utenza, comunque non potrà superare i mesi 12 ovvero mesi 24 nel caso di soggetti portatori di handicap. Le iniziative dei tirocini possono essere promosse sia da soggetti pubblici che da soggetti privati (associazioni, sindacati, enti no profit, università, provveditorati agli studi, centri per l’impiego) specificamente tutti quei soggetti in possesso dei requisiti idonei a fornire adeguate garanzie sullo svolgimento dei tirocini, si precisa che gli stage sono rivolti a soggetti che hanno assolto l’obbligo scolastico.3 I tirocini formativi e di orientamento si caratterizzano per l’ alternanza della formazione teorica con quella pratica, pertanto la messa in atto da parte delle istituzioni scolastiche dell’ inserimento di stage all’interno dei programmi di studio di scuola e università, costituiscono uno strumento non solo per combattere la crescente disoccupazione giovanile, infatti l’obiettivo del legislatore nazionale è quello di consentire che il giovane lavoratore venga assunto con contratto di lavoro subordinato dall’azienda presso cui ha prestato attività di stage, ma anche quello di consentire preliminarmente alle imprese di assumere lavoratori esperti che andranno a ricoprire ruoli in settori strategici dell’economia nazionale. Altro strumento di cui le scuole e nello specifico, i dirigenti scolastici, possono avvalersi al fine di formare, e successivamente collocare i giovani lavoratori, è l’apprendistato. Il contratto di apprendistato è disciplinato dal D.Lgs 276/2003 (artt.47-53) si caratterizza per la presenza di un contratto di lavoro subordinato a “contenuto formativo” per cui a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista, non solo una controprestazione retributiva, ma anche gli insegnamenti necessari al fine del conseguimento di una qualifica professionale , di una qualificazione tecnico – professionale o ancora di titoli di studio di livello secondario, universitario e specializzazioni.4 Il legislatore ha previsto diverse tipologie di contratto di apprendistato, fra i quali: “contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione” (c.d. apprendistato qualificante); “contratto di apprendistato professionalizzante” ed infine “contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione”. Si precisa che il contratto di apprendistato costituisce un ottimo strumento per combattere la piaga della disoccupazione giovanile, poiché i giovani vengono inseriti nell’organizzazione aziendale, dall’altro lato sono previsti incentivi economici per i datori di lavoro, quali il pagamento di una ridotta contribuzione previdenziale ed assicurativa, qualora intendono assumere lavoratori con questa tipologia di contratto 5
Per concludere la scuola italiana di qualsiasi ordine e grado forma i giovani “teoricamente” e quindi limitatamente a quelle riforme poste in essere dal legislatore italiano, purtroppo sono pochissimi gli istituti d’istruzione superiore ed universitaria che possono garantire allo studente un occupazione al termine del loro percorso di studi, anche se questi ha avuto una formazione eccellente. Da qui deriva il crescente fenomeno dell’emigrazione delle “intelligenze italiane” verso paesi europei ed extra europei, per fermare questo fenomeno occorrono maggiori finanziamenti alle scuole, al mondo della formazione e della ricerca, al fine di implementare le poche riforme messe in atto mercato del lavoro, per questo Le scuole devono essere supportati da risorse finanziarie e materiali . Tutto quanto dovrà essere accompagnato da una presa di coraggio da parte del legislatore italiano, quella cioè di partire da una vera riforma del mercato del lavoro che tenga conto delle potenzialità, umane e materiali, che il territorio italiano offre.
1 Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1-8-2005, n. 2
2 Min. Lav. risposta ad interpello 3- 10- 2008, n. 44
3 “Compendio di Diritto del Lavoro”, Gruppo editoriale ESSELIBRI – SIMONE, XV edizione 2011, pagg. 267-268
4 Circ. Min. Lav. 40/2004
5 “Compendio di Diritto del Lavoro”, Gruppo editoriale ESSELIBRI – SIMONE, XV edizione 2011, pagg. 258-263
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