Il reato di stalking
Lo stalking da “to stalk” (braccare, perseguitare, disturbare) viene definito come quel comportamento assillante ed invasivo della vita altrui, realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte persecutorie. Lo stalking è un termine riferito ad un modello comportamentale, oltretutto vasto e ampiamente interpretabile anche in considerazione della maggiore o minore tollerabilità sociale. Seppur in netto ritardo rispetto ai Paesi di common law (Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti), l’Italia conseguentemente al moltiplicarsi di episodi di persecuzione, molti dei quali resi noti dai mass media, ha riconosciuto il reato di stalking con il decreto-legge 23 febbraio 2009 poi convertito in legge, introducendo l’art. 612-bis nel codice penale. La ragione politico-criminale che ha indotto il nostro legislatore a prevedere un’apposita fattispecie incriminatrice è stata la consapevolezza dell’inidoneità del preesistente quadro normativo a fronteggiare un fenomeno sociale così sfuggente e ormai non più tollerabile. Infatti, prima della entrata in vigore della nuova norma, ci si affidava alle diposizioni di violenza privata (art. 610 c.p.) e di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.). Invero l’art. 610 c.p. disciplina la violenza e la minaccia come strumenti per coartare la volontà altrui e tutela la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione. È un reato istantaneo e pertanto non rileva, ai fini della consumazione, che la condotta criminosa si protragga nel tempo. Di contro, l’art. 660 c.p. mira a tutelare l’ordine pubblico mediante la repressione di fatti che, inficiando la quiete privata, possono comportare situazioni di turbamento. Anche in questo caso, come sottolineato da una recente pronuncia giurisprudenziale (cfr. Cass. Pen. n. 19718/2005), ai fini della consumazione della fattispecie criminosa, è necessario e sufficiente, il compimento di una sola azione molesta. Certamente la natura contravvenzionale del reato comporta una deminutio capitis in capo al soggetto passivo.
Passando in rassegna i dati statistici dalla entrata in vigore della nuova norma, si pensi che nei primi sei mesi sono state arrestate ben 520 persone e ne sono state denunciate ben 2950. Dopo un anno, le denunce hanno superato le 5000. Al contempo è stato istituito presso il Ministero dell’Interno, un osservatorio nazionale sullo stalking in cui gli operatori si occupano del sostegno psicologico e legale delle presunte vittime, della risocializzazione dei molestatori e della sensibilizzazione della cittadinanza rispetto a tale tematica.
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IL REATO DI STALKING
Questo e-book si propone di fornire un’analisi chiara e completa del delitto di stalking (art. 612-bis c.p.) ad un decennio dalla sua introduzione nel nostro sistema penale ad opera della legge n. 11 del 23 febbraio 2009.La fattispecie delittuosa in esame appare oltremodo complessa nella sua struttura e non sempre di pronta ed immediata comprensione, nonostante di tale reato si dibatta a più livelli (politico, sociale, giornalistico) ed in molteplici sedi.Tale lavoro, dunque, si prefigge di fornire un testo esplicativo di facile consultazione e di adeguato approfondimento, diretto non soltanto ed esclusivamente all’operatore di diritto, per rendere più chiaro il quadro giuridico di riferimento.L’opera è completata ed arricchita non soltanto con il testo delle norme di riferimento, ma anche con il richiamo ai più rilevanti orientamenti della Corte di Cassazione formatisi sul punto.Paolo Emilio De SimoneMagistrato dal 1998, dal 2006 è in servizio presso la prima sezione penale del Tribunale di Roma, specializzata nella trattazione dei reati contro le fasce deboli (stalking, maltrattamenti, violenza sessuale, sequestro, ecc.); in precedenza ha svolto le sue funzioni presso il Tribunale di Castrovillari, presso la Corte di Appello di Catanzaro, nonché presso il Tribunale del Riesame di Roma. Nel biennio 2007/08 è stato anche componente del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma previsto dalla legge costituzionale n. 01/89. Dal 2016 è inserito nell’albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura, ed è stato nominato componente titolare della Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma per le sessioni 2009 e 2016. Dal 2008 è autore di numerose pubblicazioni, sia in materia penale che civile, per diverse case editrici.
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Profili operativi.
Analizzando il reato in premessa, si rileva che elemento oggettivo della fattispecie criminosa è un’azione o condotta che, provochi molestia o disturbo alla vittima. Trattasi di un reato comune, potendo essere realizzato da chiunque, anche se, in considerazione di taluni potenziali soggetti attivi, come l’ex coniuge o soggetto legato da relazione affettiva alla persona offesa, è previsto un incremento della pena. Quanto all’elemento soggettivo, la fattispecie è punita a titolo di dolo generico che consiste nella volontaria e cosciente realizzazione della condotta intimidatoria, a nulla rilevando le finalità concretamente perseguite dal reo. A tal proposito si richiama la giurisprudenza di legittimità per cui: “ ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di atti persecutori, è necessario e sufficiente il dolo generico, costituito dalla volontà di porre in essere taluna delle condotte minacciose o moleste descritte nella norma con la consapevolezza della sua idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa norma, senza che ciò comporti, peraltro, la necessità di una rappresentazione anticipata del risultato finale, essendo al contrario sufficiente la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca alla lesione dell’interesse protetto…”. (Cass. pen. n. 20993/2013). Il momento della consumazione del reato si realizza invece quando, in conseguenza della reiterata condotta persecutoria, si producono a carico della vittima un senso di apprensione continua, paura e allarme che determinano un profondo disagio e radicali cambiamenti di abitudini quotidiane. È un delitto punito a querela di parte e la remissione può essere solo processuale. Si procede invece d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità.
Aspetti criminologici
Sebbene sia in costante aumento il numero di casi di stalking nelle aule dei tribunali, si teme che esista un cospicuo numero di condotte non denunciate poiché le stesse vittime desistono dal rendere palesi certi comportamenti vessatori in loro danno, preoccupate dagli effetti che una denuncia potrebbe avere sullo stato psichico del soggetto agente e temendo ulteriormente per la propria incolumità. Venendo alla disamina del profilo criminologico dello stalker, molti studiosi concordano nel ritenere che il fattore criminogenetico dell’attore risiederebbe nella patologia dell’attaccamento. Generalmente, gli stalkers hanno avuto un’infanzia segnata da perdite, separazioni, molestie, maltrattamenti spesso complicati dall’assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti. Altro dato che emerge da rapporti statistici, è l’alta frequenza di eventi stressanti manifestatisi nei precedenti sette mesi dall’ inizio dello stalking: fine di una relazione sentimentale, perdita del lavoro, perdita della genitorialità, morte di un parente gravemente ammalato, gravi problemi di salute. Lo stalker reagisce alla incapacità di fronteggiare la perdita, perseguitando l’altro, “attaccandosi” ad esso e canalizzando la sua collera verso la vittima, non rendendosi conto, almeno nella fase iniziale, degli effetti negativi della sua condotta. Il rifiuto della vittima e l’impossibilità di colpirla efficacemente, rendono frustrato lo stalker che la vive come una sconfitta personale da cui deve riscattarsi fino ad arrivare a compiere gesti insani ed estremi.
Criticità
La dottrina penalistica sin dalla introduzione del nuovo articolo ha evidenziato una serie di problematiche dal punto di vista operativo che potrebbero sfociare in una denuncia di incostituzionalità.
In primo luogo, la previsione di reiterazione di condotte, lascia all’interprete il difficile compito di determinare, in concreto, il numero di ripetizioni necessarie ai fini della configurazione della fattispecie incriminatrice.
Ancora, il perdurante stato di ansia e di paura, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, l’alterazione delle proprie abitudini di vita che non sono facilmente configurabili in modo oggettivo, coerente, razionale e non sempre accertabili in sede processuale, generano una marcata indeterminatezza della norma e il loro accertamento non è chiaro se debba discendere da valutazioni medico- legali o rimettersi al solo apprezzamento dell’autorità giudicante.
Inoltre, il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata al medesimo da relazione affettiva è un assunto che si presta ad una definizione generica e che abbraccia una vasta ed indeterminata cerchia di rapporti umani e un tale assunto potrebbe sollevare problemi interpretativi in sede processuale.
Ma uno degli aspetti della norma più controversi è la sua rispondenza al principio di offensività. Il legislatore intendendo l’art. 612- bis c.p. come reato di pericolo presunto crea dei dubbi negli operatori del diritto, perché il reato, per sua definizione, deve caratterizzarsi nell’offesa ad un bene giuridico protetto, non potendosi concepire un reato senza offesa. La difficoltà maggiore si riscontra nel provare in sede processuale la verificazione dell’evento, pur in presenza di condotte idonee. Così come concepito, il reato di atti persecutori rimette al giudice la valutazione della fattispecie criminosa al verificarsi di una significativa reiterazione protratta nel tempo, di comportamenti minacciosi o molesti, tali da rendere offensiva la condotta indipendentemente dalla verificazione dell’evento. Nel caso del reato di stalking per ritenere integrata l’offesa al bene giuridico sembra sia sufficiente allegare come prova fondante lo stato di ansia o di timore o la modifica delle abitudini di vita della vittima, tutti eventi psicologici di difficile verificazione empirica. Il legislatore, infatti, quando richiede l’accertamento di un fondato timore in capo al soggetto passivo, quale conseguenza della condotta dello stalker, sembra voler garantire tutela penale solo se il timore è fondato e ciò rischia di tradursi necessariamente in una valutazione della condotta, più che dell’evento psicologico in sé. Emerge, in conclusione, la difficoltà di accertare il fondato timore come vero e proprio evento, collegato da un nesso di causalità alla condotta: l’evento dovrebbe essere una modificazione della realtà fenomenica autonoma e staccata rispetto alla condotta che ha prodotto quella stessa modificazione della realtà e nel caso di specie non sempre è accertabile oltre ogni ragionevole dubbio.
Inoltre, vista l’ampia categoria di fatti penalmente rilevanti ascrivibili nell’alveo delle condotte persecutorie, sarebbe stato auspicabile che, nel tipizzare il fenomeno criminale in esame, il legislatore avesse tenuto conto anche dell’uso della violenza. Dall’esame criminologico è emerso infatti come si possano distinguere ipotesi di stalking duro o violento da ipotesi di stalking mite o molesto. La violenza, molto spesso accompagna la mera minaccia e molestia, è un dato di fatto e incide significativamente sul disvalore del fatto. Il legislatore bene avrebbe fatto a tipizzarla almeno quale circostanza aggravante.
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Note
Cfr. Cass. Pen., n. 20993/2013
Cfr. Cass. Pen. n. 19718/2005
Sul delitto di Atti persecutori, Marinucci – Dolcini, Codice penale commentato, 2015.
Sul tema degli aspetti criminologici dello stalker, Mastronardi V., Stalking o sindrome delle molestie assillanti, Psichiatria forense , criminologia ed etica psichiatrica, Edra S.p.A.
Sul tema dell’incostituzionalità del reato di stalking, Betzu, L’incostituzionalità per inconsistenza del delitto di Stalking, in Le incriminazioni metafisiche, Diritto e Scienza, fasc. 2/2012.
Sui profili critici del reato di stalking, Maugeri Anna Maria , La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato, Rassegna Italiana di Criminologia – 3/2012
Sul principio di offensività e tassatività della fattispecie penale, Pulitanò, Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme penali, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale,2008
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