Lo stalking e le sue caratteristiche -Scheda di Diritto

Lo stalking è stato introdotto nel nostro ordinamento con il decreto-legge 11/2009, convertito dalla legge 38/2009 rubricato come “atti persecutori” all’art. 612 bis c.p., avendo il fine di fornire una risposta concreta ad una lacuna esistente, in quanto il molestatore veniva punito nel momento in cui usava la violenza nei confronti della propria vittima, prima dell’aggressione non vi erano pene particolarmente severe, infatti, questi comportamenti sanzionatori erano inquadrati in altri meno gravi delitti, come la minaccia, quindi è stato necessario porre un reato intermedio tra la minaccia e la violenza.
Esso consiste in un insieme di comportamenti persecutori ripetitivi, con minacce, pedinamenti, o attenzioni non corrisposte, tenuti da una persona nei confronti della propria vittima, quindi è una forma di aggressione fisica o psicologica ripetuta nel tempo nei confronti di un’altra persona che li subisce risultandone impaurita ed angosciata.
Essendo un reato ad evento alternativo, lo stesso sussiste quando le condotte reiterate, minacce o moleste, comportano un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ingenerando un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
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Indice

1. Lo stalking: i suoi elementi


L’elemento oggettivo dello stalking è rappresentato dalla reiterazione delle condotte persecutorie, le quali devono essere idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato d’ansia e di paura, tale da determinare un fondato motivo di temere per la propria incolumità o di un prossimo congiunto o di una persona a cui è affettivamente legata, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita. Occorre, tener conto che per la configurazione del reato di stalking, la reiterazione delle condotte persecutorie non deve necessariamente realizzarsi in una lunga serie di comportamenti illeciti, ma sono sufficienti almeno due condotte. Per quanto concerne il contenuto delle condotte, la giurisprudenza ha ritenuto che sono configurabili atti persecutori e quindi idonei a configurare il delitto di stalking, anche quei comportamenti che non necessitano della presenza fisica diretta, ma si attuano attraverso molestie indirette, come telefonate, invio di messaggi, condotte tenute attraverso i social  network ecc… una serie di condotte che il molestatore pone in essere in modo che la vittima sia a conoscenza della presenza e del controllo su di essa.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo è sufficiente i dolo generico che consiste nella volontà di porre in essere condotte di minaccia e molestie con la consapevolezza della loro idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella norma. In sostanza, sono sufficienti coscienza e volontà delle singole condotte e la necessaria consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando una serie di comportamenti offensivi; dunque, il dolo si svilupperà in “itinere” quale rappresentazione di tutti gli episodi già posti in essere, della loro frequenza e del nesso che  li collega. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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Codice penale e di procedura penale e norme complementari

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2. Lo stalker: brevi cenni


La domanda che ci poniamo chi è il molestatore?
Colui che pone in essere queste condotte è definito stalker, ed anche se non sussiste ancora una classificazione ampiamente accettate delle sue caratteristiche è possibile ricavarne alcune in letteratura suggerite da esperti di diversi ambiti.
Nel 1995, Harmon, Rosner, Owens suddivisero in categorie gli stalker, in base alla natura del legame di attaccamento con le loro vittime o alla tipologia di relazione con essa instaurata, vennero considerati 48 casi seguiti presso la Criminal and Supreme Court of New York.
Gli autori descrissero due stili di attaccamento nei confronti delle vittime: attaccamento affettivo-amoroso ed attaccamento persecutorio-irato.
Un ulteriore classificazione ne distingue cinque tipologie in base al loro scopo, infatti vi è il “risentito”, “il bisognoso d’affetto”, “il corteggiatore impacciato” ed infine “il predatore”. Nella maggior parte dei casi lo stalker è un ex partner che non riesce ad accettare la fine di una relazione ed avendo paura dell’abbandono cerca di avvicinarsi in tutti i modi, oppure un conoscente, un collega che desidera stabilire un rapporto affettuoso con la propria vittima.
Purtroppo è un fenomeno ad espansione dove la maggior parte delle vittime sono le donne, spesso generando in femminicidi dove l’80% dei casi avviene tra le mura domestiche, da parte d’uomini che diventano possessivi ed ossessivi.
In sostanza, non si configura lo stalking, se non sussiste uno dei tre effetti che sono stati sopra descritti (lo stato d’ansia, di timore o il cambiamento delle abitudini di vita) e non c’è prova del comportamento minaccioso e reiterato.

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3. Com’è punito lo stalking?


L’art. 612 bis c.p. sancisce che il reato di stalking è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, mentre il secondo ed il terzo comma prevedono delle circostanze aggravanti, di seguito la lettura dell’articolo:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

4. Novità Codice Rosso e Riforma Cartabia


Il Codice Rosso del 2019, oltre ad irrigidire le pene, ha velocizzato la procedura di iscrizione della notizia di reato e di tutela del querelante, infatti, in caso di querela, il P.m. deve essere immediatamente informato, anche in forma orale.
Il P.m. iscritta la notizia di reato, entro 3 giorni deve ascoltare la persona offesa ed acquisire informazioni, chiedendo un’eventuale misura cautelare, come l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Inoltre, qualunque successivo provvedimento di scarcerazione dell’imputato o del condannato dovrà sempre essere notificato al querelante.
Per quanto riguarda la riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ha esteso tutta la disciplina del Codice Rosso anche all’ipotesi di tentativo di stalking.

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Annalisa Marzigno

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