Stalking: si configura anche in uno spazio temporale ridotto
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di stalking con la sentenza n. 104 depositata lo scorso 3 gennaio. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che le condotte ripetute possono essere poste in essere anche in breve tempo, senza che ciò infici la configurazione della fattispecie criminosa de qua. Nel caso di specie, imputato era un uomo che aveva posto in essere alcune condotte ripetute di molestia, come pedinamenti e appostamenti, nell’arco di soli tre giorni.
I giudici del merito avevano già riconosciuto la consumazione del reato di stalking, in quanto l’uomo aveva posto in essere delle condotte reiterate, idonee a creare ansia alla ex fidanzata, costringendola a modificare le proprie abitudini quotidiane. In particolare, nel caso in esame, la donna si era vista costretta a cambiare l’orario in cui portava al parco i propri figli.
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L’orientamento della giurisprudenza
Secondo la tesi ormai pacifica in seno alla giurisprudenza, per ritenere sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato di stalking, occorre che le condotte reiterate abbiano l’effetto di destabilizzare la vittima e costringerla a modificare le sue abitudini e le attività quotidiane, alterandone la stabilità e la tranquillità. Il lasso di tempo in cui le singole condotte vengono ripetute non è, secondo i giudici di legittimità, un ostacolo alla configurazione del reato. L’importante è che, appunto, ogni condotta sia autonoma e sia, unitamente alle altre, in grado di far sorgere nella vittima uno degli effetti previsti dalla disposizione di cui all’art. 612 bis c.p. tali condotte possono invero realizzarsi anche nell’arco di una sola giornata.
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