Al di là della formale enucleazione dei vizi siccome dedotti da parte ricorrente, la pretesa sostanziale è da rinvenirsi nelle censure contenute nel terzo e nell’ottavo motivo, con cui si contesta la prescrizione di una garanzia fideiussoria pari ad € 500,00 (cinquecento) e non già, secondo quanto prospettato, nell’importo fissato dall’art. 75 del d. lgs. n. 163 del 2006.
Il disciplinare di gara stabiliva, invero, l’obbligo, a carico delle imprese partecipanti, di provvedere ad un deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi scaturenti dalla procedura, pari ad € 500,00 per ogni lotto. Dagli atti di causa emerge che la ricorrente è stata esclusa poiché ha dichiarato di presentare – ciò che è incontestato – un deposito cauzionale di importo non corrispondente a quanto indicato all’art. 4.1/punto 5 del medesimo disciplinare.
La predetta lex specialis della procedura non è stata gravata in parte qua unitamente al provvedimento di aggiudicazione provvisoria, di guisa che le censure volte a contestare l’esclusione quale effetto dell’applicazione della legge di gara devono ritenersi inammissibili.
Nel caso in cui, infatti, il bando, il disciplinare o la lettera di invito prevedano espressamente una circostanza come motivo di esclusione, non è possibile, salva l’impugnativa della clausola medesima, non adottare il relativo provvedimento applicativo, stante l’impossibilità per la commissione di disapplicare, ove illegittimo, il regolamento di gara ed essendo, ancora, il sistema di giustizia amministrativa imperniato sulla regola dell’impugnabilità dei provvedimenti lesivi e non della loro disapplicazione, salve le ipotesi in cui essa è ritenuta possibile dalla giurisprudenza.
In ogni caso, va ulteriormente aggiunto che in relazione alla natura della procedura concorsuale (vendita di mezzi usati dell’Amministrazione con prezzo a base di gara sul quale effettuare un rialzo) la scelta dell’A.M.I.A. s.p.a. di individuare l’importo della garanzia in misura fissa si è mostrato del tutto appropriato, in un ambito nel quale, peraltro, l’assenza di specifiche disposizioni legislative regionali di diverso tenore, ben consentiva, avuto riguardo al valore complessivo della procedura, di dettare tale previsione.
Poiché, dunque, la ricorrente ha prodotto una garanzia provvisoria in misura inferiore a quella prescritta dalla lex specialis, la stessa andava necessariamente esclusa dalla gara.
Tratto dalla sentenza numero 646 dell’ 1 aprile 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo.
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