Il Consiglio dell’Unione Europea, con il comunicato stampa n. 748/2023, ha reso noto di aver aggiornato la lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali. Nello specifico vengono aggiunte Antigua e Barbuda, Belize e Seychelles espungendo Isole Vergini britanniche, Costa Rica e Isole Marshall. Il Consiglio censura la carenza sotto il profilo dello scambio di informazioni fiscali su richiesta, sollecitandole a migliorare il loro quadro giuridico al fine di risolvere i problemi individuati.
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1. Gli Stati della black list
A seguito dell’aggiornamento, la lista, oltre alle recente novella di Antigua e Barbuda, Belize e Seychelles, comprende le seguenti giurisdizioni:
– Samoa americane;
– Anguilla;
– Bahamas;
– Figi;
– Guam;
– Palau;
– Panama;
– Russia;
– Samoa;
– Trinidad e Tobago;
– Isole Turks e Caicos;
– Isole Vergini degli Stati Uniti;
– Vanuatu.
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2. I movimenti della lista
La lista dell’Unione Europea relativa alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, risale al dicembre 2017, e nasce nell’ottica di promuovere la cooperazione in materia fiscale con Paesi extra UE. Sulla scorta di criteri quali la trasparenza fiscale, l’equa imposizione e l’attuazione di norme internazionali volte a prevenire frodi fiscali, le giurisdizioni vengono valutate dal Consiglio dell’Unione Europea. La lista è molto dinamica e viene aggiornata dal Consiglio, a decorrere dal 2020, due volte l’anno. La prossima revisione è prevista nel febbraio 2024. Il Consiglio valuta anche lo stato di avanzamento relativo le giurisdizioni cooperanti che hanno apportato miglioramenti alle loro politiche fiscali e, pertanto, alla connessa cooperazione. Le decisioni del Consiglio sono preparate dal gruppo “Codice di condotta”, che è responsabile anche del monitoraggio delle misure fiscali negli Stati membri dell’UE.
In questo ciclo di revisione, come visto sopra, il Consiglio ha aggiunto alla lista: Antigua e Barbuda, Belize e Seychelles. Tutte e tre le giurisdizioni sono risultate carenti per quanto riguarda lo scambio di informazioni fiscali su richiesta.
Dalla lista, invece, sono espunti:
- Costa Rica: ha modificato gli aspetti dannosi del suo regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera;
- Isole Marshall: hanno compiuto progressi significativi nell’applicazione dei requisiti in materia di sostanza economica.
- Isole Vergini britanniche: hanno modificato il proprio quadro relativo allo scambio di informazioni su richiesta e saranno rivalutate conformemente allo standard OCSE.
Oltre alla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, il Consiglio ha approvato il consueto documento sullo stato di avanzamento, che riflette la cooperazione in corso dell’UE con i suoi partner internazionali e gli impegni di tali Paesi a riformare la loro legislazione per conformarsi alle norme concordate in materia di buona governance fiscale.
Quattro giurisdizioni sono state rimosse dal documento sullo stato di avanzamento:
- Giordania e Qatar hanno rispettato i loro impegni modificando un regime fiscale dannoso;
- Montserrat e Thailandia hanno rispettato tutti gli impegni, in sospeso, relativi alle relazioni per Paese delle imposte pagate.
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Cosa vuol dire “essere uguali” di fronte ad un’imposta? I problemi generali e quelli di settori specifici diventano più importanti di fronte al rallentamento o all’arresto dello sviluppo economico, aggravato da problemi demografici nei Paesi post-industriali. È facile affermare il principio che tutti sono uguali davanti all’imposta e che tra individui in condizioni disuguali si deve seguire un qualche criterio di distribuzione del carico tributario, come garantisce il sistema della progressività dell’imposta. La condizione economica di una persona dipende da un insieme di elementi molto più complesso della misura del suo reddito, comunque questo possa essere accertato e definito. Quindi, la correlazione tra condizione economica e reddito non esprime, con la dovuta precisione, ciò che sarebbe necessario perché fosse soddisfatta la definizione di uguaglianza di condizioni come uguaglianza di reddito. Il libro rappresenta un efficace strumento di comprensione dei fondamenti riguardanti la funzione fiscale in Italia e in Europa. L’itinerario didattico, le note esplicative e la bibliografia costituiscono una base per le scelte di approfondimento del lettore. Franco Gaboardi Docente di Diritto Pubblico dell’Economia, Diritto dell’Economia e Contabilità Pubblica, presso il Dipartimento di Economia e Statistica “S. Cognetti de Martiis” dell’Università degli Studi di Torino. È autore di numerose pubblicazioni e diverse monografie sui profili giuridici, contabili, finanziari e tributari della Pubblica Amministrazione. Collabora con alcune Università ed Istituzioni europee. Federica Martinelli Dopo gli studi classici al Liceo Cavour, consegue la laurea magistrale con lode in Scienze amministrative e giuridiche delle imprese pubbliche e private, all’Università di Torino. Ha esperienze nelle discipline giuridiche pubbliche ed in particolare in quelle fiscali. Ha partecipato a seminari e master di specializzazione. Ha maturato diverse esperienze all’estero, soprattutto in Inghilterra, dove ha preso parte a workshop in materia di tax law e diritto tributario comparato. Da alcuni anni lavora presso Poste Italiane Spa nell’ambito delle Risorse Umane.
Franco Gaboardi, Federica Martinelli | Maggioli Editore 2022
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