L’ordinanza n. 29539/2024 della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, riguarda due aspetti dei procedimenti dello stato di adottabilità: la necessità di una rapida definizione dello stato giuridico del minore e l’idoneità della PEC come strumento di notificazione degli atti processuali.
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Indice
1. I fatti di causa
La madre dei bambini, affetta da una grave tossicodipendenza, era stata giudicata incapace di garantire le cure necessarie ai figli, mentre il padre, irreperibile, aveva abbandonato ogni relazione genitoriale con loro. I nonni materni si erano proposti come risorsa per l’accudimento, ma le indagini condotte dai servizi sociali e la CTU avevano evidenziato la loro incapacità di comprendere le esigenze emotive dei minori. I giudici di merito avevano quindi confermato lo stato di adottabilità dei minori, ritenendo che l’interruzione dei legami con la famiglia biologica fosse indispensabile per tutelare il superiore interesse dei minori.
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2. Inammissibilità del ricorso in Cassazione per tardività
Il ricorso per Cassazione presentato dai nonni si è scontrato con un ostacolo preliminare: la tardività. La Corte ha infatti ritenuto che il termine breve di trenta giorni, previsto dall’art. 17 della L. 184/1983 per proporre ricorso contro le sentenze in materia di adottabilità, fosse decorso regolarmente dalla notificazione via PEC della decisione d’appello.
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3. PEC e il principio di celerità
La Corte di Cassazione ha svolto un’analisi sul ruolo della PEC nei procedimenti di adottabilità. La PEC risponde pienamente alle esigenze dei procedimenti minorili, dove il superiore interesse del minore richiede decisioni rapide e definitive.
Nel caso di specie, l’art. 17 della Legge 184/1983, considerato una “lex specialis” rispetto alle norme generali del c.p.c., stabilisce che il termine per proporre ricorso per Cassazione sia di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Questo termine breve è giustificato dalla necessità di garantire stabilità ai minori, evitando che periodi prolungati di incertezza possano compromettere il loro sviluppo psicologico ed emotivo.
I giudici hanno confermato altresì che la notificazione della sentenza tramite PEC è pienamente idonea a far decorrere il termine breve, a condizione che il destinatario abbia effettivamente accesso al testo integrale del provvedimento. Nel caso in esame, i ricorrenti avevano ricevuto la sentenza d’appello via PEC in formato integrale e, pertanto, erano stati messi in condizione di esercitare il loro diritto di impugnazione entro i termini previsti dalla legge.
4. Il principio di diritto sullo stato di adottabilità e pec
Nell’ordinanza, la I sez. Civ. della Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 17 della L. 184/1983 prevale sulle regole generali previste dagli artt. 133 e 136 c.p.c.
La Corte ha inoltre sottolineato che la PEC soddisfa il requisito dell’ “effettiva disponibilità” del provvedimento da parte del destinatario, eliminando ogni dubbio sulla conoscibilità legale dell’atto. In definitiva, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:“In tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d’ufficio della sentenza della Corte d’Appello effettuata ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Legge n. 184 del 1983 è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui al successivo comma 2, tenuto conto della natura di ‘lex specialis’ della norma. La notificazione tramite PEC soddisfa pienamente i requisiti di certezza e conoscibilità legale richiesti, purché il testo integrale della sentenza sia effettivamente messo a disposizione del destinatario.”
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