Status di rifugiato in UE: no estradizione verso il paese d’origine

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Fino a quando l’autorità che ha riconosciuto lo status di rifugiato non lo ha revocato, l’interessato non può essere estradato, a prescindere dai motivi alla base della domanda di estradizione. Lo ha stabilito la Corte di Lussemburgo il 18 giugno 2024, con Sentenza nella causa C-352/22. Per l’approfondimento consigliamo il volume: Immigrazione, asilo e cittadinanza

Indice

1. Nessuna estradizione se c’è già il riconoscimento dello status di rifugiato


La Grande Sezione della Corte di giustizia UE, il 18 giugno, ha precisato che un cittadino di un paese terzo non può essere estradato, da uno Stato UE, verso il suo paese d’origine, ove gli sia stato riconosciuto lo status di rifugiato in un ulteriore Stato membro. L’autorità cui è stata presentata l’istanza di estradizione deve mettersi in contatto con l’autorità che ha riconosciuto detto status. Fino al momento in cui quest’ultima non lo ha revocato, l’interessato non può essere estradato. Per l’approfondimento consigliamo il volume: Immigrazione, asilo e cittadinanza

FORMATO CARTACEO

Immigrazione, asilo e cittadinanza

Obiettivo degli autori è quello di cogliere l’articolato e spesso contraddittorio tessuto normativo del diritto dell’immigrazione.Il volume, nel commento della disciplina, dà conto degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi amministrative, segnalando altresì la dottrina “utile”, perché propositiva di soluzioni interpretative utilizzabili dall’operatore (giudici, avvocati, amministratori, operatori nei diversi servizi).Il quadro normativo di riferimento di questa nuova edizione è aggiornato da ultimo alla Legge n. 176/2023, di conversione del decreto immigrazione (D.L. n. 133/2023) e al D.lgs n. 152/2023, che attua la Direttiva UE/2021/1883, gli ultimi atti legislativi (ad ora) di una stagione breve ma normativamente convulsa del diritto dell’immigrazione.Paolo Morozzo della RoccaDirettore del Dipartimento di Scienze umane e sociali internazionali presso l’Università per stranieri di Perugia.

Paolo Morozzo della Rocca | Maggioli Editore

2. La vicenda


La Turchia aveva chiesto alla Germania di estradare un cittadino turco di origine curda sospettato di omicidio. Il giudice tedesco chiamato a statuire su detta istanza si è interrogato se il fatto che all’interessato sia stato riconosciuto lo status di rifugiato in Italia nel 2010, per il motivo che egli correva il rischio di persecuzioni politiche da parte delle autorità turche in ragione del suo sostegno al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), fosse di ostacolo all’estradizione.

3. La questione


La questione rientra nell’ambito del sistema europeo di asilo e della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, pertanto, il giudice tedesco ha interpellato la Corte di giustizia UE al riguardo. La Corte UE replica chiarendo che il riconoscimento dello status di rifugiato in Italia osta all’estradizione dell’interessato verso il suo paese d’origine, da cui è fuggito. Fino a quando le autorità italiane non hanno revocato detto status, l’estradizione deve essere rifiutata, e ciò in quanto tale estradizione equivarrebbe a porre fine al trattamento. Consigliamo anche la lettura dell’articolo sul caso attinente, Status di rifugiato: no al riconoscimento automatico tra Stati UE

4. Nessun automatismo


La Corte UE ha al contempo evidenziato che il legislatore dell’UE non ha, al momento, imposto alcun principio per cui uno Stato membro debba riconoscere in modo automatico le decisioni di concessione dello status di rifugiato adottate da un altro Stato membro. Gli Stati membri, per l’effetto, risultano liberi di subordinare il riconoscimento del complesso dei diritti relativi allo status di rifugiato nel loro territorio all’adozione, da parte delle loro autorità competenti, di una nuova decisione di concessione di tale status.

5. La leale cooperazione tra Stati


L’autorità tedesca competente deve, conformemente al principio di leale cooperazione, mettersi in contatto con l’autorità italiana che ha riconosciuto lo status di rifugiato. Ove a seguito di detto contatto l’autorità italiana revochi lo status di rifugiato, l’autorità tedesca deve poi giungere essa stessa alla conclusione che l’interessato non ha, o non ha più, la qualità di rifugiato. Infatti, il riconoscimento formale, da parte di uno Stato UE, dello status di rifugiato ha mero carattere dichiarativo, per l’effetto, un cittadino di un paese terzo ovvero un apolide che soddisfi le pertinenti condizioni dispone, per ciò stesso, della qualità di rifugiato. Inoltre, lo Stato deve assicurarsi che non esista alcun serio rischio che, in ipotesi di estradizione, l’interessato sia sottoposto in Turchia alla pena di morte, alla tortura ovvero a ulteriori pene o trattamenti inumani o degradanti.

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Avv. Biarella Laura

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