Secondo i Giudici calabresi, infatti, il diritto del lavoratore pubblico a usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 33 Legge n. 104/92 è finalizzato a garantire il diritto dei disabili di beneficiare di misure che ne tutelino l’autonomia ed esige, pertanto, che ogni provvedimento che ne limiti il godimento sia giustificato da una attenta comparazione costituzionalmente orientata tra le esigenze del datore di lavoro e quelle di assistenza della persona disabile, di cui l’Amministrazione deve dar conto nella motivazione del proprio provvedimento.
Nella fattispecie, un Poliziotto salentino in servizio in Provincia di Reggio Calabria ha chiesto di essere trasferito in Provincia di Lecce ex art. 33 Legge n. 104/92, per assistere il gemello in portatore di handicap grave.
Il Ministero ha rigettato il trasferimento richiesto, opponendo alla richiesta delle generiche esigenze di servizio, giustificate anche attraverso il richiamo all’elevato tasso di criminalità del contesto geografico.
Il Giudice amministrativo, però, ha annullato il diniego così formulato, ritenendo che per respingere una richiesta di trasferimento avanzata dal militare ai sensi della prefata normativa sia necessario “l’accertamento di cause concrete e specifiche che ne escludano la possibilità“, di cui l’Amministrazione deve dare fedelmente dare atto nel proprio diniego attraverso un corredo motivazionale stringente e puntuale.
Sulla base di tale premessa, quindi, il TAR calabrese, con un importante approdo giurisprudenziale, ha superato i precedenti arresti interpretativi, giungendo ad assimilare l’Amministrazione militare al datore di lavoro privato quanto agli obblighi motivazionali su di essa gravanti.
Secondo i Giudici amministrativi, infatti, all’Amministrazione militare deve richiedersi “un apprezzamento e un impegno motivazionale riferito agli specifici episodi procedimentali; apprezzamento e impegno di natura analoga a quella che, nei rapporti di lavoro privato o di rapporto di impiego privatizzato è rimessa al datore di lavoro, il cui atto gestionale di riscontro alla richiesta di trasferimento è sindacabile sotto il profilo della correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c.”
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