La vicenda, oggetto della sotto allegata pronuncia, nasce dalla lite, persa in ogni grado di giudizio, tra due aziende: l’una denunciava l’altra per presunta concorrenza illecita, perché questa ultima aveva inserito nel proprio organico tre suoi ex agenti.
La S.C. nega che il comportamento tenuto dalla M. s.p.a. sia stato sleale, ai sensi dell’art. 2598 cc , poiché non ha comportato alcun danno alla ditta “rivale” ed i lavoratori erano stati presi alle sue dipendenze, in un quadro di assunzioni collettive, solo per la loro alta qualificazione professionale e per il know-how acquisito presso la B.R. s.p.a.
Infatti “…perché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell’impresa concorrente, occorre che l’assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intenzione di danneggiare l’impresa concorrente” (Cass., sez. I, 22 luglio 2004, n. 13658, m. 574806, Cass., sez. I, 9 giugno 1998, n. 5671, m. 516227) …”.
Si chiarisce che non vi è stata alcuna denigrazione, né tentativo alcuno di ledere l’altra società e che gli ingaggi erano avvenuti nell’ambito di un’articolata ed ampia campagna di reclutamento di personale, rientrante tra i poteri direttivi e organizzativi del datore di lavoro. In sintesi rientrava tra i diritti della M. assumere questi tecnici, seppur avessero avuto esperienze lavorative presso l’impresa concorrente, perciò il suo comportamento è lecito e legittimo.
**************, foro di Grosseto.
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO N. 6194/2008, DEPOSITATA IN DATA 07/03/2008
… omissis…
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per concorrenza sleale da storno di dipendenti proposta dalla B. R. s.p.a. nei confronti della M. s.p.a. Hanno ritenuto i giudici del merito che: a) l’assunzione da parte della M. s.p.a. di tre ex dipendenti della ************, avvenuta tra il dicembre 1991 e il gennaio 1992, non fu determinata dall’intento di nuocere all’ impresa concorrente, perché in quello stesso biennio la M. s.p.a. assunse ottantaquattro nuovi dipendenti; b) il passaggio alla M. s.p.a. dei tre dipendenti, un impiegato commerciale e due tecnici, non procurò alcun danno alla B. R. s.p.a., che aveva all’epoca oltre mille dipendenti; c) il dedotto tentativo di storno di altri dipendenti e agenti non rileva, posto che non si realizzò, e non risulta provato, essendo peraltro inammissibile l’indicazione in appello di nuovi testimoni sui medesimi capitoli della prova per testi già assunta in primo grado.
Contro la sentenza d’appello ricorre ora per cassazione la B. R. s.p.a., con due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso la M. s.p.a.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2598 c. c. e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando un’erronea valutazione delle prove acquisite, dalle quali risulta che i tre dipendenti passarono dall’una all’altra impresa in pochi giorni, grazie all’offerta di stipendi doppi da parte della M. s.p.a., e fu ottenuto allo scopo di utilizzarne le conoscenze tecniche da essi acquisite presso la B. R. s.p.a.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 115, 257 c.p.c, 2797 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare sia il giudicato del giudice del lavoro sull’esistenza della concorrenza sleale sia la documentazione relativa al curriculum dei dipendenti stornati; e abbiano erroneamente negato un nuovo esame dei testi già escussi.
2. Il ricorso è inammissibile.
Come chiarito anche nella sentenza impugnata, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “perché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell’impresa concorrente, occorre che l’assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intenzione di danneggiare l’impresa concorrente” (Cass., sez. I, 22 luglio 2004, n. 13658, m. 574806, Cass., sez. I, 9 giugno 1998, n. 5671, m. 516227). E in realtà non può essere considerata di per sé illecita l’assunzione di personale proveniente da un’impresa concorrente, se l’operazione non sia condotta in violazione delle norme di correttezza richiamate dall’art. 2598 n. 3 c.c., a esempio mediante denigrazione del datore di lavoro, e in modo da provocargli danno.
Nel caso in esame i giudici del merito hanno plausibilmente escluso l’esistenza sia di un intento sia di un risultato di danno per la B. R. s.p.a., in ragione delle modalità dell’assunzione e del ruolo svolto dai tre dipendenti nell’azienda di provenienza. E contro questa ricostruzione la ricorrente propone solo una diversa interpretazione delle prove, inammissibile nel giudizio di legittimità. Né maggior fondamento hanno le censure relative al diniego di rinnovazione della prova per testi, essendo indiscusso che “l’esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell’esame dei testimoni previsto dall’art. 257 c.p.c., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell’art. 359 dello stesso codice, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (Cass., sez. III, 1 agosto 2002, n. 11436, m. 556505, Cass., sez. L, 30 luglio 2003, n. 11701, m. 6 565525, Cass., sez. III, 29 aprile 2004, n. 8217, m. 572450).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi €. 10.100, di cui €. 10.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
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