Stravolgimento della formazione della prova o sbilanciamento del sistema verso una parte processuale?

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La sentenza n.16458 del 2020

Premessa

Il provvedimento di legittimità n.16458 del 2020 della Sez. III penale, interpretato estensivamente, sembra essere al limite con i principi generali del processo penale costituzionalmente orientato.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo un discreto parere, mette in “profonda” crisi l’intero sistema ed il complesso impianto normativo processuale: dall’equidistanza delle parti al principio di parità di introduzione di elementi per la formazione della prova passando per il concetto di equiparazione degli strumenti delle parti processuali in modo tale da garantire, da un lato, il fine ultimo statale, attraverso la Pubblica Accusa, di perseguire i reati, e da l’altro, però, il diritto inviolabile, della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, ad esplicare una difesa dignitosa, ma tutto ciò, incorniciato dall’art.111 della Costituzione italiana il quale disciplina “il giusto processo”.

Prima di entrare in merito alla Sentenza citata è necessario in breve cenni premettere la tipologia sistematica del processo italiano, e i risvolti del sistema “misto” per poi soffermarsi sulla inclinazione verso la Pubblica Accusa dedotta dall’attività ermeneutica sottesa al provvedimento in analisi. Abbandonato il sistema, ormai obsoleto, inquisitorio, la giurisdizione penale, attraverso i principi costituzionali ed il codice di procedura, viene esercitata con un meccanismo prevalentemente accusatorio. Il sistema inquisitorio, in epoca illuministica, veniva criticato da Cesare Beccaria nel suo volumetto, pubblicato a Livorno, intitolato “Dei delitti e delle pene”. Egli sosteneva che le denunce e le accuse non dovevano essere segreti; che si doveva vietare che l’imputato fosse sottoposto al giuramento, e ancora più, alla tortura. Il filosofo illuminato, nella sua opera, proponeva che il processo penale si svolgesse in pubblico, che vi fosse un severo controllo sull’uso della custodia preventiva e che si abbandonasse il sistema della prova legale in favore del libero convincimento del giudice. Il superamento del sistema inquisitorio ha portato all’affermazione di diverse caratteristiche: il giudice inizia il processo soltanto su iniziativa di parte; le parti, e non il giudice, ricercano la prova; il processo è orale nel senso che di regola il giudice decide sulla base di dichiarazioni rese oralmente e nel contraddittorio tra le parti; l’imputato è presunto innocente; sono previsti limiti alla ammissione delle prove; la carcerazione prima della sentenza è una eccezione.

Pertanto il sistema accusatorio è quel modello di procedimento penale che si basa sul principio dialettico in base al quale la verità è tanto meglio accertata quanto più spazio è dato allo scontro tra le parti armate da interessi contrapposti.

Ciò premesso, la sentenza del 18 febbraio 2020 n.16458 della III Sez. penale va letta con estrema attenzione sia sull’aspetto giuridico sistematico sia sull’aspetto meramente sintattico. Nelle considerazioni in diritto, la Suprema Corte, afferma che “la perizia, prodotta dal consulente del magistrato del Pubblico Ministero, pur costituendo anch’esse il prodotto di un’indagine di parte, devono ritenersi assistite da una sostanziale priorità rispetto a quelle tratte dal consulente tecnica della difesa.” Il provvedimento continua, ad essere argomentato, riprendendo l’interpretazione del 24 settembre 2014 n. 42937 della Sezione II : “ Se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, in assenza di contraddittorio e soprattutto in assenza di terzietà, è tuttavia altrettanto vero che il pubblico ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità, concretamente raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tecnico scientifiche espressive di competenza e imparzialità, dovendosi necessariamente ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi i sintonia con tali indicazioni.” Proprio, come afferma la Corte, la perizia, prodotta dal consulente del P.M, avviene esplicata in assenza di contraddittorio ed in assenza di terzietà, e proprio per le modalità, quest’ultima, per natura è di parte, in egual modo quella tratta dal consulente tecnico della difesa. Dunque, riprendere le affermazioni della seconda sezione per rafforzare la tesi di prevalenza della perizia del P.M su quella della difesa, risulta essere in primo luogo contraddittorio in termini, in secondo luogo potrebbe rappresentare un tentativo indiretto di stravolgimento del sistema prevalentemente accusatorio, ed in ultimo, non per minore importanza, pare essere una affermazione che rafforza aprioristicamente i “rilievi precisi e circostanziati” della perizia prodotta dal consulente della Pubblica Accusa. E ciò, non può avvenire, come affermato dalla Corte, solo perché “gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell’art.359 cod.proc.pen. rivestono perciò, proprio in ragione delle funzioni ricoperte dal Pubblico Ministero che,sia pur nell’ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parte, una valenza probatoria non comparabile a quella di consulente delle parti del giudizio.”

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Considerazioni

Queste considerazioni innovative della Corte Suprema di Cassazione, interpretate in maniera estensiva-sistematica, sono estremamente lesive rispetto i principi generali del processo penale a tal punto da limitare il diritto alla difesa, o addirittura, rendere le argomentazioni difensive accessorie, secondarie o subalterne alle tesi esposte dalle perizie, proposte dal P.M, solo per la natura e per la funzione pubblica del Magistrato del Pubblico Ministero. In modo indiretto e di riflesso, il diritto/dovere, come stabilito dall’art.358 c.p.p, di ricercare anche le prove a favore dell’indagato, non può “tout court” essere apportato al perito della Procura solo perché nominato dal P.M.

Questa visione statalista e giustizialista mette a repentaglio il diritto alla difesa, l’art.111 della Costituzione e l’intero impianto normativo-sistematico processuale. Il tentativo di “aborto” giuridico si auspica venga arrestato da una responsabile “obiezione di coscienza” delle Sezioni Unite con una estrema puntualità di armonizzare l’ordinamento giuridico al sistema prevalentemente accusatorio.

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