Ricettazione: struttura, normativa e similitudini con altri reati

Approfondimento sul reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p.

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Indice

1. Il reato di ricettazione

La ricettazione è un delitto previsto dall’art. 648 c.p. il quale dispone che “fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 1.000 euro nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto“.
Come accennato, tale norma ha subìto delle modifiche integrative con il d. lgs. 195/2021, il quale ha aggiunto i commi 2, 3 e 4, di cui sopra.
Il bene giuridico tutelato è il patrimonio del singolo e la ratio della norma è quella di bloccare fin dal principio i reati presupposti senza i quali la ricettazione non potrebbe esistere.
È un reato comune (può essere commesso da “chiunque”) ed è necessario che il denaro o la cosa oggetto della condotta abbia una provenienza delittuosa e che, quindi, derivi da rapina, estorsione o furto e che crei un profitto all’autore del reato o ad altri.
L’elemento soggettivo può essere il dolo specifico (al fine di procurare a sé o ad altri un profitto) o il dolo eventuale, che si configura nel ragionevole convincimento che l’agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa. A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa e non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. sent. n. 30240/2023).
Inoltre, è un reato a forma vincolata, in quanto la condotta deve consistere necessariamente nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento delle cose di provenienza illecita, momento in cui si ha la consumazione stessa.
Secondo recente giurisprudenza “integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire una plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi della detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita” (Cass. sent. n. 42532/2021).

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2. Similitudini con altri reati

La ricettazione, spesso, può essere confusa con altre fattispecie delittuose che hanno delle similitudini con essa.
Una di queste è il favoreggiamento reale di cui all’art. 379 c.p. il quale dispone che “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione“.
Tale norma esclude esplicitamente il caso della ricettazione (art. 648 c.p.), in quanto le condotte presentano delle differenze sostanziali: infatti, nella ricettazione il reo agisce per procurare a sé o ad altri un profitto; nel favoreggiamento reale, il reo aiuta l’autore del reato ad assicurargli e garantirgli il prodotto, il profitto o il prezzo del reato che questo ha commesso.
Anche la Cassazione ha delineato la differenza tra i due delitti, sancendo che “la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell’interesse esclusivo dell’autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice” (Cass. sent. n. 10980/2018).
Altro caso è quello dell’incauto acquisto, reato contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p. il quale dispone che  “chiunque, senza averne prima accertata la provenienza legittima, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10“.
La differenza con la ricettazione risiede nella consapevolezza del soggetto agente: se nel reato di ricettazione è necessario il dolo e, quindi, la consapevolezza della provenienza illecita del denaro o del bene oggetto del reato, nella fattispecie di incauto acquisto è sufficiente che sussista la colpa dell’agente, cioè l’inosservanza di determinate regole nell’acquisto o nella ricezione di un bene.
La Corte di Cassazione ha chiarito proprio questo concetto, sancendo che “sussiste l’elemento soggettivo del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza di cui all’art. 712 cod. pen. ove si dimostri che l’agente non abbia usato la diligenza dell’uomo medio nella verifica della legittima provenienza del cellulare di marca, acquistato da un suo conoscente, ‘come nuovo’ ad un prezzo particolarmente vantaggioso (e quindi di sospetta provenienza)” (Cass. sent. n. 37824/2020).

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Riccardo Polito

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