Successioni: il provvedimento di divisione ha natura istruttoria

Redazione 04/07/11
Scarica PDF Stampa

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14331 del 28 giugno 2011, si è pronunciata in merito all’esperibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. per l’ordinanza di fissazione dell’udienza per procedere al sorteggio dei lotti di eredità.

Tale ordinanza era stata impugnata dagli eredi, appunto con lo strumento del ricorso straordinario, assumendo che il provvedimento aveva violato il disposto di cui all’art. 789 del codice di procedura civile, che consente di dichiarare esecutivo il progetto solo se non sorgono contestazioni. Nel caso specifico le contestazioni riguardavano l’assegnazione dei lotti e come tali non impedivano l’esecutorietà del progetto divisionale: infatti constare solo l’assegnazione dei lotti equivale ad accettare la divisione come è stata proposta, non sottintende una contestazione del progetto.

Inoltre, come si legge nelle parole della Corte, « il ricorso per cassazione è esperibile, alla stregua dei principi generali che regolano tale mezzo di impugnazione, avverso i provvedimenti abnormi unicamente quando questi hanno carattere decisorio, sono idonei a incidere su diritti, nonché a determinare il formarsi del giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. Pertanto, non sono impugnabili i provvedimenti istruttori, in quanto meramente strumentali rispetto alla decisione della causa, revocabili e modificabili dal giudice che li ha emessi, e inidonei a determinare il formarsi del giudicato».

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento