La lesione della quota indisponibile può verificarsi sia in caso di successione testamentaria, sia in caso di successione legittima. Può consistere o in una totale esclusione del legittimario dalla successione (pretermissione), ad es., Tizio, padre di tre figli, nomina, nel suo testamento, unico erede uno dei tre, “dimenticandosi” degli altri due; oppure, nell’assegnazione al legittimario di beni aventi un valore inferiore a quello previsto dalla legge (lesione della legittima), ad es., Tizio, padre di un figlio, a cui assegna la quota di un quarto (invece che la metà, come previsto dall’art. 537, comma 1 c.c.), lasciando il resto dei suoi beni ad estranei.
In caso di pretermissione, la S.C. sottolinea che «in materia di successione ereditaria, l’erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l’assunzione della qualità di erede e l’attribuzione congiunta di un asse ereditario». Il legittimario pretermesso, infatti, è privo di una vocazione ereditaria, e pertanto gli è preclusa la possibilità di accettare l’eredità, in quanto l’unico modo di adizione della stessa è la sola proposizione dell’azione di riduzione, il cui positivo accoglimento determina l’acquisto della qualità di erede.
A maggior riprova del fatto che il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione, si consenta di citare la recente pronuncia della Cassazione, in tema di rapporto tra azione di riduzione e domanda di retratto, laddove la S.C. evidenzia che «Non sussiste un vincolo di pregiudizialità tecnica, tale da determinare la sospensione necessaria del processo, tra l’azione di riduzione e la domanda di retratto proposta dal legittimario pretermesso avverso l’alienazione dei beni ereditari compiuta dal soggetto che, allo stato, riveste la qualità di erede, giacché le disposizioni testamentarie eventualmente lesive della quota di legittima esplicano la loro efficacia fino alla pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, momento anteriormente al quale difetta, pertanto, uno stato di comunione tra erede e legittimario leso».
I presenti contributi sono tratti da
La diseredazione
Questo nuovissimo ebook vuole affrontare la complessa casistica che ruota attorno alla disciplina successoria, con particolare riferimento alle ipotesi di diseredazione, quale figura discussa poiché contrastante con alcuni principi fondamentali dell’ordinamento.Tuttavia, la società sembra richiedere una maggiore flessibilità da parte del diritto successorio, per far meglio fronte alle ultime volontà del soggetto, la cui libertà deve poter essere tutelata fino all’ultimo momento utile.Con approccio sistematico e pratico, l’opera vuole fornire anche consigli operativi e soluzioni utili a casi concreti.Carmine Lazzaro, Laureato in Giurisprudenza, consegue il Diploma presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Messina. Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche Privatistiche, curriculum “Diritto Civile” presso l’Università degli Studi di Messina. È Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati di Messina. Svolge attività di docenza ed assistenza alle Cattedre di Diritto Civile, Diritto Privato e Diritto di Famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza e di tutorato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Messina. Cultore della materia in Diritto Privato e Diritto di Famiglia. Autore di una monografia e di numerose pubblicazioni su riviste giuridiche di rilevanza nazionale ed internazionale.
Carmine Lazzaro | 2018 Maggioli Editore
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Riunione fittizia e azione di riduzione
Per comprendere, invece, se vi sia o meno lesione di legittima, bisogna procedere, in via preliminare, alla c.d. riunione fittizia.
Come rilevato dalla S.C.,«nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario – mediante la cosiddetta riunione fittizia – stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso».
In una recente pronuncia, con riferimento alla integrazione della quota di riserva, i giudici di legittimità aggiungono, peraltro, che «qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei “frutti” dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda».
La riunione fittizia è un’operazione matematica che consente di individuare esattamente la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre, tenuto conto della qualità e del numero dei legittimari e dell’ammontare complessivo dell’asse ereditario.
La quota indisponibile, infatti, va astrattamente calcolata sul relictum (comprensivo di tutti i beni rientranti nell’asse ereditario al momento della successione), al netto dei debiti, aggiungendo il c.d. donatum, ovvero l’insieme dei beni donati in vita (donazioni dirette ed indirette) dal de cuius, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione, determinato in base alle regole in materia di collazione (artt. 737 ss. c.c.), salvo quanto previsto in tema di dispensa dalla collazione ex art. 737, comma 2, c.c. o in tema di donazioni di modico valore fatte al coniuge ex art. 738 c.c.
In caso di lesione delle prerogative dei legittimari, il legislatore attribuisce al soggetto interessato un diritto potestativo ad esecuzione processuale avente ad oggetto la possibilità di agire in riduzione. Tale diritto rischia di “congelare” la definitiva allocazione dei beni rientranti nella massa ereditaria per un arco di tempo anche piuttosto lungo. L’azione di riduzione, infatti, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
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