Sugli accertamenti fiscali: cenni generali

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L’accertamento (analitico) in rettifica dei redditi delle persone fisiche è solitamente predisposto sulla scorta di elementi certi che siano nella disponibilità dell’Ufficio procedente, ricorrendo altresì anche a semplici presunzioni che siano gravi, precise e concordanti e quindi a tutto quell’insieme di elementi che notoriamente e generalmente denotano l’alta probabilità dell’esistenza di un fatto ignoto da dimostrare, ovvero il reddito occultato. Ferma la possibilità per il contribuente di fornire, nei predetti casi,  la prova contraria, diversamente è in facoltà (discrezionalità) dell’Ufficio determinare il reddito complessivo del soggetto interessato prescindendo del tutto dalle categorie reddituali (c.d. accertamento sintetico) qualora il contribuente non abbia fornito riscontro agli inviti od ai questionari inviatigli dall’Ufficio, oppure qualora il predetto Ufficio sia in possesso della prova certa dell’esistenza, in capo al contribuente, di beni di rilevante valore economico con conseguente inversione dell’onere della prova. Da tutto ciò discende il ruolo primario rivestito dalla condotta osservata dal contribuente che sia stato destinatario di inviti/questionari. 

Nelle particolari ipotesi di accertamento dei redditi in capo a soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, regola generale esige che il predetto tipo di accertamento rivesta il carattere dell’analiticità e sia determinato prettamente dalla tipologia di elementi indicati nella dichiarazione reddituale,  o che gli stessi siano risultati essere incompleti, falsi o inesatti a seguito di verifiche, ferma la facoltà dell’Ufficio di ricorrere comunque ai metodi ritenuti più opportuni per la determinazione del reale reddito del soggetto interessato. Da qui l’importanza, per i predetti contribuenti, della tenuta ordinata e corretta delle obbligatorie scritture contabili. Gli accertamenti Iva (art. 54 Dpr 633/72), in particolare, possono essere causati dal confronto tra la dichiarazione ed i registri Iva, dalla verifica delle fatture o di altre scritture contabili (salva l’ipotesi dei cc.dd. “controlli incrociati” presso altri contribuenti), e prevedono il possibile utilizzo di presunzioni (purchè gravi, precise e concordanti), comprese quelle legali.  Le risultanze (avvisi) dei predetti accertamenti andranno notificati al contribuente entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o entro il quinto anno successivo in caso di omessa dichiarazione, a mezzo di atto motivato e particolareggiato (indicazione degli errori riscontrati, delle omissioni o inesattezze, degli elementi probatori) a pena di nullità.

Prescindendo, infine, dalla tipologia di contribuente e di reddito oggetto dell’attività di accertamento, riveste fondamentale importanza, per la correttezza della medesima attività,  la fase preparatoria del controllo con la necessaria acquisizione, da parte dell’Ufficio, di tutte le informazioni disponibili presso l’Anagrafe Tributaria, degli eventuali “precedenti fiscali” (controlli pregressi sul medesimo soggetto),  delle eventuali segnalazioni ricevute, dell’elenco dei beni immobili e mobili posseduti dal contribuente, ed ovviamente delle precedenti dichiarazioni reddituali.

 

De Franciscis Piero

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