Sui lavori socialmente utili (Cass. n. 14636/2013)

 

Massima

Il decreto legislativo n. 468/1997, nel ricomprendere nell’ambito dei lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, non reca una elencazione tassativa di attività, e nemmeno le previsioni della contrattazione collettiva che destinano risorse al sostegno delle iniziative volte al miglioramento della produttività, efficienza ed efficacia dei servizi hanno diretta incidenza sulla ricomprensione di analoghe iniziative tra le attività inerenti i citati lavori socialmente utili. 

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento dell’11 giugno 2013 n. 14636 la Corte di Cassazione ha precisato che l’art. 14 della legge n. 451 del 19 luglio 1994, di conversione del D.L. n. 299 del 1994, disponeva che ai lavori socialmente utili presso le pubbliche amministrazioni potevano essere avviati o i titolari di trattamento straordinario di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità, ovvero i disoccupati di lunga durata (1).

Per i primi il compenso per l’opera prestata era pari alla prestazione previdenziale in godimento (cassa integrazione o indennità di mobilità), salvo il diritto ad un compenso integrativo per il lavoro ulteriore svolto.

Per i disoccupati che non godevano di alcuna prestazione previdenziale si stabilì (2) la somma di L. 7.500 orarie.

Continuano ancora i giudici nella decisione de qua affermando che “la medesima legge ha previsto che l’utilizzazione dei lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità”.

Con l’art. 20 della legge n. 196 del 1997 che detto compenso fosse a carico del Fondo per l’occupazione di cui al decreto legge n. 148 del 1993, art. 1, comma 7, convertito nella legge n. 236 del 1993. In seguito con il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3, si reiterò la previsione che per i lavoratori utilizzati nella attività di lavori socialmente utili non percettori di trattamenti previdenziali competeva un importo mensile di L. 800.000 erogato dall’lnps.

Anche se un importo integrativo fu erogato dal Ministero, in ogni caso è indubbio che la parte essenziale del compenso per l’opera prestata era a carico del Fondo per l’occupazione e materialmente erogata dall’lnps, onde non è configurabile alcun rapporto di lavoro subordinato, neppure di fatto, non essendo previsto per legge alcuna controprestazione economica a carico del soggetto beneficiario.

Pertanto, in assenza di un elemento fondamentale caratterizzante la fattispecie, il rapporto mai potrebbe essere ricondotto nell’alveo del lavoro subordinato.

 

2. La fattispecie

In sede di appello la Corte aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del giudice del lavoro in primo grado, che aveva condannato lo stesso Ministero al pagamento, in favore del lavoratore, della differenza tra quanto versato a titolo di compensi per lo svolgimento di lavori socialmente utili e quanto dovuto in base al trattamento retributivo previsto per il personale dipendente di pari livello.

Con un solo motivo di censura la difesa del Ministero della Giustizia denunziava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs n. 81/2000, dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., assumendo che le mansioni svolte dalla controparte rientravano, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nel settore dei lavori socialmente utili di cui all’art. 1 del d.lgs n. 468/97 e agli artt. 2 e 3 del d.lgs n. 81/2000, oltre che nei progetti, ministeriale e di Corte d’appello, regolarmente approvati dal Ministero del Lavoro.

 

3. Conclusioni

La Cassazione con la decisione dell’11 giugno 2013 n. 14636, ricordando precedenti sul tema (3) ha precisato che  in tema di lavori socialmente utili, l’art. 1 del d.lgs. n. 468 del 1997, nel ricomprendere in tale ambito le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, non reca un’elencazione tassativa di attività, né le previsioni della contrattazione collettiva che destinano risorse al sostegno delle iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi hanno diretta incidenza sulla ricomprensione di analoghe iniziative fra le attività inerenti ai lavori socialmente utili”.

 

4. Giurisprudenza

In tema di occupazione in lavori socialmente utili, rispetto alla prestazione che, per contenuto e orario, si discosti da quella dovuta in base al programma originario e che venga resa in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall’art. 2126 c.c., da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato. (Cass., 5/7/2012, n. 11248, in D&L, 2012, 764)

 

In tema di lavori socialmente utili, il D.Lgs. n. 468 del 1997, limitando la possibilità di cumulare il relativo assegno con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell’istituto, sicché, anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 8, l’assegno non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale se questo è iniziato (come nella specie) prima dell’avvio del progetto Lsu. Ciò risponde alla intentio legis di configurare l’inserimento nei progetti Lsu come finalizzato alla creazione di occupazione, ratio espressamente indicata per i progetti di attività di utilità collettiva, assimilabili ai progetti Lsu e riservati dall’art. 23 della legge n. 67 del 1988 ai giovani “privi di occupazione”. (Cass., 7/6/2012, n. 9205, in Orient. Giur. Lav., 2012, 458) 

 

Non vi è incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmenti utili e il compenso ricavato da diversa utilità di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, alla stregua della normativa sopravvenuta, il D.Lgs. n. 468 del 1997, che limitando la possibilità di cumulare l’assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell’istituto, onde non vi sarebbe ragione di operare distinzioni, e sulla scorta del rilievo che il richiamo alla normativa sull’indennità di mobilità, fatto dall’art. 1, comma 3, della L. n. 608 del 1996, valga non già per il divieto di cumulo tra sussidio e lavoro a tempo parziale, ma al diverso fine del regime della contribuzione riconoscendosi la contribuzione figurativa sia per il periodo in cui si gode dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 9, L. n. 223 del 1991), sia per il periodo in cui si svolgono lavori socialmente utili (art. 8, comma 19, D.Lgs. n. 468 del 1997). (Cass. 19/4/2007, n. 9344, in Lav. nella giur., 2007, 1254 e in Dir. e prat. lav., 2008, 489)

 

Gli assegni corrisposti per lo svolgimento di lavori socialmente utili devono essere rivalutati annualmente nella misura dell’80% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Tale adeguamento periodico rimanda direttamente alla disciplina dell’indennità di mobilità, adeguabile anch’essa in base al 3° comma dell’art. 7, l. n. 223/91. A ciò non osta né la soppressione della cd. “scala mobile”, né la pronuncia della Corte Cost. n. 184/00, che ha ritenuto legittima la mancata previsione di un meccanismo di adeguamento dell’indennità di mobilità. (Corte Appello Napoli, 5/10/00, n. 466, pres. Diani, est. Nobile, in Riv. Giur. Lav., 2001, pag. 247, con nota di Mazziotti, Superamento della scala mobile e adeguamento al costo della vita delle prestazioni di mobilità)

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

_________ 

(1) Di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 25, comma 5.

(2) Comma 4, art. 14, legge n. 451 del 19 luglio 1994.

(3) Cfr. Cass., 13 ottobre 2010, n. 21155. 

Sentenza collegata

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