Sui tribunali delle acque pubbliche: un quadro generale

     Indice

  1. Il fondamento normativo e aspetti generali
  2. Il fondamento di diritto
  3. I pronunziamenti della Corte di Cassazione

1. Il fondamento normativo e aspetti generali

La giurisdizione delle acque pubbliche formata dal Tribunale Superiore e dai Tribunali regionali (entrambi) delle Acque pubbliche trova il suo proprio fondamento costituzionale negli artt.102 comma 2,108,111 comma 2 e 113 Cost..

Ciò vuol dire che la giurisdizione delle acque pubbliche è sia giurisdizione specializzata (art.102 comma 2) che giurisdizione speciale (art.108),è garantita espressamente dalla legge e, tramite i principi, dalla Costituzione, ed è regolare giurisdizione a cui si applicano anche le norme costituzionali circa uno dei suoi strumenti giuridici principali e tipici e cioè il processo (art.111 comma 2).

E’ nel contempo sia giurisdizione ordinaria che giurisdizione amministrativa.

Tra le giurisdizioni amministrative è giurisdizione amministrativa speciale.

E’ organo di giurisdizione ordinaria ed amministrativa per la tutela giurisdizionale ai fini e per gli effetti della prescrizione di cui all’art.113 Cost.

Rileverebbero all’uopo anche le prescrizioni di cui alle norme 103,117 comma 2 lett. l e 125 Cost.

L’art.103 si esprime anche nel senso di altri organi di giustizia amministrativa.L’art.117 comma 2 lett. l parla, invece, della potestà legislativa esclusiva dello Stato mentre,l’art.125 dice che nelle Regioni possono essere istituiti organi di giustizia amministrativa.

Di conseguenza c’è da osservare che intesa in maniera globale la giurisdizione delle acque pubbliche è giurisdizione amministrativa.

I Tribunali Regionali delle Acque pubbliche sono composti da magistrati ordinari e tecnici mentre, il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche è composto da magistrati ordinari, da magistrati amministrativi e tecnici.

Ciò consente di affermare che, oltre a quanto detto, il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche è giudice ordinario quando funge da giudice di secondo grado nei confronti delle pronunzie dei Tribunali Regionali di primo grado delle Acque mentre, è giudice amministrativo quando giudica in unica istanza.

Le posizioni giuridiche soggettive rimangono invariate e secondo gli insegnamenti classici: quando trattasi di diritti soggettivi (che nella normalità dei casi sono ascritti alla giurisdizione ordinaria) e quando trattasi di interessi legittimi (che nella normalità casi vanno ascritti alla giurisdizione amministrativa).

Invariato resta anche l’insegnamento del diritto amministrativo che offre e definisce la giurisdizione delle acque pubbliche come, globalmente intesa e presa, giurisdizione amministrativa e speciale.

Né tantomeno, però, variano le specificazioni ed i chiarimenti forniti in merito.

Il Regio Decreto 11 dicembre 1933,n.1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) all’art.138 prevede che presso le sedi  di alcune Corti d’Appello del territorio interno e nazionale sono istituiti dei Tribunali Regionali delle Acque pubbliche.

Per il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche più in là vedremo.

2. Il fondamento di diritto

Il carattere largamente tecnico concernente il regime delle acque pubbliche e l’esigenza di assicurare elle medesime un giudice unitario condussero il legislatore ad istituire, con R.d.n.1654/1916,un nuovo apposito Tribunale del quale facessero parte magistrati, giuristi, ingegneri idraulici e funzionari tecnici, riunendo sotto la sua competenza le controversie relative a diritti soggettivi ed interessi legittimi. Sorse così il Tribunale Superiore delle Acque. Per ovviare alla centralizzazione si procedette poi alla istituzione decentrata dei Tribunali delle Acque (1) .

 Tra le giurisdizioni amministrative speciali, e quelle rientranti nell’esser sottoposte a revisione in applicazione della Disp.VI trans. e fin. Cost. , un posto eminente lo occupa proprio la giurisdizione delle acque pubbliche.

Anche se alcuni autori vi intravedono soprattutto solo il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in unica istanza in questa posizione (2) .

La sua importanza ed il bisogno della sua fondazione, della giurisdizione della Acque pubbliche, lo si rinviene nella considerazione in base alla quale, oltre alla vera rilevanza del c.d. bene della vita oggetto della sua competenza, essa è stata materia che lungo tempo è stata sottoposta all’esercizio delle pubbliche funzioni in posizione di supremazia della Pubblica Amministrazione.

Quanto al bene della vita, le acque pubbliche (demanio idrico),per esse, ai fini della sola giurisdizione delle acque pubbliche, si possono intendere: fiumi, torrenti, ghiacciai, sorgenti, acquedotti, canali e acque estratte anche dal sottosuolo (si può evincere da alcuni studi della Corte dei Conti).

Rimanendo, come una delle manifestazioni in merito più evidenti, quella dei fiumi.

Il Pratis definì la materia delle acque pubbliche come una materia involgente indagini ardue e complesse in fatto e in diritto.


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3. I pronunziamenti della Corte di Cassazione

Calza, e vedremo, anche se non è la più recente, la pronunzia della Corte di Cassazione (3) (che) ha ricordato che la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, come delimitata dall’art.143 del R.d.n.1775/1933, si contrappone, da un lato, a quella del Tribunale regionale delle Acque pubbliche, che è organo in primo grado specializzato della giurisdizione ordinaria, cui l’art.140 del medesimo R.d.n.1775/1933 attribuisce, tra l’altro, le controversie in cui si discuta, in via diretta, di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche; dall’altro, alla giurisdizione del complesso Tar – Consiglio di Stato, comprensiva di tutte le controversie ,concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l’interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all’affidamento di concessioni e di appalti di opere relative a tali acque.

Sulla scorta di tale consolidato assetto, la Corte ha quindi ribadito che è da riconoscersi la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche “non solo quando l’atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l’atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l’incidere immediatamente – e non soltanto in via occasionale – sull’uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (4) .

Pertanto “nell’ambito della giurisdizione specializzata vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque pubbliche ed inerendo ad interessi più generali e diversi e eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l’utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull’uso delle acque, interferendo con provvedimenti riguardanti tale uso, nonché autorizzando, impedendo o modificando in lavori relativi (5) .

Rampollano, quindi, qui gli elementi determinanti della generalità, dell’immediatezza e della specificità.

Il pericolo materiale e giuridico deve essere sempre diretto ed immediato e riguardare strettamente l’oggetto della giurisdizione mentre la generalità, che anche per esclusione trae e fa trarre, spetta al complesso giurisdizionale che fa capo al Consiglio di Stato.

Essi, i poc’anzi menzionati elementi della generalità, dell’immediatezza e della specificità si atteggiano a volano di comprensione e di interpretazione, nonché di conferma, nel momento in cui si può attestare con certezza che la giurisdizione dei Tribunali delle Acque pubbliche è ed è sempre, e a differenza delle altre giurisdizioni, specializzata e speciale.

Questo significa che essa non è mai generale e non è mai caratterizzata da generalità, e cioè è sempre specializzata e speciale (nonché specifica).

Come ha mostrato poco prima la Corte di Cassazione la disciplina della giurisdizione (delle acque pubbliche) la si trova stesso nel T.U.n.1775/1933 e nella parte che riguarda, per l’appunto, la detta giurisdizione.

Indubbiamente istituzione e giurisdizione originale tra le magistrature e le giurisdizioni amministrative italiane, ne abbiamo visto adunque alcune connotazioni.


 Note

  1. Landi G.-Potenza G.”Manuale di diritto amministrativo”,Giuffrè,Milano,1967.
  2. Sandulli A,M.”Manuale di diritto amministrativo”,Jovene,Napoli,1989.
  3. Corte di Cassazione,SS:UU:Civ.,Ord.n.2710/2020.
  4. Corte di Cassazione,SS.UU.Civ.,Ord.n.24154/2013.
  5. v.Michetti E.”La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche”,gazzaettaamministrativa.it,2020.Che,tra l’altro,richiama, tramite il Consiglio di Stato, le due ordinanze della Corte di Cassazione che fungono qui da giurisprudenza.

Bibliografia

LANDI G.-POTENZA G.”Manuale di diritto amministrativo”,Milano,1967.

MICHETTI E.”La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche”,gazzettaamministrativa.it,2020.

SANDULLI A.M.”Manuale di diritto amministrativo”,Napoli,1989.


Giurisprudenza

Corte di Cassazione,SS.UU.Civ.,Ord.n.2710/2020.

Corte di Cassazione,SS.UU.Civ.,Ord.n.24154/2013.

Roberto Nunziante-Cesaro

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