Il caso
Il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissibile inaudita altera partem, per carenza di interesse all’impugnazione l’appello proposto dalla società avverso l’ordinanza, con la quale veniva applicata all’anzidetta società una misura cautelare del divieto di contrarre con la P.A. per un periodo di un anno. Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile l’appello in considerazione del fatto, che è intervenuta la revoca della misura interdittiva disposta dal Tribunale di Roma, ex art. 17 e 49 del dlg. n. 231/2001.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per Cassazione la società, la quale ha detto la erronea applicazione dell’art. 127 co. 9 c.p.p.
Nel ricorso è stato messo in luce che la revoca interdittiva è stata posta in luce dopo l’appello cautelare, in forza del quale il Tribunale avrebbe dovuto procedere con un’udienza camerale nel contraddittorio tra le parti e valutare i gravi indizi.
La decisione
Con la sentenza n. 51515/2018, depositata il 14 novembre, le Sezioni Unite hanno affermato che “l’appello avverso una misura interdittiva, che nelle more sia stata revocata a seguito delle condotte riparatorie ex art. 17 D. Lgs. 231/2001 poste in essere dalla società indagata, non può essere dichiarato inammissibile de plano, secondo la procedura prevista dall’art. 127, comma 9, cod. proc. pen., ma, considerando che la revoca può implicare valutazioni di ordine discrezionale, deve essere deciso nell’udienza camerale e nel contraddittorio tra le parti, previamente avvisate“.
La Corte ha aggiunto che “la revoca della misura interdittiva disposta a seguito delle condotte riparatorie poste in essere ex art. 17 D. Lgs. 231/2001, intervenuta nelle more dell’appello cautelare proposto nell’interesse della società indagata, non determina autonomamente la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione“.
Volume consigliato
La revisione penale
Con giurisprudenza e tavole sinottiche, l’opera è un’analisi agile e operativa dell’istituto della revisione penale, rimedio straordinario di giustizia avverso un giudicato definitivo, e per questo intangibile, ma erroneo nell’affermazione della responsabilità penale.La revisione penale ha un carattere di eccezionalità e, per quanto la relativa disciplina sia contenuta in pochi articoli del codice di procedura penale, pone all’interprete la necessità di conoscenze approfondite del processo penale e dei riti alternativi, nei tre gradi del giudizio.Il testo è una guida chiara per l’utilizzo dell’istituto e la comprensione delle relative criticità. Ciascun capitolo è completato da una rassegna giurisprudenziale per argomento. Le dieci tavole sinottiche descrivono elementi e procedure in forma grafica per maggiore praticità.GIURISPRUDENZA ON LINE L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito www.approfondimenti.maggioli.it, dove è presente la giurisprudenza di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.Francesca Sassano, Avvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”; “Il rilascio dell’immobile pignorato”.
Francesca Sassano | 2018 Maggioli Editore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento