Sul termine di prescrizione dei contributi previdenziali (Cass. civ. 23237/2013)

Lavoro – contributi previdenziali – termini di prescrizione – L. 335/1995 – denuncia INPS del lavoratore – termine  di presentazione – diritto di difesa datore di lavoro 

 

Massima

In tema di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine di prescrizione decennale solamente nel momento in cui sia intervenuta prima della maturazione del nuovo termine quinquennale di prescrizione (ex L. 335/1995) decorrente dalla scadenza.

 

Sul termine di prescrizione dei contributi previdenziali

 

Premessa

 

Nella decisione del 14 ottobre 2013 n. 23237 i giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che in base alla disciplina di cui all’articolo 3, commi 9 e 10 L. 335/1995, in tema di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali, la denuncia del prestatore di lavoro (1), in relazione ai contributi scaduti prima della entrata in vigore della stessa legge, è idonea a mantenere il precedente termine decennale (di prescrizione) solo se sia intervenuta prima della maturazione del nuovo termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza (2).

Ciò non potendo più operare il prolungamento del termine una volta che il credito risulti già prescritto.

Nella vicenda de qua la sentenza impugnata respingeva l’appello proposto dall’INPS e dalla società avverso la sentenza del tribunale di accoglimento della opposizione avverso la cartella di pagamento concernente il recupero dei contributi previdenziali dovuti all’INPS.

La Corte d’appello di Firenze per quel che qui interessa precisa che:

a) la presente controversia deve essere decisa facendo applicazione del più recente indirizzo ermeneutico della Corte di cassazione secondo cui l’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, nel prevedere la riduzione del termine di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria da decennale a quinquennale con decorrenza dalla data di maturazione del credito, è immediatamente efficace, non avendo introdotto alcun effetto sospensivo del decorso della prescrizione, sicché, “con riguardo ai contributi maturati precedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa, la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo se sia intervenuta prima della scadenza del termine quinquennale, senza che rilevi che tale scadenza intervenga in epoca anteriore alla stessa entrata vigore della nuova disciplina, dovendosi escludere che possa operare il prolungamento del termine una volta che il credito contributivo risulti già prescritto”;

b) nella specie, i contributi di cui si tratta riguardano il periodo 1 ottobre 1993-3 aprile 1998 e la denuncia del lavoratore all’INPS è stata acquisita agli atti con la verbalizzazione del 18 luglio 2003;

c) pertanto era abbondantemente maturata la suddetta prescrizione quinquennale, visto che la denuncia del lavoratore è intervenuta nel quinquennio successivo all’insorgenza dell’obbligo contributivo, di talché non poteva operare il più lungo termine decennale, mantenuto dalla legge in caso di denuncia del lavoratore, perché il diritto alla contribuzione si era ormai estinto.

 

Conclusioni

 

Con l’unico motivo del ricorso principale l’INPS denunziando (3)  violazione della legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lettera a), richiama, nella sostanza, l’orientamento della Cassazione (4), nella quale è stato affermato che “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la riduzione a cinque anni, prevista a partire dal 1 gennaio 1996 (5), del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l’ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è sospensivamente condizionata al fatto che entro il quinquennio successivo all’1 gennaio 1996, e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto stesso, non intervenga la denuncia del lavoratore.

Secondo quanto precisato dalla Corte nella pronuncia in commento in base al combinato disposto dei citati commi 9 e 10, come interpretato dalle Sezioni Unite – alla cui decisione si è uniformata la successiva giurisprudenza di questa Corte – la “denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, di cui alla lettera a), ultimo periodo, del citato art. 3, comma 9, in relazione a contributi per i quali il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dallo loro scadenza, sia integralmente maturato prima della data di entrata in vigore della predetta legge (17 agosto 1995), è idonea a mantenere il precedente termine di prescrizione decennale solo quando sia intervenuta prima della maturazione dell’anzidetto termine quinquennale (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995), non potendo più operare il prolungamento dello stesso termine una volta che il credito contributivo risulti già prescritto”, (6);

 

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1)     Di cui alla lettera a) ultimo periodo del citato articolo 3 comma 9

2)     E comunque non oltre la data del 31 dicembre 1995

3)     in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

4)     sentenza n. 18540 del 15 settembre 2004

5)     art. 3, comma 10, in relazione al comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335

6)     Cass. 7 gennaio 2009, n. 73; Cass. 24 gennaio 2012, n. 948; Cass. 20 febbraio 2012, n. 2417

Sentenza collegata

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Rinaldi Manuela

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