Sull’art. 53 cp: uso legittimo delle armi

L’art. 53 del codice penale regola l’uso legittimo delle armi[1].
Si tratta di una disposizione codicistica, che rientra nella più generale categoria delle cause di giustificazione, cioè nel novero di quelle circostanze di fatto alle quali viene riconosciuta la attitudine di escludere, già su un piano obiettivo, che un fatto di per sé ontologicamente ed apparentemente illecito possa essere sanzionato come reato.
L’espressione «cause di giustificazione» è la traduzione della corrispondente parola composta tedesca «Rechtfertigungsgründe» con cui si contrassegnano le cause di non punibilità che escludono l’antigiuridicità[2].
Le scriminanti in questione non incidono, dunque, sul piano della imputabilità[3].
Questa è condizione giuridica soggettiva, vera e propria componente essenziale del giudizio di colpevolezza che si colloca “accanto al dolo e alla colpa,… e la normalità delle circostanze concomitanti al fatto in quanto indici della capacità del soggetto di essere normalmente motivato[4].
Esse si riferiscono, invece, alla responsabilità del soggetto agente rispetto all’azione compiuta, ponendo quale elemento che, come si vedrà in seguito, induce alla scelta di “non dovere punire”, un comportamento, che, per quanto conforme alla violazione di uno stereotipo normativo e, quindi, integrante un reato, appare – attese precisa condizioni fattuali – meritevole di positiva tutela giuridica, per un ragione specifica e predeterminata dall’ordinamento giuridico.
In buona sostanza, è palese che la esenzione dalla comminazione di una sanzione, effetto proprio delle cause di non punibilità, consegua ad un giudizio di deficit – nella fattispecie – del requisito dell’antigiuridicità.
In dottrina, si sottolinea che DELITALA[5] ha affermato che l’adempimento del dovere, carattere generale che ricomprende strutturalmente l’uso legittimo delle armi, costituisce una causa di giustificazione, o, più esattamente, una causa di liceità dell’azione.
Precisa l’illustre Autore che “…se il comportamento del soggetto, nonostante la sua corrispondenza ad un modello di reato, è, non solo lecito, ma addirittura doveroso, appare ovvia la illazione che la presenza di questa causa incide non tanto sull’elemento soggettivo del reato, escludendo la intenzione delittuosa, quanto sulla stessa antigiuridicità della condotta”.
Per dirla, poi, con ANTOLISEI rileva, al fine di configurare dogmaticamente le cause di giustificazione, la mancanza del danno sociale.
In realtà, non può, inoltre, dimenticarsi che, come sostenuto da DE MARSICO[6] e da MORO[7], il fatto incriminato come reato, commesso in presenza di una causa di giustificazione, ha solo l’aspetto, ma non la sostanza di un reato: è un “reato apparente”.
La ratio che sottende alla norma in questione, l’art. 53 c.p., la quale costituisce un’autentica novità introdotta con la promulgazione del codice Rocco, si configurava nella necessità di dare corpo ad una previsione legislativa che venisse:
1.                    sia a supportare e completare – peraltro, distinguendosi – il quadro delle scriminanti classiche, costituito dalla legittima difesa (art. 52 c.p.) e dallo stato di necessità (art. 54 c.p.),
2.                    sia a meglio definire e precisare – superandoli – i confini nei quali viene ad operare l’adempimento del dovere di cui all’art. 51 c.p. .
Va, infatti, rilevato che, posta in relazione a quest’ultima disposizione di legge[8], la scriminante dell’uso legittimo delle armi, in esame presenta profili di spiccata specificità, rinvenibili nella non punibilità della condotta consistente nell’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.
Può, pertanto, affermarsi che tra le scriminanti dell’adempimento di un dovere, di cui all’art. 51 c.p. – da un lato – e dell’art. 53 c.p., dall’altro, corra un rapporto di genus ad speciem.
Questa premessa conferma, quindi, quel già anticipato carattere di autonomia ed indipendenza dell’esimente, consacrata nell’esimente prevista dalla disposizione di cui all’art. 53 c.p., che trae ennesima conferma da due ulteriori profili.
In primo luogo, va segnalata la struttura precettiva e lessicale della specifica disposizione concernente l’uso delle armi, contenuta nel comma 1 dell’art. 53 c.p. .
Lo svolgimento (od adempimento) di un dovere di ufficio, da parte del pubblico ufficiale è, dunque, naturale elemento prodromico, vero e proprio “contenitore”, all’interno del quale si sviluppa la specifica condotta oggetto della scriminante.
Non è, infatti, concepibile che si possa, legittimamente ed efficacemente, invocare la operatività della scriminante in disamina, in relazione ad un comportamento che il p.u. tenga in situazioni che si pongano al di fuori di quei doveri di ufficio.
Con la locuzione “doveri di ufficio”, si deve, infatti, intendere la concretizzazione di quei compiti istituzionali specifici connaturati proprio con la mansione rivestita dal pubblico ufficiale medesimo.
In dottrina, inoltre, si è sostenuto che è possibile cogliere una relazione di conseguenzialità logica tra la disposizione dell’art. 51 c.p. e quella dell’art. 53 c.p[9].
E’, infatti, evidente che in entrambe le disposizioni in oggetto si menziona un esercizio del potere correlato ad un contenuto di obbligo, tale osservazioni riconferma con puntualità il convincimento espresso in precedenza che tra le due disposizioni potrebbe ravvisarsi un rapporto logico di genere a specie.
Criterio ermeneutico che appare, quindi, di ausilio per individuare modi e termini di applicazione della due norme, è quello ravvisabile nella considerazione che
a.      troverà applicazione l’art. 51 c.p. solo quando il pubblico ufficiale adempie ad un suo obbligo senza incontrare resistenza o violenza;
b.     mentre, invece, si applicherà l’art. 53 c.p. nella speciale ipotesi in cui, per attuare l’adempimento dell’obbligo, si debba ricorrere alla coercizione diretta[10].
In secondo luogo, la complessiva lettura della norma ci conferma il carattere di specifica residualità che essa riveste nella architettura metodologica disegnata codicisticamente in relazione al sistema della cause di non punibilità.
Va, infatti, rilevato, che non solo rispetto alla scriminante prevista dall’art. 51 c.p., ma anche in relazione all’istituto della legittima difesa, l’uso legittimo delle armi si afferma come previsione connotata  da profili di indubbia particolarità, che la rendono, quindi, [laddove foss’anche astrattamente possibile optare per l’esimente di cui all’art. 52 c.p.], applicabile in forza di un criterio di specialità[11] o sussidiarietà espressa, sulla scorta della clausola di espressa riserva contenuta nello stesso art. 53c.p.[12].
A prescindere, quindi, dal carattere di attribuibilità soggettiva della fattispecie, carattere che fa ricondurre la scriminante di cui all’art. 53 c.p. alla categoria della cause proprie di non punibilità, siccome correlate intimamente ed inderogabilmente, alla condizione di p.u. dell’agente, va sottolineato che sia per DELOGU, che per MANTOVANI, la legittima difesa esprimerebbe una facoltà, mentre nell’uso legittimo delle armi vi sarebbe un obbligo del pubblico ufficiale che non avrebbe facoltà discrezionale.
Influssi di diritto amministrativo emergerebbero, inoltre, nella tematica in esame, atteso che secondo ALIBRANDI si dovrebbe operare una rigorosa distinzione fra ordine amministrativo ed ordine giurisdizionale, per addivenire alla conclusione che  l’ufficiale della forza pubblica agirebbe in base ad un potere discrezionale quando cura l’esecuzione di un ordine amministrativo; invece sarebbe in una situazione di obbligo nel caso di esecuzione di un ordine giurisdizionale[13].
Sotto altro profilo, si evidenzia che aspetto saliente della legittima difesa sia quello di esigere il pericolo attuale e concreto di una offesa ingiusta, mentre l’uso legittimo delle armi appare svincolato e prescindente da tale fattore, concretando – come detto -, comunque, l’esercizio di un potere in capo all’agente.
La S.C., ai fini di configurare correttamente l’applicabilità dell’esimente ed onde evitare sovrapposizioni di sorta con le altre cause di non punibilità citate, ha attribuito rilievo (pur in assenza di espressa previsione), al criterio della necessaria proporzione fra i contrapposti interessi, con estensione del relativo giudizio, oltre che alla legittimità dell’uso dell’arma in sè, anche alla graduazione di detto uso, fra quelli possibili, tenendo comunque presente che al pubblico ufficiale, il quale si trovi in situazione che imponga l’adempimento del dovere, non è riconosciuta – come invece nel caso della legittima difesa o dello stato di necessità – un’opzione di rinuncia o di "commodus discessus".
Verificandosi, quindi, un’ipotesi del tipo di quella in premessa, ed accertata quindi la legittimità dell’uso dell’arma, nella specifica forma prescelta dal pubblico ufficiale, non può farsi poi carico a quest’ultimo dell’evento diverso e più grave da lui prodotto, rispetto a quello preventivato, quando tale evento non sia riconducibile a negligenza o imperizia, ma all’ineludibile componente di rischio che l’uso dell’arma in sè comporta (Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 7 Giugno 2000, n. 9961, Brancatelli).
Si è, però, dibattuto, in ordine alla possibilità che rientri nella previsione della legittima difesa il caso di una reazione difensiva del p.u. all’ipotesi generale di violenza di massa.
In questo caso, l’opinione appare certamente negativa, in quanto, in primis, la reazione non può essere ritenuta personalizzabile soltanto verso il singolo aggressore, come, invece, richiesto dalla legittima difesa ed, in secondi, si dovrebbe giungere alla conclusione – a priori aberrante – che l’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica dovrebbe ritenersi giustificato indiscriminatamente anche nei confronti delle vittime facenti parte della massa.
Il principio sopra esposto trova, peraltro, un naturale temperamento nella considerazione che si verte in ambito di legittima difesa solo se la forza di polizia per difendere la propria integrità personale, con assoluta proporzione di beni e di mezzi, si trovi costretta ad usare le armi perché la semplice coazione fisica più non basta a contenere il pericolo attuale di una offesa ingiusta all’integrità fisica.
Si tratta del classico esempio che si verifica in ipotesi di conflitto a fuoco fra forze dell’ordine e malviventi, laddove l’uso delle armi, in sé legittimo, viene assorbito dallo specifico aspetto concernente la difesa personale dei singoli pubblici ufficiali, i quali reagiscano in maniera proporzionata alla minaccia ingiusta cui sono fatti oggetto.
Il criterio di proporzionalità che deve intercorrere fra azione illecita che si intende reprimere e che richiede l’intervento dell’agente di polizia ed una condotta reattiva qualificata di questi, (fattore comune anche al concetto di difesa legittima di cui all’art. 52 c.p.) dunque, diviene elemento imprescindibile nell’ambito della valutazione di sussistenza della scriminante in relazione a casi specifici.
In epoca recente, il Supremo Collegio ha sostenuto, infatti, che siccome il fondamento e la giustificazione della disposizione dell’art. 53 c.p. consistono nella necessità di consentire al pubblico ufficiale l’uso delle armi al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, è da considerarsi legittimo l’uso dell’arma solo in presenza della necessità di respingere una violenza o superare una resistenza attiva, le quali richiedono l’impiego della forza fisica o morale e non sono perciò configurabili nel caso di fuga, che realizza solo una resistenza passiva, se non effettuata con modalità che mettano a repentaglio l’incolumità del terzo (Cfr. Cass. civ. Sez. III, 22-05-2007, n. 11879 , G.A. c. S.W., Danno e Resp., 2007, 8-9, 929).
Sempre sullo specifico segmento argomentativo di particolare interesse appare il principio contenuto nella massima della Sez. III della corte di Cassazione, [24-02-2000, n. 2091 , Min. int. c. Bosotti e altri, Mass. Giur. It., 2000, Danno e Resp., 2000, 8-9, 877], laddove si afferma che “L’art. 2044 rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all’art. 52 c.p., che richiede, a tal fine, la sussistenza, nella fattispecie, della necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta (sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa). Parimenti, perchè sia ravvisabile lo stato di necessità, previsto dall’art. 2045 c.c., è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Nessuna di tali situazioni è ravvisabile nel fatto dell’agente di polizia che, sopraggiunto immediatamente dopo la commissione di una rapina in una farmacia, mentre il rapinatore si stava allontanando, per sottrarsi alla cattura, impugnando una pistola a scopo difensivo, abbia esploso all’indirizzo dello stesso, che si proteggeva con il corpo del farmacista, un colpo di arma da fuoco il quale abbia attinto anche un cliente. Tale ipotesi rientra piuttosto nella previsione di eccesso colposo nell’uso legittimo di armi, per avere l’agente superato per errore i limiti imposti dall’art. 53 c.p., che legittima tale uso solo nel caso in cui l’agente vi sia costretto dalla necessità di vincere una resistenza all’autorità. Infatti, i requisiti della costrizione e della necessità presuppongono la proporzione tra l’interesse che l’adempimento del dovere di ufficio tende a soddisfare e l’interesse che viene offeso per rendere possibile tale adempimento. Detta proporzione va esclusa nella specie, in presenza di una situazione in cui la tutela dell’incolumità fisica e della vita delle persone presenti nella farmacia – beni di cui, secondo la valutazione del giudice del merito, era ben prevedibile la lesione in caso di uso dell’arma – avrebbe dovuto prevalere sull’interesse alla cattura del rapinatore ed al recupero della refurtiva.
Nel contesto dell’impegnativo procedimento di rigorosa identificazione del paradigma della proporzionalità fra le due azioni in questione, particolare significanza deve essere riconosciuta al concetto di resistenza attiva e/o passiva ed, in special modo, alla fuga.
In proposito, giovi rilevare come la giurisprudenza sia pervenuta a collegare in modo assolutamente intimo il giudizio in ordine al requisito della proporzionalità alle caratteristiche della fuga.
Si è sostenuto, infatti, in relazione a profili di responsabilità civile che “Il giudice civile nell’accertare, in un giudizio di risarcimento danni, l’esistenza della scriminante dell’uso legittimo delle armi con esclusione dell’ingiustizia del danno, non può escludere in assoluto l’esistenza della scriminante in presenza della fuga del soggetto nei cui confronti il pubblico ufficiale è tenuto ad adempiere al dovere d’ufficio, essendo necessario procedere alla valutazione delle modalità con cui la fuga è stata realizzata da valutare con il criteri della proporzione tra i contrapposti interessi.(Cfr. Cassazione  Civile Sez. III, 13 Ottobre 2003, n. 15271, Bravi c. Min. Interno, Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2004, 966, Contratti, 2004, 6, 594, Gius, 2004, 1002).
In sede più strettamente penale, i giudici di legittimità hanno negato l’applicabilità dell’esimente portata dall’art. 53 c.p., ponendo particolare accento sulla circostanza che ove l’aggressione perpetrata ai danni del pubblico ufficiale abbia esaurito la sua carica offensiva e sia in atto un mero stato di fuga la quale, di per sè, essa non esprime, dunque, alcun contenuto di resistenza (Cass. pen. Sez. III, 19 aprile 2007, n. 11879, S. inedita).
In questo modo si è riaccesa la mai sopita vexata quaestio che pareva avere trovato soluzione con la nota e, peraltro, assaio criticata sentenza della Sez. IV,  in data 6 Febbraio 2003 , Fusi, [ in Foro It., 2003, 2, 434 nota di ALBEGGIANI], con la quale, sulla scorta di un’interpretazione assai libera ed abnormemente estensiva della convenzione europea sui diritti dell’uomo e sulle libertà fondamentali[14], venne considerata legittima la condotta del p.u. che aveva cagionato la morte come conseguenza del ricorso alla forza resosi (asseritamente) assolutamente necessario, tra l’altro, per eseguire un arresto regolare, sussistendo in concreto una tale situazione giustificante, questa deve ritenersi assorbente rispetto agli altri requisiti di applicazione della scriminante dell’uso legittimo delle armi più dettagliatamente previsti dall’art. 53 c.p..
In realtà, nella fattispecie, la Corte ritenne non punibili i reati di omicidio e lesioni personali commessi da un sottufficiale dei carabinieri in conseguenza dell’uso di un’arma da sparo allo scopo di eseguire l’arresto di alcuni rapinatori in fuga, a velocità non particolarmente elevata e che non avevano fatto uso si armi verso i militari inseguitori.
In tale occasione, ad un principio di diritto all’apparenza ineccepibile, che valorizza l’incidenza e la cogenza dell’art. 2 co. 2 della Convezione europea sui diritti dell’uomo e sancisce che l’uso delle armi è legittimo anche nell’ipotesi di fuga dell’autore di un delitto per effettuarne un arresto legale, venne accostato sul piano applicativo, in modo giuridicamente del tutto poco convincente, il principio della proporzione e della necessità.
Per pervenire a tale soluzione esimente la Corte, infatti, adottò il criterio della putatività dell’uso delle armi, rilevando che esso può ravvisarsi, secondo una valutazione ex ante, quando l’agente abbia ritenuto per errore di trovarsi in una situazione di fatto tale che, ove fosse stata realmente esistente, egli sarebbe stato nella necessità di fare uso delle armi.
Si tratta di una conclusione per nulla convincente, perché offrì – in fatto – un alibi che le forze dell’ordine certamente non necessitano e non richiedono, né implicitamente, né espressamente e che ha finito solamente per aggiungere confusione ad incertezza.
Se, infatti, è vero che la condizione di errore su di una situazione di fatto – tale è, infatti, il credere di trovarsi ad usare legittimamente un’arma da parte del p.u., quando una simile condizione non si sia perfezionata – può essere astrattamente ravvisata e può divenire concretamente applicabile ad eventi effettivamente verificatisi, è altrettanto vero che va criticata e contestata l’apodittica operatività di tale forma di esimente, laddove essa manchi in origine di una valutazione di fatto rigorosa.
Vale a dire, che l’agente non potrà mai efficacemente e sufficientemente sostenere, sic et simpliciter, a propria discolpa di avere creduto di trovarsi in un contesto che giustificasse il ricorso all’uso delle armi, quando invece, la dinamica complessiva degli eventi dimostri che l’atteggiamento di presunta aggressione, lamentato, si risolva, in realtà, in quella fuga – detto commodus discessus – che risulti priva di quel carattere di attentato all’incolumità dell’agente. (Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 10 Luglio 2002, n. 35967, Tagliatti, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 17).
Opinando in questo modo si focalizzano e rivitalizzano elementi che, in passato, la giurisprudenza di legittimità pareva avere depotenziato, affermando, tra l’altro, l’irrilevanza, ai fini dell’operatività della scriminante dell’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.), della distinzione tra resistenza attiva e resistenza passiva.
La pronunzia in questione, infatti, cadeva in un evidente contraddizione logico-interpretativa, posto che, dopo avere erroneamente proceduto all’unificazione del concetto di resistenza (o fuga) – assimilando impropriamente situazioni tra loro antitetiche e antipodiche – attribuiva rilevanza decisiva al criterio della necessaria proporzione fra i contrapposti interessi, con estensione del relativo giudizio, oltre che alla legittimità dell’uso dell’arma in sè, anche alla graduazione di detto uso, fra quelli possibili.
Nell’occasione, quindi, ciò che veniva estromesso pomposamente dall’uscita principale, rientrava sotto mentite spoglie dalla porta di servizio, riconoscendo nel caso concreto che al pubblico ufficiale, il quale si fosse trovato in situazione che imponga l’adempimento del dovere non è riconosciuta – come invece nel caso della legittima difesa o dello stato di necessità – un’opzione di rinuncia o di "commodus discessus".
Il caso di specie si riferiva ad un fatto nel quale l’uso dell’arma era stato finalizzato a bloccare la fuga di malviventi e, dunque, si veniva a concretare una prognosi favorevole di proporzionalità, in quanto il giudicante aveva avuto attenzione alle specifiche modalità con le quali i fuggitivi avevano cercato di sottrarsi alla cattura, che consistevano nel creare rischi attuali per l’incolumità e la sicurezza di terzi[15].
Concludendo si deve rilevare come il fondamento della non punibilità attinga ad evidenti considerazioni intimamente connesse alle condizioni nelle quali il soggetto pubblico opera per conseguire lo scopo dell’attuazione del dovere d’ufficio.
Si è tentato di chiarire che la norma ovviamente non crea un indiscriminato diritto del p.u. ad utilizzare le armi, anzi, mira a circoscrivere il ricorso alle stesse a situazione ineluttabili e, come tali, di estrema eccezionalità.
Non di meno, una norma così attuale e dal contenuto altamente specializzante, [che il legislatore, non a caso, ha inserito in una categoria altamente derogatoria la sanzionabilità di talune condotte quale è quella delle cause di giustificazione] mai cesserà di suscitare opposti e confliggenti sentimenti etici e giuridici, atteso che essa involge comportamenti che possono grandemente (e talora irreversibilmente) incidere sul bene della vita e dell’integrità fisica e psichica dell’uomo.
Si tratta di una condizione naturale ed ineluttabile in cui l’art. 53 c.p. versa e verserà anche in futuro, anche in presenza di eventuali ulteriori interventi modificativi normativi o giurisprudenziali.
 
 
Rimini, lì 9 dicembre 2007
 
Carlo Alberto Zaina
 
 
 


[1] L’art. 53 c.p., nel testo attualmente in vigore, sotto la rubrica «Uso legittimo delle armi» dispone che «Ferme restando le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità "e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona 
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica» 
[2] V. MIELE Enciclopedia del diritto Voce Cause di giustificazione (VI 1960)
[3] Alla quale è dedicato nel Libro I del codice penale, e nel Titolo IV – Del reo e della persona offesa dal reato, il Capo I – Della imputabilità. In special modo si riporta per miglior comprensione l’art. 85 che riguarda la capacità d’intendere e di volere
[1] Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
[2] È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere.
[4]Dolcini, La commisurazione della pena, Padova, 1979, 262
[5] Enciclopedia del Diritto voce Adempimento di un dovere (I 1958)
[6] Il reato apparente e l’apparenza nella teoria del reato, in Studi in memoria di Arturo Rocco, I, Milano, 1952, 321
[7] L’antigiuridicità penale, Palermo, 1947, 135 ss.
[8] 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. (1)
L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale [c.p. 357] che ha dato l’ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine (2) (3).
———————–
(1) Vedi l’art. 84-bis, L. 22 dicembre 1975, n. 685 e gli artt. 97 e 103, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nonché la L. 15 dicembre 1990, n. 395, sull’Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.
(2) Vedi gli artt. 12-ter e 12-quater, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356, concernente modifiche al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa; nonché l’art. 4, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale; in materia di pubblica sicurezza vedi gli artt. 27 e 31, L. 22 maggio 1975, n. 152 e l’art. 12, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni in L. 6 febbraio 1980, n. 15. Vedi, anche, l’art. 66, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza. Il terzo, quarto, quinto comma del citato art. 66 così dispongono: «L’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni: se l’ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in sevizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l’ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l’obbligo di confermarlo per iscritto.
L’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.
l disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza». Vedi, anche, il D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, L. 15 dicembre 1990, n. 395.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno-6 luglio 1972, n. 123 (Gazz. Uff. 12 luglio 1972, n. 180), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’ultimo comma del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.
 
[9] DELOGU, L’uso legittimo delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, in Arch. pen., 1972, I, 182.
La circostanza che l’uso legittimo delle armi concretizzi un’ipotesi di adempimento di un dovere derivato da una norma giuridica consistente nell’art. 53 c.p. viene ribadito da ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 1975, 214 ss.; NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova, 1982, 214; MANZINI, Trattato di diritto penale italiano a cura di P. NUVOLONE e G.D. PISAPIA, II, Torino, 1981, 338 ss.; BOSCARELLI, Compendio di diritto penale, Milano, 1991, 77.
Sotto le spoglie dell’adempimento di un dovere posto dalle norme amministrative che sanciscono i compiti di istituto della forza pubblica, l’art. 53 è interpretato da ROMANO M., Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 1987, sub art. 53, § 3.2.
[10] ARDIZZONE S. Enciclopedia del diritto, voce Uso legittimo delle armi [XLV] 1992
[11] PANNAIN, Manuale di diritto penale, I, Torino, 1967, 747
[12] ALTAVILLA Uso legittimo delle armi, in N. D.I., XII, pt. II, 1940, 767 ss.; MANTOVANI, Diritto penale2, Padova, 1988, 269 s.; PADOVANI, Diritto penale, Milano, 1990, 204 ss.
[13] Cfr. ARDIZZONE op. cit
[14] I cui principi, secondo la Corte trovano immediata e diretta applicazione nell’ordinamento italiano
[15] In concreto i malviventi avevano reagito all’intimazione di alt da parte di una pattuglia di carabinieri tentando di speronare l’autovettura di servizio, per poi darsi a spericolata fuga per strade urbane, mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti, la S.C. in applicazione dei suddetti principi, ha ritenuto che fosse da escludere ogni responsabilità a carico di un sottufficiale dei carabinieri il quale, nel corso dell’inseguimento intrapreso a seguito della condotta sopra descritta, aveva esploso una raffica di mitraglietta che, pur diretta alle ruote del veicolo inseguito, aveva, per un sobbalzo del veicolo inseguitore, raggiunto e ferito mortalmente uno dei fuggitivi).

Zaina Carlo Alberto

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