E’ questo il principio con cui la IV sezione del CdS ha respinto l’appello cautelare proposto dal Ministero dei Trasporti avverso l’ordinanza cautelare emessa dal TAR Lecce, ritenendo sussistente la giurisdizione del GA in caso di revisione della patente di guida, per perdita totale di tutto il punteggio a disposizione.
Per la Sezione, anche nel merito l’appello è infondato non risultando dimostrata la ricezione, da parte del ricorrente, delle comunicazioni di decurtazione del punteggio da parte dell’Anagrafe Nazionale.
Inoltre, ha proseguito il Collegio, “dalla conoscenza dei verbali di contestazione non può desumersi la conoscenza della decurtazione dei punti-patente, perché quest’ultima avviene solo quando l’eventuale contestazione diviene definitiva ex art. 126 bis, comma 2, d.lgs. 285/1992”.
N. 00964/2011 REG.PROV.CAU.
N. 09828/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9828 del 2010, proposto da:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
*** ***, rappresentato e difeso dall’avv. *********************, con domicilio eletto presso ********************* in Roma, via Cola di ****** n. 271;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00660/2010, resa tra le parti, concernente COMUNICAZIONE DELL’ESAURIMENTO DEL PUNTEGGIO DI 20 PUNTI SULLA PATENTE DI GUIDA
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di *** ***;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Visti l’ordinanza istruttoria n. 152/2011 ed il riscontro fornito dal Ministero;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 il Cons. ***************** e uditi per le parti gli avvocati **************, su delega dell’avv. ********************* e ********** (avvocato dello Stato);
Ritenuto, ad un sommario esame, che sussista, in relazione all’impugnazione del provvedimento di revisione della patente, la giurisdizione del giudice adito e che non risulta (v. la documentazione dimessa dall’appellato il 25.02.2011) la definitività delle contestazioni delle violazioni cui conseguono le sottrazioni di punti;
Ritenuto sussistere ragioni di compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello (Ricorso numero: 9828/2010).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:
**********, Presidente FF
*************, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
****************, Consigliere
Silvia La Guardia, ***********, Estensore
L’ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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