Sulla corresponsione della indennità di qualificazione professionale

Massima

Per quanto concerne la redazione della graduatoria ai fini della corresponsione della indennità di qualificazione professionale occorre tenere in considerazione solamente il servizio che sia stato svolto in base al formale provvedimento di inquadramento.

L’amministrazione procedente, in sede di riesame del proprio operato, può, in riferimento a quanto sopra,  non prendere in considerazione le mansioni di assistente sociale che siano state già svolte in servizio pre – ruolo.

 

Premessa

Nella decisione del 5 febbraio 2014 n. 563 i giudici del Consiglio di Stato  hanno precisato che al fine della redazione della graduatoria in merito alla corresponsione della indennità di qualificazione professionale, deve rilevarsi solo il servizio di ruolo svolto come da formale provvedimento di inquadramento.

Partendo da tale assunto ben può l’amministrazione procedente, in riesame del proprio operato, non prendere in considerazione quelle mansioni che siano state svolte quale assistente sociale in servizio pre ruolo.

La vicenda trae origine da un ricorso proposto innanzi al TAR Campania di due dipendenti della ex USL successivamente transitati nei ruoli della ASL con qualifica di assistente sociale collaboratore.

Con tale ricorso veniva impugnata la delibera con cui la ASL nel riformulare la graduatoria degli assistenti sociali collaboratori da ammettere al beneficio dell’attribuzione dell’incremento di indennità di qualificazione professionale, come previsto dall’articolo 45 del C.C.N.L. di comparto stipulato il l settembre 1995, ha disposto la loro retrocessione.

Alla stregua della disciplina del C.C.N.L. di comparto l’incremento retributivo andava attribuito previa selezione del personale sulla base di obiettivi criteri che tenessero conto di titoli culturali, professionali e di servizio. L’ avviso di selezione interna individuava, inoltre, in 58 il numero dei posti di assistenti sociali da ammettere al beneficio indennitario.

Ai fini dell’ ammissione a punteggio del servizio reso anteriormente all’inquadramento in ruolo i ricorrenti invocano l’applicazione dell’ art. 21 del d.m. 30 gennaio 1982, recante disposizioni sullo svolgimento delle procedure concorsuali per l’ammissione in impiego del personale della unità sanitarie locali.

Il menzionato art. 21, ai fini della valutazione dei titoli, equipara il servizio non di ruolo reso alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a quello di ruolo.

A sostegno dell’ammissione a punteggio del servizio in questione i ricorrenti fanno, inoltre, richiamo ai criteri di valutazione dei periodi di servizio resi con rapporto convenzionale – nel regime di conferma previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 761 del 1979 – quali stabiliti dall’art. 22 del citato d.m. 30 gennaio 1982.

La mancata previsione della valutazione dei servizi prestati in rapporto di convenzione non comporta l’ illegittimità in parte de qua del bando.

L’amministrazione invero (1) ha inteso privilegiare le prestazioni lavorative rese in rapporto di lavoro di natura subordinata (2) rispetto alle prestazioni derivanti da rapporti in convenzione, che si caratterizzano per la posizione di autonomia del titolare della convenzione.

La non omogeneità ed identità delle fattispecie messe a confronto esclude, inoltre, ogni paventato carattere discriminatorio della scelta effettuata.

Per tutto quanto sopra evidenziato ed esposto i giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto di dover respingere l’appello proposto.

 

Conclusioni

Con la decisione in commento il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, infatti,  pronunciando definitivamente sull’appello, provvede al respingimento dello stesso, con compensazione delle spese, ordinando che la sentenza venga eseguita dall’autorità amministrativa.

 

1)     Con scelta che non si configura né illogica, né contraddittoria

2)     Cui ha equiparato, con l’attribuzione di un punteggio ridotto nella misura percentuale, quello reso presso case di cura convenzionate

Sentenza collegata

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Rinaldi Manuela

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