L’aspirazione al “posto fisso”
Venire assunti in una Pubblica Amministrazione, è una aspirazione fortemente sentita in Italia, come testimonia il numero di persone che presentano domanda di partecipazione ai concorsi, spesso numerabili in migliaia.
Questa è la spia più tangibile della differenza di trattamento, tra lavoro pubblico e privato, dove le tutele giuridiche del primo compensano il meno favorevole trattamento economico rispetto al secondo, parlando in termini generali, al punto che non di rado fra i partecipanti parecchi hanno titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti nel bando per il posto di cui trattasi. Sarebbe interessante commentare circa l’inserimento e la resa di costoro, nel posto sottodimensionato rispetto alle loro competenze che vanno ad occupare, e, soprattutto, rispetto alle loro ambizioni, ma non riguarda l’odierno argomento.
L’aspirazione è più che mai forte in questi ultimi anni in cui il settore privato, dal punto di vista della tutela del lavoro, ha dimostrato tutta la sua fragilità, coinvolgendo anche grosse imprese che erano ritenute sicure quasi come un posto ministeriale; gli interventi normativi dovuti al jobs act, inoltre, hanno introdotto una flessibilità che, a fronte di una capacita di creare posti di lavoro, tutta da dimostrare, ha fortemente indebolito la posizione del lavoratore rispetto al datore di lavoro.
Ecco allora che non stupisce ritrovare, nella legge di bilancio 2020, una norma che detta disposizioni in materia di graduatorie concorsuali, abrogando quelle di recente emanazione della legge 2.11.2019, n. 128, art. 6 bis, che a loro volta avevano modificato in questa materia la legge 20.12.2018 n. 145, (ovvero la legge di bilancio per il 2019).
Proroga delle graduatorie e blocco delle assunzioni, tra difficoltà di bilancio ed esigenze di ammodernamento
Dai primi anni 2000, al fine di ridurre la spesa a carico del bilancio dello Stato e anche ridurre le dotazioni di personale in servizio, nelle leggi finanziarie venne introdotto il blocco delle assunzioni, nei limiti e con le eccezioni che venivano previste di volta in volta; nel contempo, venne assicurata la perdurante vigenza delle graduatorie in via di scadenza, per salvaguardare l’aspettativa all’assunzione in relazione ai posti che nel frattempo erano rimasti scoperti ma non potevano essere coperti a causa del blocco delle assunzioni.
Guardando alle disposizioni dell’ultimo decennio, si rinviene il Decreto legge 216/11, convertito nella legge 14/2012, che all’ art. 1, comma 4, stabilì che l’efficacia delle graduatorie per le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 2005, era prorogata sino al 31.12.12, termine successivamente prorogato, con una serie di interventi normativi, al 31.12.2013.
Il Decreto legge 101/13, convertito in legge 125/2013, sempre per assunzioni in amministrazioni soggette a limitazioni nelle assunzioni, stabilì, all’art. 4 comma 4, che le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, erano prorogate sino al 2016, termine aggiornato al 31.12.2017 dal comma 368 dell’art. 1, della legge 232/2016.
Il Decreto legge 244/16, all’articolo 1, comma 1, stabilì che l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, veniva prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La legge 205/2017, all’art. 1, c. 1148, ha stabilito che l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, veniva prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
L’art. 6 bis della legge 128/2019
La legge 128/2019 è la legge di conversione del decreto legge n.101 avente per oggetto “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”; in sede di conversione è stato ritenuto pertinente inserire una norma che non si limitava a stabilire l’ennesima proroga di graduatorie che risalgono alla notte dei tempi, ma addirittura interveniva sulla proroga precedente, quale era stata disposta dall’art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).
La disposizione da ultimo citata aveva prorogato la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010, con una scansione temporale diversificata, e introducendo una arzigogolata e originale, tanto per usare degli eufemismi, modalità di “rinverdire” l’idoneità dei candidati collocati nelle graduatorie approvate negli anni 2010-2011-2012-2013 , che prevedeva la frequenza di corsi di aggiornamento e formazione e il superamento di apposito esame-colloquio “…diretto a verificarne la perdurante idoneità…”.
Il succitato art. 6 bis, lasciate scadere le graduatorie del 2010 al 30.9.2019, prevedeva la “possibilità “ di scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011, sino e non oltre il 31.3.2020, quindi oltre la data del 30.09.2019 che era stata fissata, quale proroga, dal comma 362 della legge di bilancio 2019 (e operando in tal modo una operazione di “resurrezione” posto che la nuova disposizione decorre dal 3.11.2019), purché venissero attuate le procedure di formazione e aggiornamento e relativa prova di esame colloquio, riproponendo al riguardo le disposizioni del comma 362 della legge di bilancio 2019.
Veniva altresì riconosciuta la possibilità di scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020, intervenendo anche qui a proroga già scaduta il 30.9.2019 per le graduatorie degli anni sino al 2014! Per l’utilizzo di queste graduatorie, il legislatore della legge di conversione non reputava più necessario far precedere la formazione e la verifica della “…perdurante idoneità”.
Oltre a quanto sopra, la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 veniva confermata fino al 30.9.2020, quelle approvate nel 2017 sino al 31.3.2021, quelle approvate nel 2018 sino al 31.12.2021, confermando le tempistiche già fissate dal comma 362 dell’art. 1 della legge 145/2018; al pari di quanto già stabilito da detta norma, si disponeva la validità triennale delle graduatorie approvate dal 1 gennaio 2019, in conformità alla disposizione dell’art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 165/01 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Le novità apportate dalla legge di bilancio per il 2020
La materia è trattata dalla legge 27.12.2019, n. 160, all’art. 1, commi da 147 a 149.
Innanzitutto viene archiviato il principio generale per cui le graduatorie sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei costi messi a concorso (come invece aveva disposto il comma 361 della legge di bilancio 2019).
Rimasta archiviata la possibilità di utilizzo delle graduatorie del 2010, si conferma che “…sono utilizzabili…” fino al 30 marzo 2020” le graduatorie approvate nel 2011, previa frequenza obbligatoria corsi formazione e superamento esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; si conferma altresì che “…sono utilizzabili sino al 30.9.2020…” le graduatorie approvate dal 2012 al 2017 (per le graduatorie del 2017 l’art. 6 bis aveva previsto il 31.3.2021).
Si stabilisce poi che le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 “…sono utilizzabili entro 3 anni dalla loro approvazione.” Per ultimo, si modifica l’art. 35 comma 5 ter del decreto legislativo 165 2001, stabilendo che il periodo di validità delle graduatorie è di due anni dalla data di approvazione anziché’ di tre anni.
Il legislatore della legge di bilancio 2020 non utilizza mai il il termine “proroga”, ma sempre e solo graduatorie utilizzabili, con la precisazione, al comma 147, che le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/01, “…possono utilizzare…” le graduatorie dei concorsi pubblici di cui poi vengono indicate le tempistiche.
In effetti, come visto sopra, per le graduatorie dal 2011 al 2015, non sarebbe stata possibile la proroga, posto che le stesse erano già scadute con l’ultima proroga disposta dalla legge di bilancio 2019, il 30.9.2019.
Per dette graduatorie, pur scadute, il legislatore dispone la possibilità di utilizzo; questo dovrebbe consentire alla singola amministrazione, che non volesse avvalersi di detta possibilità, di mettere a concorso i posti disponibili, motivando questa scelta discrezionale, forse con una certa difficoltà dovendo dar conto degli oneri, aggiuntivi, che dovrebbe sostenere per le procedure concorsuali.
Certamente, per le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2015, non essendo prevista la previa organizzazione di corsi di aggiornamento per gli aspiranti in graduatoria, l’Amministrazione potrà o meno motivare, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire, con la necessità di disporre di personale la cui preparazione sia attuale e comprovata da prove recenti.
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