Sulla idoneità fisica alla permanenza in servizio a titolo di carabiniere effettivo (Cons. Stato n. 1501/2012)

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Massima

In tema di idoneità fisica al servizio di carabiniere effettivo, la diagnosi di iperbilirubina indiretta di medio grado con tratti di immaturità per quanto riguarda le caratteristiche psico – attitudinali, portano al rigetto del ricorso.   

 

 

1.     Premessa

 

Con la decisione in commento i giudici della sezione quarta penale del Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso avverso il provvedimento di “mancata idoneità fisica” al servizio di carabiniere effettivo.

Ciò conseguiva dalla diagnosi effettuata di iperbilirubina indiretta di medio grado (1)  con tratti di immaturità psichica con riferimento alle caratteristiche psico attitudinali.

Per i citati elementi il coefficiente attribuito (2) era comunque un motivo di inidoneità.

 

 

2.     Il caso concreto

 

Nella fattispecie oggetto di controversia i giudici del Consiglio di Stato hanno innanzitutto precisato che, per quanto concerneva le motivazioni addotte dall’appellante, lo stesso si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni introdotte nel primo grado di giudizio.

A ciò si negava, quindi, che la censura potesse essere intesa quale diretta violazione dell’articolo 112; come testualmente si legge nella decisione in commento, infatti, il “giudizio di appello notoriamente non è un iudicium novum, per cui la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi ed alle questioni specificamente dedotti dall’appellante avverso la decisione gravata. Il principio di specificità dei motivi esige perciò che l’appellante non possa limitarsi alla mera riproposizione delle stesse tesi iniziali, ma debba contrapporre alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata quelle idonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono (3).  

Ribadisce ancora il Consiglio di Stato, richiamando precedenti giurisprudenziali sul tema (4) che “quando la sentenza impugnata si regge su una pluralità di motivi autonomi — ognuno dei quali è da solo in grado di sorreggerla, perché fondato su specifici presupposti logico giuridici — l’appello è inammissibile, se l’appellante abbia omesso di censurare anche solo uno di essi”.  

 

 

3. Conclusioni

 

Con la sentenza in oggetto, i giudici del Consiglio di Stato hanno respinto l’appello ritenendolo inammissibile e infondato.

La decisione impugnata, quindi, deve essere confermata, con la sola integrazione della motivazione nella parte in cui i giudici del TAR, pur rilevando la sussistenza di altra causa di inidoneità, pure rilevata dalla resistente Amministrazione come ostativa, non ne hanno tratto le dovute conseguenze sul piano processuale.

 

 

Manuela Rinaldi  
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano

 

 

 

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(1) Nello specifico di 3 MG/DL e < di 4 MG/DL: con attribuzione di coefficiente “4”.
(2) Essendo superiore a 2.
(3) Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 11 novembre 2011, n. 5969; Consiglio Stato, sez. IV, 09 ottobre 2010, n. 7384; Consiglio Stato, sez. V, 06 ottobre 2009, n. 6094; Consiglio Stato, sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3614, ecc.
(4) Cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1981; Consiglio Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2763, Consiglio Stato, sez. IV, 02 novembre 2009, n. 6793.

Sentenza collegata

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