Sulla indennità di disoccupazione e sulla liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura (Cass. n. 15065/2012)

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Massima

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni temporanee nel settore dell’agricoltura, la nozione di retribuzione non comprende il trattamento di fine rapporto. 

 

Premessa

Nella decisione in commento del 7 settembre 2012, n. 15065 i giudici della Corte, nella sezione lavoro, hanno precisato che, in tema di indennità di disoccupazione, ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione (1), da porre in confronto con il salario medio convenzionale (2) non comprende il TFR (3).

Da una simile affermazione ne consegue che la voce denominata “quota di trattamento di fine rapporto” dalla contrattazione collettiva (4) evidenziata nei prospetti paga, ma non erogata se non all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, deve essere esclusa dal computo della indennità di disoccupazione.

Ciò anche in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, cui è fatto divieto disattendere ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legge n. 318 del 1996 (5), convertito nella legge n. 402/1996.

Secondo quanto precisato dalla citata normativa, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito dagli stessi accordi.

Il citato  D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, (6) all’articolo 4, prevede che a decorrere dal primo gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato a quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Si tratta di stabilire se la indennità di disoccupazione spettante per l’anno che interessa la presente causa sia stata correttamente liquidata dall’Inps sulla base dei salari medi convenzionali congelati al 1995 dalla L. n. 549 del 1995, oppure la liquidazione non sia corretta ai sensi del disposto del D.Lgs. n. 146 del 1997, perchè, per quell’anno, detti salari medi convenzionali erano già stati superati dalle retribuzioni spettanti ai sensi dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Giurisprudenza sul tema (7) ha precisato che “poichè la contrattazione collettiva indica la voce per cui è causa come “quota TFR”, la medesima non dovrebbe essere computata nella retribuzione da considerare per determinare la indennità di disoccupazione, essendo a ciò sufficiente la denominazione utilizzata dalle parti, che non è consentito all’interprete di disattendere, andando alla ricerca di una sua diversa causale, come hanno fatto i Giudici di merito, che ne hanno negato la natura di retribuzione differita e l’hanno considerata invece come voce retributiva, con conseguente sua inclusione nel calcolo della indennità di disoccupazione”.

 

Conclusioni

Nella decisione in commento, secondo quanto precisato dalla Corte, non è ravvisabile nessuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva.

Ciò in quanto è da escludere che tale voce possa avere differente natura rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti.

L’orientamento giurisprudenziale così espresso è stato anche confermato dal legislatore con la norma interpretativa contenuta nel decreto legge del 6 luglio 2011 n. 98.

In tal senso si era espresso anche l’INPS (8) secondo cui “Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”.

 

Rassegna giurisprudenziale

Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”. Sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di TFR dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convenuto in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi.

Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva. (Cass. civ. sez. lav., 11 febbraio 2011 n. 3369).  

Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi del d. lgs. 16 aprile 1997, articolo 4, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. (Cass. civ. sez. lav., 9 maggio 2007, n. 10546).

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

(1) Definita dalla contrattazione collettiva provinciale.

(2)  Cfr. Decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 (art. 4).

(3) Cass. civ., Sez. lavoro,  5 gennaio 2011, n. 200.

(4)  A partire da quello del 27 novembre 1991.

(5) Cfr. articolo 5.

(6) Attuazione della delega conferita dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 24 in materia di previdenza agricola.

(7)  Cfr. Cass. civ. sez. lav., 14 marzo 2011 n. 5969.

(8) Messaggio INPS del 19 gennaio 2011 n. 1246.

Sentenza collegata

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