Sulla legittimità del licenziamento: requisiti della contestazione disciplinare (Cass. civ. 20719/2013)

Lavoro – rapporto – recesso – licenziamento individuale – art. 7 L. 300/1970 – contestazione – sanzione – principi – immediatezza e tempestività – ratio –

 

Massima

Non è legittimo il recesso intimato ad un lavoratore per mancanza della necessaria tempestività della contestazione disciplinare.

Il periodo intercorrente tra i fatti contestati (noti al datore sin dall’accertamento) e la data del licenziamento era tale (circa nove mesi) da far ritenere violato il principio della immediatezza della contestazione.

 

Sulla legittimità del licenziamento: requisiti della contestazione disciplinare

 

 

Premessa

 

Nella decisione del 10 settembre 2013 n. 20719 i giudici della sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che, in tema di procedimento disciplinare nei confronti di un lavoratore, la regola desumibile dall’articolo 7 dello statuto dei lavoratori (1) secondo cui l’addebito deve contestarsi immediatamente, deve essere intesa quale accezione relativa.

Ovvero si deve tener conto delle oggettive ragione che possono ritardare la percezione oppure l’accertamento definitivo, nonché la valutazione dei fatti contestati al lavoratore.

Ciò soprattutto nel momento in cui il comportamento del prestatore di lavoro consista in una serie di fatti che (componenti una condotta unica) esigono una unitaria valutazione.

L’intimazione da parte del datore di lavoro del recesso dal rapporto di lavoro può, quindi, seguire l’ultimo di questi fatti anche ad una certa distanza temporale da quelli precedenti. 

 

 

1. La fattispecie

 

 

La fattispecie concreta posta all’attenzione dei giudici di legittimità “aveva origine” da una sentenza della Corte di Appello con cui era stata rigettata l’opposizione proposta dal datore di lavoro avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato il licenziamento intimato al lavoratore, sulla base dell’accertata mancanza di tempestività della contestazione disciplinare (2).

I giudici d’appello, nel confermare l’impugnata sentenza, aveva precisato che tra i fatti contestati al lavoratore, ben noti al datore di lavoro sin dall’accertamento, e la data del licenziamento erano intercorsi nove mesi circa; si trattava, quindi, di un lasso di tempo tale da far presumere la violazione del principio della immediatezza della contestazione.

Secondo la Corte ciò in quanto “a prescindere dalle considerazioni sul requisito dimensionale della società e sulle complicazioni insorte nell’istruttoria, poteva ritenersi esigibile, nella fattispecie, una reazione datoriale ben più tempestiva di quella posta in essere rispetto all’epoca di verificazione del fatto addebitato”.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il datore di lavoro affidando l’impugnazione a due motivi di censura.

Col primo motivo, dedotto per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia concernente la tardività della contestazione disciplinare, la ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito, nel pervenire al convincimento della intempestività dell’addebito, si sarebbe avvalsa di riferimenti cronologici del tutto errati.

Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 20/5/1970, la ricorrente si duole dell’interpretazione del concetto della tempestività della contestazione dell’addebito da parte della Corte di merito, interpretazione a suo giudizio di tipo formale, in quanto il collegio giudicante non avrebbe tenuto conto della particolarità della vicenda che esigeva accurati accertamenti per la chiarezza dei fatti, né della complessità dell’organizzazione aziendale, né della conseguente relatività dello stesso principio della immediatezza che deve contraddistinguere il procedimento disciplinare.

 

 

 

Conclusioni

 

 

Ricordando precedenti sul tema (3) la Corte di legittimità ha precisato che in materia di licenziamento disciplinare, il principio dell’immediatezza della contestazione (4) ha quale precipuo scopo, da un lato, di assicurare al prestatore di lavoro il diritto di difesa nella sua propria effettività (5) e dall’altro lato, nella ipotesi in cui vi sia ritardo nella contestazione disciplinare, di tutelare il legittimo affidamento del lavoratore (6)sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile.

Da ciò ne consegue che, nel caso in cui la contestazione sia tardiva viene ad essere realizzata una preclusione all’esercizio del relativo potere e l’invalidità della sanzione irrogata.

Continuano i giudici, citando la giurisprudenza precedente, che nemmeno può ritenersi che l’applicazione in senso relativo del principio di immediatezza possa svuotare di efficacia il principio medesimo, dovendosi reputare che, tra l’interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obbiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, prevalga la posizione di quest’ultimo, tutelata ex lege, senza che abbia valore giustificativo, a tale fine, la complessità dell’organizzazione aziendale (7).

Nella decisione del 10 settembre 2013 continua ancora la Cassazione, sempre ricordando precedenti sul tema (8) che “in tema di licenziamento per giusta causa, l’immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo”.

 

Rassegna giurisprudenziale

Tempestività della contestazione disciplinare

 

Deve dichiararsi inefficace per violazione dell’obbligo di buona fede (art. 1175 c.c.) la sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro dopo il decorso del termine fissato dalla contrattazione collettiva (nel caso di specie art. 23 CCNL Metalmeccanici) per rispondere alle giustificazioni addotte dal lavoratore, intendendosi altrimenti il silenzio come accettazione delle giustificazioni.

Trib. Reggio Emilia 12 aprile 2011, Giud. Gnani, in Lav. nella giur. 2011, 744 

 

Il requisito dell’immediatezza della sanzione deve intendersi in senso relativo, laddove l’accertamento dei fatti abbia richiesto uno spazio temporale maggiore o sia reso difficoltoso dall’organizzazione aziendale.

Trib. Milano 9 dicembre 2010, Giud. Gasparini, in Lav. nella giur. 2011, 221 

 

In materia di illecito disciplinare nel rapporto di lavoro privato, il principio della immediatezza si riferisce alla contestazione dell’addebito, sia alla tempestività dell’irrogazione della misura disciplinare; entrambe costituiscono esplicazione del generale precetto di conformarsi alla buona fede e alla correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, e devono essere intese in senso relativo, nel senso che la tempestività può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, a un’adeguata valutazione della gravità dell’addebito mosso al dipendente e alla validità o meno delle giustificazioni da lui fornite; l’accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, ove adeguatamente motivato.

Cass. civ. 23 febbraio 2006 n. 4034, Pres. Ciciretti Est. De Matteis, in D&L 2006, n. U.M. Cafiero, “La tempestività dell’azione disciplinare”, 492

 

 

Il principio dell’immediatezza della contestazione – che deve essere inteso secondo una ragionevole elasticità, essendo lo stesso compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal lavoratore, ferma restando la necessità che il datore di lavoro si comporti secondo buona fede – va riferito alla contestazione dell’infrazione disciplinare e non anche alla irrogazione disciplinare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto violato il principio di immediatezza in relazione ad una sanzione espulsiva applicata a distanza di due anni dalla contestazione dell’illecito disciplinare – per il quale era anche in corso un procedimento penale a carico del lavoratore – che era viceversa avvenuta a ridosso della condotta contestata).

Cass. civ. 17 settembre 2004 n. 18722, Pres. Ianniruberto Rel. Balletti, in Lav. e prev. oggi 2005, 368

 

 

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1)     Ovvero la legge 20 maggio 1970 n. 300

2)     Si trattava di addebiti per ammanchi di cassa verificati nel mese di giugno 2003

3)     Cass. Sez. lav. 8 giugno 2009 n. 13167

4)     che trova fondamento nell’art. 7, terzo e quarto comma, legge 20 maggio 1970, n. 300

5)     In modo tale da permettere allo stesso di preparare il materiale difensivo al fine di contrastare il contenuto degli addebiti mossi

6)     in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede

7)     Nella specie, relativa ad un dipendente bancario, la S.C., in applicazione dell’anzidetto principio, ha escluso l’immediatezza della contestazione, intervenuta dopo oltre tre mesi dalla ricezione delle risultanze acquisite dall’ispettorato interno, tanto più che il competente servizio faceva parte della medesima Direzione Generale della banca

8)     Cass. civ.  Sez. Lav 13 febbraio 2013 n. 3532

Sentenza collegata

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Rinaldi Manuela

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